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QUANDO SI PASSA LA DOGANA

OGGETTI E GENERI DI CONSUMO

Circolazione entro l’UE


Il territorio dei Paesi appartenenti all’Unione Europea costituisce uno spazio unico entro il quale possono liberamente circolare persone, merci e capitali degli stessi Paesi. Tuttavia per alcune categorie di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o di consumo (alcol e bevande alcoliche, tabacchi lavorati) la libera circolazione è permessa solo entro determinati quantitativi.

TABELLA 1

Tabacchi e alcol (provenienza UE) quantitavi ammessi
sigarette
oppure
sigaretti (max 3 gr.)
oppure
sigari
oppure
tabacco da fumo
800 pezzi

400 pezzi

200 pezzi

1 kg
bevande alcoliche fino a 22% 20 litri
bevande alcoliche > 22% 10 litri
vino

(di cui vino spumante)
90 litri

(60 litri)
birra 110 litri

I prodotti trasportati in quantità superiore ai limiti ammessi si considerano acquistati per fini commerciali e la loro circolazione è soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento.

Dal 1° luglio 1999 è venuta meno la disposizione transitoria che consentiva ai viaggiatori comunitari muniti di biglietto per il trasporto aereo o marittimo di effettuare acquisti di oggetti e generi di consumo in esenzione IVA presso punti di vendita situati all'interno di porti ed aeroporti comunitari (duty free shop), nonché negli spacci funzionanti a bordo delle navi o degli aerei.

Esportazione verso Paesi extra-UE


Non è previsto alcun limite di valore. Possono però esservi disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione.

Importazione da Paesi extra-UE


È concessa un'esenzione dai dazi doganali per gli oggetti e i generi di consumo che i viaggiatori portano con sé, a condizione che si tratti di importazioni prive di carattere commerciale e che il loro valore non superi 300 Euro. Per chi arriva nel territorio dell'UE in aereo o nave tale importo è aumentato a 430 Euro. In alcuni Stati membri - tra cui l'Italia, per i minori di 15 anni vale un altro limite: 150 Euro indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

Per quanto riguarda i prodotti alcolici, i tabacchi e il carburante, l'esenzione è invece accordata entro i quantitativi indicati nella Tabella 2.
I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione per i tabacchi e gli alcolici.

TABELLA 2

Tabacchi (Provenienza Extra-UE) quantitativi ammessi
sigarette
oppure
sigaretti (max 3 gr.)
oppure
sigari
oppure
tabacco da fumo
200 o 40 pezzi*

100 o 20 pezzi*

50 o 10 pezzi*

250 o 50 grammi*

*Ogni singolo Stato membro decide sul limite da applicare.
In Italia si applica il limite maggiore.
Alcol (Provenienza Extra-UE) quantitativi ammessi
alcol o bevande alcoliche superiori a 22 gradi o alcol etilico non denaturato di 80 gradi e più

oppure

bevande distillate e bavande alcoliche fino a 22 gradi
1 litro






2 litri
vino "tranquillo" 4 litri
birra 16 litri
Carburante (Provenienza Extra-UE) quantitativi ammessi
Quanto c'è nel serbatoio del mezzo di trasporto utilizzato e fino a 10 litri in un contenitore apposito.

Nel determinare il valore globale dei beni importati dal consumatore (valore che – ricordiamo - non deve superare il limite dei 300/430 Euro), non si deve tenere conto del valore dei generi elencati nella tabella 2.

Se eccedono i limiti di franchigia previsti, le merci e gli oggetti importati devono essere dichiarati in dogana. Sulle quantità eccedenti devono essere pagati i diritti doganali.
I viaggiatori provenienti da Paesi non comunitari che portano nel proprio bagaglio oggetti e generi di consumo per un valore superiore a quello consentito in esenzione senza dichiararli in dogana, oltre a dover pagare i diritti doganali, rischiano delle sanzioni - amministrative o penali - che variano a seconda della gravità della violazione.

I viaggiatori non residenti nell’Unione Europea possono ottenere il rimborso dell’IVA per le merci acquistate all’interno della Comunità Europea, facendosi rilasciare dal venditore la fattura e rispedendogliela dopo averla fatta vistare dalla dogana di uscita (alla quale deve essere esibita la merce).

BENI CULTURALI

Esportazione temporanea o definitiva


Per i beni culturali elencati nell’allegato al Regolamento CEE n. 3911/92 (come ad esempio gli oggetti di interesse storico o artistico, i quadri, le sculture e i vasi ornamentali con più di 50 anni o i mobili con più di 100 anni) il viaggiatore dovrà munirsi di un'autorizzazione da presentare alla dogana, rilasciata dall’Ufficio Esportazioni delle Sovrintendenze, valida per tutte le dogane comunitarie.
Per l’esportazione di beni culturali che non rientrano nell’elenco allegato al Regolamento CEE e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico o archeologico, il viaggiatore dovrà munirsi di un’autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ufficio Esportazioni delle Sovrintendenze ai beni culturali (autorizzazione che però è valida solo per l’uscita dall’Italia).

Nel caso vi siano dei dubbi sul valore storico, artistico od archeologico dell’oggetto è consigliabile chiedere una valutazione all’Ufficio Esportazioni delle Sovrintendenze.

Importazione:

Il viaggiatore deve esibire alla dogana la fattura di acquisto o la certificazione sull’origine del bene. La dogana, per accertare il carattere di „opera d’arte“, può richiedere l’intervento dell’Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

ALCUNI CONSIGLI NEL CASO DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Apparecchiature foto-video ed elettroniche
Nel caso che il viaggiatore si rechi all’estero con macchine fotografiche, videocamere, personal computer, è opportuno che porti con sé la ricevuta di acquisto o il certificato di garanzia delle apparecchiature, in modo da poter dimostrare, al rientro, che i beni sono stati regolarmente acquistati o importati in Italia.

In mancanza di tali documenti è consigliabile, al momento della partenza, recarsi presso gli uffici doganali dei porti o degli aeroporti per fare una dichiarazione di possesso da esibire al rientro in Italia.

Pellicce ed articoli in pelle di animali protetti
Il viaggiatore, prima di uscire dal territorio nazionale, è tenuto a presentarsi presso un ufficio del Corpo forestale dello stato, che rilascerà un certificato di temporanea esportazione.


Fonte: : Carta doganale del viaggiatore

Commissione Europea - Unione doganale




Situazione al 03-2009
Foglio info n. 36



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