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Garanzia legale: quante favole!Succede all’estero: un consumatore si reca presso il negozio dove ha acquistato l´elettrodomestico che dopo 13 mesi, di colpo, si rifiuta di funzionare. Reazione a caldo del commesso:"Spiacenti, per questo articolo è prevista la garanzia di un anno. Possiamo comunque ripararglielo a pagamento!" Dopo essersi informato presso il CEC di Bolzano, il consumatore invia una raccomandata in cui chiarisce la questione specificando che è scaduta la garanzia che può essere fatta valere contro il produttore, ma è sempre valida la garanzia di due anni prevista dalla legge nei confronti dei rivenditori. Egli richiede, pertanto, la riparazione dell’articolo senza spese a suo carico. Non avendo notizie, il consumatore chiama il negozio dove gli rispondono:"La garanzia può essere fatta valere solo entro sei mesi dalla consegna della cosa, chieda pure al suo Centro Tutela Consumatori". Una breve telefonata con il CEC porta luce in questo caos. In ambito UE, ogni venditore è tenuto a prestare garanzia per un periodo di due anni dalla consegna della merce a prescindere dalla ulteriore garanzia (garanzia commerciale) eventualmente rilasciata dal produttore (certificato di garanzia, libretto di garanzia). Qualora il vizio venga scoperto entro 6 mesi dalla consegna della merce, incombe al venditore dimostrare che esso non esisteva al momento dell’acquisto. Trascorso detto periodo, invece, il gravoso onere di tale prova passa all’acquirente. Alcuni venditori approfittano di quest’ultimo dettaglio, invitando i consumatori a fargli causa, perché sanno che solo pochi sono disposti ad adire le vie legali, vista la difficile prova della preesistenza del vizio alla consegna della merce. In questi casi la garanzia legale si riduce di fatto al periodo dei primi 6 mesi. Va ricordato inoltre che il difetto va denunciato al negoziante al più presto possibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La garanzia del produttore (garanzia commerciale) è di tipo supplementare, ovvero essa non è imposta dalla legge, può avere una validità temporale ridotta rispetto a quella legale e può essere altrimenti limitata. Di favole sulla garanzia il CEC ne ha sentite tante negli ultimi tempi. L´unico rimedio è informarsi dei propri diritti: solo così possono essere invocati con successo! Per ulteriori informazioni sul diritto di garanzia nell’ UE: www.euroconsumatori.org oppure 0471/980939. Bolzano, 22.2.2005
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![]() ![]() ![]() ![]() CEC via Brennero 3 I - 39100 Bolzano tel.: ++39 0471 980939 fax: ++39 0471 980239 |
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