Ottobre 2006 - Centro europeo consumatori
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Pronto Consumatore Edizione Europa

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Pronto Consumatore Edizione Europa Ottobre 2006

Supplemento all'edizione europea del Pronto Consumatore (Bolletino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano ) n. 60 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano


E-COMMERCE

L’offerta nell’asta on-line è vincolante

Chi naviga in internet alla ricerca di acquisti a buon mercato, spesso li cerca sulle piattaforme per le aste online – e si riescono a concludere veramente dei buoni affari in questo modo. Ma state attenti a non cliccare troppo velocemente: le offerte fatte nelle aste online sono vincolanti!
Questo è fissato nelle condizioni che si accettano al momento della registrazione nella piattaforma ondine. Si legge ad. es. nell’ “accordo per gli utenti e-bay”: “Fai un'offerta solo se hai davvero l'intenzione di acquistare e ricordati che, se ti aggiudichi l'oggetto, sei vincolato a rispettare l'impegno preso.”
E attenzione: per le aste online non è previsto il diritto di recesso secondo le norme a tutela dei consumatori; il “codice del consumo” esclude le aste – online e non – in modo esplicito!


LOTTERIE ESTERE

Il contratto viene perfezionato solo con il pagamento

Al Centro Europeo Consumatori giungono sempre più frequentemente richieste d’informazione da parte di consumatori che sono stati contattati telefonicamente dai rivenditori di lotterie estere con l’intento di vendere i biglietti per queste lotterie.
Secondo l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) possono essere venduti biglietti per una lotteria estera solo quando e se questa è in possesso di una relativa autorizzazione.
A tutti coloro che si sono già visti recapitare a casa un cd. “certificato di lotteria” un piccolo consiglio: secondo la legge tedesca sulle lotterie il contratto di gioco è perfezionato solo al momento del pagamento.
Se non avete ancora pagato, quindi, non avete alcun obbligo contrattuale nei confronti del gestore di lotteria tedesco.


FORMAZIONE DEI CONSUMATORI

www.dolceta.eu

Si tratta di un progetto della Commissione Europea, il cui scopo è quello di educare online consumatori adulti.
Dolceta comprende due settori:
- Diritti dei consumatori
- Servizi finanziari
Diritti dei consumatori: sulla base di unità didattiche si getta un primo sguardo sui diritti dei consumatori. Le unità didattiche consistono in testi, esercizi di comprensione, esempi e link ad altre fonti di informazione.
Le unità hanno tre livelli di complessità:
1. informazioni di base
2. informazioni più dettagliate
3. informazioni specializzate.
Gli 8 temi trattati sono il contratto di vendita, l’indicazione dei prezzi, la vendita a distanza, la pubblicità, la sicurezza dei prodotti, la risoluzione delle controversie e il mercato unico.
Servizi finanziari: questo modulo comprende sei unità didattiche sul tema servizi finanziari in Italia e in Europa. Le unità didattiche sono composte da testi esplicativi, esercizi di comprensione ed esempi. Anche qui si distinguono tre livelli di difficoltà.
I temi sono la gestione del budget familiare, il credito al consumo, il credito immobiliare, il conto corrente, le modalità di pagamento e risparmi ed investimenti (www.dolceta.eu).


CASO DEL MESE

Questa volta ci occupiamo del reclamo di quattro consumatori che si erano visti negare l’imbarco sul volo che avevano regolarmente prenotato. Il negato imbarco aveva portato con sé numerosi disagi e i passeggeri avevano dovuto sostenere diverse spese per porre rimedio alla situazione nella quale erano stati coinvolti loro malgrado. Dopo aver presentato una richiesta di risarcimento alla compagnia aerea e all’agenzia di viaggi dove avevano effettuato la prenotazione, l’unica risposta che erano riusciti ad ottenere era stata che non era possibile attribuire con certezza la responsabilità dell’accaduto né all’una né all’altra e che per questo motivo venivano loro negati sia il rimborso delle spese sostenute che la compensazione pecuniaria prevista in questi casi dal Regolamento CE 261/2004. Si sono pertanto rivolti al nostro centro ed in seguito all’invio da parte nostra di un’ulteriore richiesta hanno finalmente ottenuto il riconoscimento, almeno parziale, dei loro diritti. È stato infatti possibile ottenere il pagamento della compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea, cosa che avviene di rado visto che le compagnie aeree si rifiutano quasi sempre di riconoscere al consumatore questo suo diritto; ma per fortuna in questo caso è andata diversamente e la vicenda si è conclusa positivamente per i consumatori.




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