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dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano

FAQ Mercati digitali e direttiva Omnibus

1. Quale impatto ha la direttiva “omnibus” sui mercati digitali?

La direttiva UE 2019/2161, altrimenti nota come direttiva omnibus, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 26 del 2023. La direttiva regolamenta prezzi, sconti e recensioni per gli e-commerce. L‘ambito di applicazione della direttiva riguarda i contratti conclusi fra un consumatore ed un professionista. L’obiettivo del legislatore europeo è di adeguare le norme all'evoluzione digitale dei mercati online, al fine di rafforzare la tutela del consumatore: a questo scopo la disciplina è incentrata sul principio della trasparenza.

2. Quali sono le novità relative alla vendita di beni o servizi offerti a prezzo scontato online?

La direttiva omnibus mira a prevenire annunci di sconti falsi o letteralmente gonfiati. Di conseguenza un sito di commercio online deve indicare, oltre al prezzo del bene o servizio scontato, anche il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni. Il legislatore ha previsto delle eccezioni a questo obbligo, che riguardano, per esempio, i prodotti alimentari ed agricoli deperibili. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Costituiscono un'altra eccezione i "prezzi di lancio", i quali sono caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo.

3. Quali altri obblighi informativi deve rispettare un titolare di un sito di commercio elettronico?

Negli acquisti effettuati online i consumatori devono essere informati della natura del rivenditore che opera su tali piattaforme, ossia se il venditore sia un professionista oppure un privato. Tale informazione è molto rilevante da un punto di vista giuridico perché in quest’ultimo caso non si applicano le norme a tutela dei consumatori.
Un altro obbligo informativo concerne le recensioni dei prodotti: il titolare del sito deve aver adottato delle misure tali da garantire la veridicità delle recensioni. Per esempio il titolare del sito di commercio elettronico dovrà garantire che quella recensione, relativa ad un determinato prodotto, sia stata scritta da un soggetto che abbia effettivamente acquistato il bene recensito.
Inoltre è stato introdotto l’espresso divieto di inviare o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui social media, al fine di promuovere prodotti.

4. In caso di acquisti su marketplace online, vi sono ulteriori obblighi informativi a carico del gestore della piattaforma?

Il gestore di un marketplace che offre al consumatore la possibilità di cercare – attraverso l'uso di parole chiavi - un singolo prodotto offerto da più professionisti terzi ha l'obbligo, mediante un'apposita interfaccia online, di indicare i parametri secondo i quali avviene la classificazione dei prodotti offerti dai vari venditori.

5. E’ stata ampliata la casistica delle pratiche commerciali scorrette?

Si, per quanto concerne i mercati online si segnala, per esempio, come sia stata classificata come pratica commerciale scorretta la fornitura di risultati di risposta ad una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato che essi hanno natura promozionale. Oppure la rivendita ai consumatori di biglietti per eventi, se il professionista aveva proceduto all‘acquisto mediante l‘utilizzo di strumenti automatizzati allo scopo di eludere i limiti quantitativi di acquisto. Infine un’ altra novità interessante è il cosiddetto “Dual quality”: si tratta di un’attività di marketing la quale promuove un bene, in uno Stato membro, come identico ad un bene commercializzato in altri Stati membri, nonostante vi siano significative differenze tra i due beni per composizione e caratteristiche. Tuttavia, tale pratica non è da considerarsi scorretta se vi sono dei fattori legittimi e obiettivi, che la giustificano.

6. Le disposizioni del codice del consumo si applicano anche ai contratti di acquisto di prodotti digitali?

Si e si applicano anche ai casi di acquisto di prodotti digitali con la fornitura di dati personali del consumatore a titolo di corrispettivo. Vi sono due eccezioni, ossia per i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto.

7. Quali sono gli obblighi del professionista con i contenuti digitali creati dal consumatore?

Il professionista deve astenersi dall’utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che sia stato fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista stesso. Tuttavia il legislatore ha previsto quattro eccezioni a questa regola, ossia quando tale contenuto:
a) sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
b) riguardi unicamente l’attività del consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
c) sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o possa esserlo soltanto con sforzi sproporzionati;
d) sia stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se altri consumatori possano continuare a farne uso.

Ad eccezione dei casi appena menzionati il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista.
Il consumatore inoltre ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico.

8. Cosa accade al contenuto digitale creato dal consumatore nel caso in cui sia esercitato il diritto di recesso?

In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, a meno che non si rientri nelle eccezioni elencate nella domanda n.7.
Inoltre la normativa prevede che il consumatore debba astenersi dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.