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Acquisti & diritto di recesso: il CEC fa chiarezza

Del diritto di recesso hanno sentito parlare in molti, ma le numerose richieste pervenute al CEC in questo ambito dimostrano che non sempre i consumatori sanno quando è previsto esattamente ed in quale forma ed entro quali termini deve essere esercitato.

Una telefonata-tipo ricevuta dal Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia - ufficio di Bolzano: "Lunedì in un negozio ho acquistato un elettrodomestico. Ieri in un altro negozio ho visto lo stesso apparecchio ma ad un prezzo più vantaggioso. Posso recedere dal primo contratto?". Questo consumatore non sarà felice di sapere che acquistando un prodotto in un negozio la legge non prevede alcun diritto di recesso o di restituzione. Se il venditore decide di riprendersi la merce, ciò avviene per mera gentilezza o perché questa possibilità era stata prevista nel contratto. Se il prodotto invece è difettoso, il consumatore può far valere il diritto di garanzia, ovvero il diritto alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto, ma ciò nulla ha a che vedere con il diritto di recesso.

È invece consentito recedere da un contratto se questo è stato stipulato fuori dai locali commerciali. Tra gli esempi classici c'è l'acquisto dell'aspirapolvere da un venditore che inaspettatamente ci viene a trovare a casa, oppure il contratto firmato in un bar con una agenzia matrimoniale, l'adesione ad un club che promette sconti ad una fiera, il "party" organizzato a casa di un conoscente e durante il quale si vendono cosmetici, biancheria intima o contenitori di plastica o ancora una gita gratuita in autobus durante la quale oltre ad un pasto gratuito si offrono pentole o materassi. Attraverso questo canale di vendita difficilmente è possibile confrontare il prezzo e la qualità di prodotti simili e qualcuno potrebbe sentirsi "obbligato" ad acquistare qualcosa in cambio del pasto gratuito o perché la venditrice è la sorella della nostra migliore amica. Una direttiva comunitaria del lontano 1985 (85/577/CE) ha introdotto il principio secondo il quale in questi casi il consumatore ha (almeno) 7 giorni di tempo per ripensarci - magari perché si è fatto convincere da un venditore particolarmente abile e convincente - e di poter "annullare" la sua decisione, recedendo dal contratto. Gli Stati Membri avevano allora la possibilità di introdurre dei termini anche più lunghi e così in Germania il termine è di 14 giorni di calendario, in Austria 7 giorni feriali; in Italia il termine è di 10 giorni lavorativi che decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto. Se nel contratto manca l'informativa sul diritto di recesso il diritto italiano prevede che il termine per recedere è di 60 giorni. Il recesso deve essere comunicato per iscritto (con raccomandata a/r) e la merce deve essere restituita al venditore a spese del consumatore; quest'ultimo non deve indicare i motivi del recesso e ha diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato.

Un'altra direttiva (la 97/7/CE) prevede invece un termine (minimo) di ripensamento di 7 giorni per i contratti conclusi a distanza. Anche questa direttiva è stata recepita diversamente dagli Stati dell'UE: in Spagna e Francia ad esempio il termine è di i 7 giorni, mentre in Italia il termine è - come nel caso dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali - di 10 giorni lavorativi (dalla data di ricevimento della merce); se manca l'informativa sul diritto di recesso il consumatore ha 90 giorni per recedere. La maggior parte dei contratti conclusi a distanza oggigiorno viene conclusa attraverso internet, ma della categoria fanno parte anche i classici acquisti da catalogo, al telefono e le televendite. La ratio in questo caso è semplice: al momento della conclusione del contratto non è possibile capire se il taglio del pantalone ordinato dal catalogo ci dona oppure se l'anello dorato della televendita è della qualità che ci aspettavamo.

Ma attenzione: per alcuni prodotti e per alcuni servizi il diritto di recesso è sempre escluso, indipendentemente dal canale di acquisto: è il caso ad esempio dei c.d. contratti del tempo libero (viaggi, biglietti per concerti e via dicendo). Nel caso di contratti di fornitura di servizi il diritto di recesso termina già al momento della prima esecuzione del contratto (anche prima dei 10 giorni) se il consumatore vi ha acconsentito. Vi sono poi discipline particolari nel settore dei sevizi finanziari e delle multiproprietà.

Il CEC di Bolzano è a disposizione per ulteriori informazioni e lettere-tipo in materia di diritto di recesso nell'Unione Europea (via Brennero 3, tel. 0471-980939, info@euroconsumatori.org).

Bolzano, 01/03/2012
Comunicato stampa



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