luglio/agosto 2002 - Centro europeo consumatori
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LUGLIO-AGOSTO 2002

Redazione: Centro Europeo Consumatori


VIAGGI I

l catalogo vincola il tour operator e l'agenzia di viaggio

Sfoglia, sfoglia il catalogo che trovi la vacanza dei tuoi sogni: mare e spiaggia bellissimi, sport e divertimento a volontà con tanto di animazione. Ma non sempre le descrizioni corrispondono alla realtà. Soprattutto chi prenota con largo anticipo si vede a volte sfumare, in edizioni aggiornate del catalogo, alcune delle prestazioni prenotate. È quindi molto importante includere nel contratto di viaggio stipulato con l'agenzia un rimando al catalogo (ed all'edizione dello stesso), in modo da non lasciar nessun dubbio che sia parte del contratto stesso e con ciò vincolante sia per l'agenzia che per il tour operator. La Corte di Giustizia Europea ha, inoltre, stabilito (sentenza c-400/00) che la normativa sui viaggi tutto compreso va anche applicata ai pacchetti vacanze "personalizzati", che tengano cioè conto di specifiche esigenze del consumatore. Ciò significa che agenzia e tour operator sono vincolati non solo alle descrizioni dei cataloghi, ma anche a qualsiasi ulteriore richiesta del consumatore riportata nel contratto di viaggio!


DENARO

Prelievi al bancomat e pagamenti con carte di debito - parificazione delle commissioni richieste per operazioni effettuate in Italia ed in altro Stato UE

Dal primo luglio 2002 le banche devono parificare le commissioni richieste per i prelievi al bancomat e per i pagamenti elettronici effettuati in uno Stato UE a quelle richieste per le stesse operazioni effettuate in Italia (Regolamento Europeo 2560/2001). Le associazioni dei consumatori temono che ciò comporti un cospicuo aumento delle commissioni stesse. Resta inoltre da chiarire, se per i prelievi da bancomat transfrontalieri si paghi solo la commissione richiesta dalla propria banca oppure se l'Istituto bancario UE, dove si preleva, possa aggiungere una propria commissione.
Il nostro consiglio: Se avete intenzione di effettuare dei prelievi al bancomat o dei pagamenti elettronici in uno Stato UE, informatevi prima presso la vostra banca sui relativi costi.


VIAGGI II

Maggiore tutela per chi viaggia in aereo

Con Regolamento n° 2027 del 9 ottobre 1997 l'Unione Europea aveva introdotto una disciplina uniforme in materia di responsabilità per decesso o lesioni dei passeggeri a carico dei vettori aerei in caso di incidenti. Il nuovo Regolamento (n° 889 del 13 maggio 2002) comporta un ampliamento della responsabilità dei vettori, prevedendo anche il diritto al risarcimento per la perdita, il danno o la distruzione del bagaglio e per il danno da ritardo. È stata inoltre soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed intra-UE, con conseguente aumento dei limiti di risarcimento per i voli effettuati in un unico Stato membro.
A breve il CEC Bolzano metterà a disposizione dei consumatori un breve riassunto della nuova normativa.


Il caso del mese

Estate scorsa, un cittadino indiano - residente da tre anni nella provincia di Bolzano - prenota un volo Vienna-Delhi e ritorno. Al momento del ritorno il consumatore, passato il controllo dei passaporti e con la Board Card in mano, si vede negare da un membro del personale di bordo il diritto di salire sull'aereo, perché i suoi documenti non sembrano essere in regola. Solo dopo aver conferito con le autorità del luogo e con l'ambasciata italiana la questione viene chiarita, però a quel punto l'aereo è già partito.
Il consumatore si rivolge quindi immediatamente alla compagnia aerea per prenotare un posto sul prossimo volo e paga 90 Euro per il cambiamento della prenotazione, per poi scoprire che la compagnia aerea non dispone di un ulteriore volo.
A questo punto il malcapitato è costretto ad acquistare un biglietto di un'altra compagnia, pagando circa 1.000 Euro.
Il caso viene affidato al CEC: dopo 2 mesi di dure trattative la compagnia aerea restituisce finalmente al consumatore la somma di 1.090 Euro.



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