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Trasporto aereo

Nuove regole per le persone disabili o con mobilità ridotta

Il Parlamento Europeo ha adottato nel luglio dello scorso anno il Regolamento (CE) 1107/2006 che stabilisce nuove regole per il trasporto aereo di persone con disabilità e con mobilità ridotta, quando queste utilizzano o intendono utilizzare un aereo in partenza, in transito o in arrivo in un aeroporto di uno Stato membro.

Questo Regolamento, che ha lo scopo di tutelare dalla discriminazione e di garantire l'assistenza necessaria alle persone in oggetto, si applicherà a partire dal 26 luglio 2008, salvo due articoli che si applicano già dal 26 luglio di quest'anno.

Dal 26 luglio 2007 pertanto un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non potranno più rifiutare di accettare una prenotazione per un volo o di imbarcare una persona con disabilità o con mobilità ridotta, purché ovviamente la persona sia in possesso di regolare prenotazione e biglietto.
Esistono però alcune eccezioni ed è infatti possibile un tale rifiuto nei seguenti casi:
  • per rispettare obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale o dalle autorità che hanno rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore in questione;
  • se le dimensioni dell'aereo o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto delle persone con disabilità o mobilità ridotta.
Anche se in questi casi il vettore, l'agente o l'operatore possono rifiutare la prenotazione, essi devono comunque compiere tutti gli sforzi necessari per proporre un'alternativa accettabile. Se invece viene negato l'imbarco a causa della disabilità o della mobilità ridotta della persona, quest'ultima ha diritto al rimborso del biglietto o ad un volo alternativo (così come stabilito dall'art. 8 del Regolamento CE 261/2004); la scelta tra rimborso e volo alternativo rimane condizionata agli obblighi di sicurezza.
Si potrà inoltre esigere che la persona disabile o con mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornire l'assistenza necessaria.

Il vettore aereo e il suo agente dovranno inoltre mettere a disposizione del pubblico le norme di sicurezza e le eventuali restrizioni relative al trasporto delle persone in oggetto, mentre l'operatore turistico lo dovrà fare in relazione ai viaggi, vacanze o circuiti tutto compreso che vende, organizza o propone.

Regolamento (CE) 1107/2006



Bolzano, 19.07.2007
Comunicato stampa



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