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Voli:
Overbooking (negato imbarco), cancellazione e grandi ritardi - I vostri diritti

Il Regolamento CE 261/04

Purtroppo succede abbastanza frequentemente che le compagnie aeree, pur di sfruttare fino in fondo le capacità di trasporto, accettano prenotazioni in numero maggiore rispetto ai posti in aereo. Con il regolamento CE n. 261/2004 vengono notevolmente ampliati i diritti di coloro che rimangono vittima di questa prassi, nonché di coloro il cui volo viene annullato o subisce un notevole ritardo.

Quando precisamente posso avvalermi di tale regolamento?

  • Se si tratta di un volo di linea o charter in partenza dall’Unione europea ovvero in arrivo da un Paese extracomunitario, se il vettore è munito di una valida licenza rilasciata da un paese membro;
  • se si è in possesso di un biglietto valido sul quale è indicata una prenotazione confermata per il volo in causa;
  • se ci si è presentati al banco di accettazione (check-in) per tale volo prima dell'ora limite di accettazione fissata dalla compagnia aerea.
  • La normativa non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.


Che diritti mi spettano?


In caso di negato imbarco (overbooking):

La compagnia aerea è innanzitutto tenuta a fare appello a persone che rinuncino volontariamente al volo in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente e si debba quindi negare l’imbarco a taluni passeggeri, questi possono fare valere le seguenti pretese:

1) la scelta tra il rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile (nonché, ove necessario, ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) ed un volo alternativo, non appena possibile, verso la destinazione finale, o ad un volo alternativo ad una data successiva di suo gradimento;

2) una compensazione pecuniaria di


a) 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km;

b) 400€ per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500km;

c) 600 € per tutte le altre tratte.


Tale indennità forfetaria può essere ridotta del 50%, qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario d’arrivo che non superi rispettivamente di 2 ore sub 2a), 3 ore sub 2b) o 4 ore sub 2c), l’orario d’arrivo del volo originario prenotato;

3) la compagnia aerea è tenuta a prestare assistenza, cioè a fornire al passeggero a titolo gratuito: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica.

In caso di cancellazione del volo:

1) Il rimborso del biglietto entro sette giorni se il volo è diventato inutile, nonché se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

2) La stessa compensazione pecuniaria spettante in caso di negato imbarco, a meno che il passeggero non sia stato avvertito:
- due settimane prima della partenza;
- tra due settimane e sette giorni prima della partenza se gli è stato proposto un volo in partenza al massimo 2 ore prima dell’orario di partenza previsto ovvero con un ritardo all’arrivo inferiore a 4 ore;
- meno di sette giorni prima della partenza e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo che gli permetta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
La compensazione pecuniaria non è dovuta qualora la cancellazione del volo sia dipesa da cause di forza maggiore.

3) All’assistenza mediante pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto, due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

In caso di ritardo:
Il passeggero ha diritto all’assistenza di cui sopra (pasti e bevande, telefonate, etc.): se il volo è ritardato di 2 o più ore rispetto all’orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km, di 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, di 4 o più ore per tutte le altre tratte.

Quando il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se il volo è divenuto inutile, nonché ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

Il passeggero ha comunque il diritto di intentare ogni ulteriore ricorso dinanzi alle giurisdizioni competenti, in previsione di risarcimenti supplementari, eccetto il caso in cui si sia offerto volontario per cedere la sua prenotazione in cambio di una compensazione.

Obbligo d’informazione


La compagnia aerea ha l’obbligo di consegnare ai passeggeri, ai quali è stato negato l'imbarco, un modulo che illustri i loro diritti. Inoltre il vettore aereo deve fissare le regole che segue per l'imbarco dei passeggeri in caso di volo sovraprenotato e metterle a disposizione del pubblico presso le agenzie e presso i suoi banchi di accettazione.

Per i viaggi “tutto compreso”


Se il negato imbarco avviene nell'ambito di un viaggio "tutto compreso", il vettore aereo ha l'obbligo di compensare il tour-operator, perché è con quest’ultimo che il passeggero ha stipulato il contratto. In tal caso l'operatore è tenuto a versare a sua volta le somme percepite a tale riguardo ai propri clienti che hanno subito questo disguido.

Per ricevere la lettera tipo per formulare un reclamo in riferimento alla presente normativa si prega di rivolgersi direttamente al CEC; le lettere tipo sono anche disponibili su Internet seguendo questo link.

Situazione al 05-2007
Foglio info n. 6



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