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È importante verificare chi sta dietro l’offerta proposta via Internet.


Il Signor P. acquista via Internet una macchina da caffè molto costosa e la paga in anticipo. La macchina però non giunge a destinazione Anche il reclamo via e-mail del consumatore rimane inascoltato. Poiché sul sito Internet non è indicato né il luogo dove sia collocata la sede sociale né il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, al consumatore non rimane altra possibilità se non quella di esporre denuncia per truffa. Le possibilità di rivedersi restituire quanto pagato sono però alquanto limitate.

Non bisogna accontentarsi di sapere solo l’indirizzo e-mail della controparte contrattuale. Qualora sia noto solo l’indirizzo e-mail, è indispensabile chiedere alla controparte di fornire le sue precise generalità e verificarne la veridicità.

È importante accertarsi che l’indirizzo e il numero di telefono forniti trovino una corrispondenza sull’elenco telefonico e se al numero di telefono fornito risponda veramente qualcuno. È infine fondamentale conoscere l’ubicazione della sede della ditta: se questa si trova in uno Stato della Unione Europea vigono speciali normative a tutela del consumatore.

Quasi ogni Stato ha un elenco telefonico telematico, al quale si può accedere gratuitamente.
I numeri delle imprese, per quanto riguarda l’Italia, si possono rinvenire sui siti www.paginebianche.it, www.paginegialle.it, www.info412.it; in Austria si può consultare il sito www.herold.at ed infine in Germania www.dastelefonbuch.de

Non concludete alcun contratto se conoscete solamente l’indirizzo e-mail.

Se non riuscite a trovare il numero telefonico nell’elenco telefonico, richiedete che venga trasmessa l’attestazione dell’iscrizione nel registro delle imprese o nel rispettivo albo professionale. In questo caso è consigliabile anche rivolgersi alle competenti autorità di vigilanza preposte al controllo dell’attività dell’offerente.

Un’insufficiente identificazione del negozio virtuale è un primo passo verso un incauto acquisto.

Se non si conosce chi sta dietro l’offerta proposta dal sito Internet, perché le indicazioni necessarie a tal fine sono carenti o perché la ditta non le comunica, allora è consigliabile non giungere alla conclusione del contratto!


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Vademecum commercio elettronico – dicembre 2004



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