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Piú diritti per i passeggeri di aeromobili


Sono pochi a poter affermare di non aver mai fatto i conti con la propria valigia che non compare sul nastro dei bagagli o di non aver mai dovuto sopportare un ritardo di lunghe ore nella partenza del proprio volo.
Il Regolamento CE n. 889/02 ha migliorato ed ampliato i diritti dei passeggeri di aeromobili.
Prima dell’entrata in vigore di questo Regolamento, che ha unificato le regole vigenti sia per il trasporto aereo nazionale che per quello internazionale infatti, il trasporto aereo era regolato da normative differenti.

Per di più grava sui rispettivi Stati membri dell’UE l’onere di provvedere affinché le compagnie aeree siano sufficientemente assicurate per garantire una copertura totale delle possibili pretese di risarcimento da parte dei passeggeri e dei loro aventi diritto.
Le compagnie aeree sono tenute ad informare la clientela in anticipo sulle regole vigenti riguardanti il risarcimento e i rispettivi limiti per danni a persone o al bagaglio o in caso di smarrimento dello stesso.
Le compagnie aeree sono obbligate a risarcire solamente il danno materiale; non vengono perciò considerate per esempio pretese che riguardano il danno da vacanza rovinata, oppure per i disagi ed i fastidi subiti.

Ecco in breve una panoramica dei diritti dei passeggeri contenuti nel Regolamento:

Ritardi nel trasporto dei bagagli:

In caso di ritardata consegna del bagaglio, il consumatore ha diritto a chiedere un risarcimento. Il limite massimo è stabilito in 1000 DSP .
La responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui la compagnia aerea avesse preso tutte le misure possibili per evitare il danno o che fosse stato impossibile prendere tali misure. Tale sarebbe il caso in cui la compagnia aerea potesse provare che a causa di uno sciopero imprevedibile non fosse più in grado di garantire un servizio regolare e di evitare gli inconvenienti.

Distruzione, perdita o danno ai bagagli

In caso di distruzione, perdita o danno ai bagagli il legislatore prevede il diritto al risarcimento nell’ammontare massimo di 1000 DSP.
In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Ciò comporta che il consumatore non è tenuto a provare che la compagnia aerea abbia agito in modo colposo.

In caso di bagaglio non registrato invece ogni responsabilità è esclusa a meno che si riesca a provare il comportamento colposo del vettore.

NB: il rispettivo limite risarcitorio può essere esteso con una dichiarazione suppletiva presso il Check-In (excess value – dichiarazione) e dietro pagamento di un supplemento.

Ritardi nei voli:
Il vettore è responsabile per danni causati dal ritardo dei voli a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.
Come esempio per ritardi non imputabili al vettore si possono annoverare le condizioni meteorologiche imprevedibili che posticipano, talvolta notevolmente, la partenza.
Il limite di risarcibilità è circoscritto ad un importo massimo di 4.150 DSP.

Risarcimento in caso di morte o lesione:

Diversamente dai casi finora descritti non è stabilito nessun limite di risarcimento in caso di morte o lesione personale di passeggeri.
Per danni fino a 100.000 DSP il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Per pretese eccedenti tale limite la compagnia aerea può escludere la propria responsabilità provando di non aver agito in modo colposo e/o negligente.
Un altro importante aspetto consiste nel fatto che, a prescindere da qualsiasi imputabilità del fatto al vettore, lo stesso è tenuto a liquidare un anticipo a favore della persona avente diritto al risarcimento. Il pagamento deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento. In caso di morte tale somma non può essere inferiore a 16.000 DSP.

Termini per la presentazione dei reclami

Il regolamento prevede che, nel caso in cui il bagaglio sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo entro 7 giorni, mentre in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La maggior parte delle compagnie aeree, in caso di smarrimento, danneggiamento e ritardo del bagaglio, richiede inoltre una segnalazione immediata presso lo Sportello Reclami dell’Aeroporto e la compilazione del modulo reclami PIR (Property Irregularity Report), per rimediare il prima possibile. È pertanto indispensabile adempiere anche tale formalità.

Per ricevere la lettera tipo per formulare un reclamo in riferimento alla presente normativa si prega di rivolgersi direttamente al CEC; le lettere tipo sono anche disponibili sul sito www.provincia.bz.it.


*DSP: Diritti speciali di prelievo. Nominano un’unità di conto del FMI – Fondo Monetario Internazionale.
Sono la base di calcolo anche nell’ambito delle pretese risarcitorie per danni causati durante il volo.
Sul sito del FMI (www.imf.org) si trova sotto il punto IMF Finances una tabella di conversione, cliccando sulla opzione SDR valuation.
In data 15 maggio2004 il valore di 1 DSP era pari ad euro 1,1213.


Situazione a 05/2007
Foglio info n. 10



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