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COMUNICATO STAMPA Sì al risarcimento dei danni da rovinata vacanzaQuesto il tenore di una sentenza della Corte di giustizia Europea pronunciata il 12 marzo 2002. Spunto per tale pronuncia è una causa promossa da una famiglia austriaca contro un tour operator germanico, la quale durante una vacanza tutto compreso in Turchia è stata costretta a dedicarsi interamente alla figlia, vittima di gravi disturbi gastrointestinali a causa di cibo avariato. Nel giudizio di primo grado, la famiglia aveva ottenuto soltanto una diminuzione del prezzo e non un risarcimento del c.d. danno da rovinata vacanza: Essendo quest’ultimo un’ipotesi di danno morale, veniva considerato privo di base legislativa e quindi non risarcibile. In appello i giudici della Corte di Linz hanno rimesso la causa davanti alla Corte di Giustizia Europea, la quale ha elaborato le seguenti massime: 1) L’articolo 5 della Direttiva sui “viaggi tutto compreso” (la n. 90/314/CEE) impone agli Stati Membri di introdurre, nelle rispettive leggi di attuazione, delle norme volte a garantire al consumatore il risarcimento dei danni arrecatigli da mancato o inesatto adempimento del tour operator. Inoltre, l’articolo 5 riconosce agli Stati membri la facoltà di limitare contrattualmente il risarcimento del danno morale, a condizione che tale limitazione non sia inadeguata. Ciò implica – secondo un ragionamento a contrario – il riconoscimento in via generale del diritto al risarcimento del danno morale a favore del consumatore. 2) Tale interpretazione viene ulteriormente sostenuta dal fatto che il risarcimento da rovinata vacanza è espressamente previsto soltanto da alcune leggi di attuazione degli Stati Membri. Pertanto, la mancanza di tale previsione nelle leggi degli altri Stati dell’UE può essere fonte di distorsioni della libera concorrenza, poiché secondo la Corte la sussistenza di danni morali è abbastanza frequente ed una voce sostanziosa nei contratti di viaggio. L’interpretazione offerta dalla Corte è perfettamente compatibile con l’articolo 14 del D.Lgs. 111/1995 (la legge di attuazione della Direttiva 90/314/CEE), il quale parla in termini molto generali solo di “risarcimento danni”. 14.03.2002
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