settembre 2004 - Centro europeo consumatori
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SETTEMBRE 2004

Redazione: Centro Europeo Consumatori


SERVIZI FINANZIARI

Maggiori tutele per i bonifici transfrontalieri

Come è stato rilevato da un’inchiesta effettuata dal Sole 24 Ore, gli istituti di credito italiani continuano imperterriti a violare il Regolamento Ce n. 2560 del 2001, pretendendo il doppio addebito – sia dall’ordinante che dal ricevente all’insaputa del primo - sui bonifici transfrontalieri.
Per porre fine a queste violazioni è stato emanato il D.Lgs. n.180 del 24 giugno 2004 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 e in caso di reiterazione delle violazioni la sospensione dall’attività dei bonifici transfrontalieri.


VIAGGIARE I

Più diritti per i passeggeri in aereo

Il 28.6.2004 è entrato finalmente in vigore il regolamento CE N. 889/2002, che migliora ed amplifica i diritti dei passeggeri di aerei. Un esempio: In caso di ritardi dei voli o di riconsegna dei bagagli la compagnia aerea dovrà d’ora in poi pagare un rimborso, a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitare i ritardi o che non fosse stato possibile prendere tali misure.
Il CEC ha riassunto le novità nel foglietto informativo “Più diritti per i passeggeri di aeromobili”, il quale è consultabile sul sito oppure può essere richiesto direttamente al centro.


GARANZIA LEGALE

Shopping nei nuovi Stati membri

Una breve indagine svolta dal CEC presso associazioni dei consumatori site nei nuovi Paesi membri è risultata molto positiva: tutti i Dieci hanno implementato la Direttiva, prevedendo un periodo di garanzia legale a carico dei commercianti di 2 anni, con un’inversione della prova nei primi 6 mesi: durante tale periodo è, infatti, il commerciante a dover dimostrare di aver consegnato al consumatore un prodotto non difettoso, dopo è onere del consumatore la prova della preesistenza del difetto. La maggior parte degli Stati prevede poi un termine di 60 giorni dalla scoperta del vizio per la denuncia al venditore, mentre i restanti Paesi si limitano a richiedere una denuncia tempestiva.
Per essere sicuri di non sbagliare si consiglia sempre di denunciare il prima possibile il vizio riscontrato tramite raccomandata A.R.


VIAGGIARE II

Un passaporto europeo per micio e baubau

Dal 1 ottobre 2004 i proprietari di animali domestici dovranno dotarsi del passaporto sanitario europeo per animali, ogni qualvolta si recano oltre confine. Con un regolamento europeo si è infatti proceduti ad un’armonizzazione dei regolamenti nazionali in materia, che rendono più semplice viaggiare con gli amici a quattro zampe.
La nuova normativa europea ha validità anche in Paesi extra UE. Solo in Irlanda, in Svezia, a Malta e nel Regno Unito sono ancora in vigore alcune speciali norme transitorie.


CONFRONTO PREZZI

Confronto europeo dei prezzi di prodotti petroliferi

Da anni ormai la Direzione Generale dell’Energia della Commissione Europa pubblica regolarmente un confronto dei prezzi praticati nei vari Stati membri sui prodotti petroliferi (Benzina, Diesel, etc.). I prezzi rilevati sono non solo quelli esenti d’accisa, ma anche quelli finali al consumatore, le percentuali d’accisa ed i volumi di import dei singoli Paesi dell’UE.
Dal 1 maggio 2004 la DG Energia pubblica settimanalmente 2 bollettini, il primo relativo ai prezzi rilevati nei vecchi Stati membri (EUR 15), il secondo basato sui prezzi di tutti i Paesi dell’UE (EUR 25).
I bollettini sono pubblicati sul seguente sito: http://europa.eu.int/comm/energy/oil/index_en.htm



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