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Viaggi: Insicurezza dopo il maremoto nell’Asia sud orientale


C’è chi non può più e chi non vuole più partire per la vacanza già prenotata e pagata nell’Asia sud orientale. Ma chi ha diritto a vedersi restituire il prezzo del viaggio?

La situazione giuridica è un po’ complessa: In un contratto di viaggio l’obbligazione del consumatore non è quella di usufruire della vacanza prenotata, ma bensì quella di pagarla. Il tour operator si obbliga invece ad organizzare e far godere la vacanza pagata dal consumatore.

La prestazione degli operatori turistici può però divenire impossibile per ragioni imprevedibili e sopravvenute, come è il caso del maremoto nell’oceano Indiano. Anche l’invito esplicito della Farnesina (Ministero degli Esteri) di non partire per una determinata meta turistica costituisce un factum principis, che impossibilita i tour operator ad eseguire la propria prestazione. In questi casi il contratto di viaggio si ritiene risoluto ed il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo del viaggio.

Il diritto al rimborso viene però meno, quando cessa l’allarme della Farnesina e quando gli operatori turistici sono di nuovo in grado di garantire l’adempimento delle prestazioni essenziali del contratto di viaggio. Chi ciò nonostante decidesse di non partire dovrà far fronte alle penali di disdetta contrattualmente stabilite.

Situazione al 29.12.2004



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