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La risoluzione alternativa delle controversie (ADR) nell’Unione Europea

State avendo problemi con un'impresa, con un professionista, nel vostro paese o all'estero? Se la composizione amichevole appare impossibile e non volete intraprendere la via giudiziale, potete rivolgervi ad un organo ADR, ovvero ad un organismo di risoluzione alternativa delle controversie!

Il ricorso a tali modi alternativi di risoluzione delle controversie è estremamente vantaggioso per i costi limitati ed i tempi notevolmente più brevi rispetto alla giustizia ordinaria. Esso può in alcuni casi (come in alcuni paesi dell'Unione Europea) essere previsto come obbligatorio per legge; talvolta è previsto dal contratto tra le parti, ma in generale esso scaturisce da un'iniziativa volontaria.


Cos’è la soluzione alternativa di una controversia?

La soluzione alternativa delle controversie (cosiddetto ADR – Alternative Dispute Resolution) offre a consumatori e imprese la possibilità di risolvere le loro controversie in via extragiudiziale, in modo rapido ed economico. Oltre a ciò, ricorrendo a tali meccanismi diminuisce anche il numero delle cause pendenti e si decongestiona la giustizia ordinaria. Una procedura di soluzione alternativa della controversia solitamente si conclude entro pochi mesi e per il consumatore i costi della procedura si limitano ad un paio di centinaia di Euro al massimo.

In che modo? Gli organismi ADR operano in via stragiudiziale e potranno:
A) aiutare le parti a cercare un accordo, senza tuttavia assumere una posizione formale sull'una o l'altra soluzione da dare eventualmente alla controversia;
B) proporre alle parti una soluzione (che in alcuni casi può essere vincolante);
C) agire in funzione di "arbitro", ovvero adottando una decisione vincolante per risolvere la controversia.


Cosa prevede la legge?

Con decreto n. 130 del 6 agosto 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2013/11/UE in materia di ADR (Alternative Dispute Resolution) per i consumatori. Il legislatore europeo e quello italiano, ritenendo che la risoluzione alternativa delle controversie possa contribuire in maniera effettiva al corretto funzionamento del mercato interno e migliorare la fiducia dei consumatori nel mercato, hanno così offerto ai consumatori la possibilità di risolvere le controversie insorte con le imprese in maniera semplice, rapida ed economica ed alle imprese stesse di poter operare con consumatori oltre frontiera, tutelandoli grazie alla possibilità di accesso alle procedure ADR.

Alle procedure ADR, infatti, si potrà ricorrere sia che si tratti di controversie nazionali che transfrontaliere purché coinvolgano consumatori e imprese e siano inerenti a contratti di vendita di beni (ivi compresi i contenuti digitali) o di servizi, indipendentemente dalle modalità di conclusione degli stessi (online e offline).


Un aiuto per i consumatori per saperne di più sulla risoluzione alternativa delle controversie ADR

A partire da luglio 2025 la piattaforma ODR della Commissione Europea, attraverso la quale era possile tentare una soluzione stragiudiziale delle controversie per i consumatori è stata ufficialmente dismessa.
In attesa della nuova disciplina in materia di ADR (Alternative Dispute Regulation), la Commissione Europea ha istituito una nuova pagina web contenente informazioni sulle possibili soluzioni stragiudiziali delle controversie e un elenco degli organismi ADR presenti attualmente in Europa.

La nuova pagina è reperibile a questo link: https://consumer-redress.ec.europa.eu/index_it

Sulla nuova pagina è possibile, per tutti i consumatori, trovare (in varie lingue) informazioni per il caso in cui abbiano una controversia con un professionista stabilito nell’UE, sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie e anche un elenco degli Organismi di risoluzione alternativa delle controversie ADR attivi in ogni Paese UE nei vari settori. In tal modo sarà più facile per i consumatori trovare, ove possibile, l’Organismo ADR più adatto per risolvere la propria controversia.