Gennaio 2008 - Centro europeo consumatori
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Pronto Consumatore Edizione Europa

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Pronto Consumatore Edizione Europa Gennaio 2008

Supplemento all'edizione europea del Pronto Consumatore (Bolletino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano ) n. 1 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano


Trasporto aereo I

Pubblicato rapporto 2006 sui diritti del passeggero aereo

Il 6 dicembre 2007 è stato presentato a Bruxelles il nuovo rapporto sui diritti del passeggero della rete dei 27 Centri Europei dei Consumatori (ECC-Net) relativo all'anno 2006. Dal rapporto si evince che il numero dei reclami contro le compagnie aeree gestiti dai CEC è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente. Ciò dimostra che continuano ad essere molte le compagnie aeree che non assolvono i propri doveri nei confronti dei loro passeggeri, ma anche che i consumatori stanno sempre prendendo più coscienza dei loro diritti e che cominciano a farli valere.
Al primo posto nella lista dei reclami figurano i problemi relativi al trasporto dei bagagli (33%), seguono quelli relativi all'annullamento del volo con il 26%, il 16% dei reclami riguarda i ritardi ed il 7% i casi di negato imbarco.
Il 42% dei reclami gestiti dai Centri Europei dei Consumatori si è risolto con un risultato pienamente soddisfacente per il consumatore; nel 28% dei casi invece non si è riusciti ad arrivare ad una soluzione o la soluzione era solo parzialmente soddisfacente per il passeggero. Dal rapporto risulta che i vettori aerei molto spesso invocano la presenza di "cause eccezionali" (forza maggiore) previste dalla normativa per i casi di cancellazione di un volo per sfuggire così all'obbligo di pagare le compensazioni pecuniarie. Soprattutto le avverse condizioni meteorologiche o l'improvvisa comparsa di problemi tecnici vengono spesso addotti come causa del ritardo o dell'annullamento del volo. Il significato preciso di questo concetto è ancora molto dibattuto; tuttavia, in questo momento se ne sta discutendo nel contesto di alcune cause pendenti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.


Trasporto aereo II

Commissione Europea aggiorna Lista Nera

Il 28 novembre 2007 la Commissione europea ha pubblicato la versione aggiornata della Lista Nera delle compagnie aeree non sufficientemente sicure. Le compagnie incluse in questo elenco non soddisfano gli standard di sicurezza previste dall'UE, sono pertanto soggetti ad un divieto operativo valevole per l'intero spazio aereo europeo.
Questa lista non costituisce meramente una misura di sicurezza o una sanzione per i vettori aerei inadempienti, rappresenta anche un incentivo ad adattare i propri velivoli alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Infatti, questa volta è stato possibile revocare il divieto imposto alla compagnia del Suriname Blue Wing Airlines e le restrizioni operative a carico di Pakistan International Airlines (PIA), dato che entrambe le compagnie hanno attuato con successo un piano di misure correttive. Le autorità di vigilanza dei loro Paesi hanno provato di aver verificato le misure adottate dalle compagnie aeree e hanno attestato che tali misure garantiscono soluzioni sostenibili a lungo termine, in modo da evitare il ripetersi di tali problemi in futuro.


UE

Nuova direttiva contro la pubblicità ingannevole e le pratiche di vendita aggressive

Dal 12 dicembre 2007 trova applica-zione nell'intero territorio dell'UE la direttiva 2005/29/CE relativa alla tutela del consumatore contro la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali aggressive. Questa nuova direttiva contiene, oltre ad una clausola generale che definisce le pratiche sleali e per ciò stesso proibite, un elenco dettagliato delle pratiche fuorvianti ed aggressive, le disposizioni di tutela per i consumatori più vulnerabili (ad es. bambini), nonché una lunga lista nera di pratiche proibite in qualsiasi circostanza.
È ora ad esempio espressamente vietato indurre i consumatori a comperare un prodotto da un'azienda pubblicizzandolo ad un prezzo estremamente basso senza che si disponga di scorte ragionevoli del prodotto stesso (c.d. pubblicità propagandistica), inviti diretti ai bambini ad acquistare i prodotti pubblicizzati o a convincere i genitori o altri adulti affinché comprino loro il prodotto pubblicizzato, false affermazioni sugli effetti curativi di un prodotto in caso di allergie, perdita di capelli, perdita di peso, etc., "pubbliredazionali" (promozioni di prodotti mascherati da contenuto informativo nei media), impressione fuorviante di quelli che sono i diritti dei consumatori (presentare i diritti garantiti dalla legge ai consumatori come se fossero una caratteristica distintiva dell'offerta) e le vendite piramidali, delle pratiche commerciali grazie alle quali si ricava un guadagno dall'introduzione di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita dei prodotti.
In Italia la direttiva è già stata attuata con i due decreti legislativi n 145 e 146 del 2007 in vigore dal 21 settembre 2007.



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