La continuità dei contratti
Il consumatore è in possesso di contratti che fanno riferimento alla valuta nazionale e che a volte hanno una durata di piú anni: contratti di credito, di risparmio, d'abbonamento, d'affitto, assicurativi, di manutenzione: qual è l'effetto del cambiamento della moneta?
Il diritto internazionale dei contratti stabilisce che una modifica fondamentale dei fattori economici dà ai contraenti la possibilità di annullare o modificare il contratto: si tratta della clausola "rebus sic stantibus". In questo contesto, l'introduzione della moneta unica può essere considerata una modifica fondamentale dei fattori economici?
Tuttavia, la realizzazione a tappe dell'UEM, dal 1° luglio 1990, nonché la selezione dei Paesi entrati a far parte dell'area dell'euro in base ai criteri di convergenza economica, monetaria e finanziaria, esclude de facto che l'introduzione dell'euro possa essere addotta come causa della rottura o della modifica dei contratti. Per sancire la continuità dei contratti ed evitare interpretazioni del diritto internazionale, il Consiglio ha fissato tale principio nel diritto, adottando un regolamento comunitario1 in proposito che ha trovato applicazione a partire dal ... 1997.
- La soluzione fornita dal regolamento
Ai sensi dell'articolo 3 di tale regolamento, è fatto divieto ai contraenti di invocare l'avvento dell'euro per modificare o mettere fine a un contratto. L'introduzione dell'euro dev'essere considerata come un "non avvenimento" dal punto di vista giuridico, che comporta la continuazione, senza modifiche, di tutti i contratti esistenti. Ma la seconda frase dell'articolo 3 prevede un'eccezione al principio di continuità: è lasciata libertà alle parti, se si trovano d'accordo, di modificare i contratti esistenti. Ciò potrebbe risultare sfavorevole alla parte piú debole nei contratti in cui esiste uno squilibrio di forze fra i due contraenti, o nel caso in cui i contratti non siano negoziati. Alcune compagnie di assicurazioni o certe banche potrebbero, ad esempio, inserire fra le condizioni generali disposizioni in grado di sottrarle alla regola della continuità dei contratti senza negoziare o all'insaputa dei clienti. Un simile rischio potenziale e limitato, di cui si è tenuto conto, è però limitato da altre norme comunitarie.
- La soluzione: la direttiva sulle clausole abusive
Innanzitutto, le due parti possono derogare al principio di continuità solo se il contratto contiene una disposizione che preveda la possibilità di rinegoziarlo o rescinderlo. Inoltre, tutti gli "accordi assunti dalle parti" contenuti in un contratto per adesione dipendono dalla direttiva 93/13/CE concernente le clausole abusive2. Quindi, ogni modifica sfavorevole per il consumatore apportata a un contratto per adesione basata su di un utilizzo abusivo della seconda frase del regolamento può essere annullata.
- Il caso particolare dei crediti a tasso variabile
Numerosi contratti (in particolare di credito immobiliare) contengono delle clausole di revisione o di indicizzazione. Tali clausole, soprattutto nel settore del credito ipotecario, citano a volte un tasso d'interesse di riferimento (LIBOR a Londra, TIOP a Parigi). È necessario verificare che questi indici esistano ancora. In caso contrario, si dovrà trovare un nuovo riferimento.
Tutti i tassi di riferimento delle monete degli Stati appartenenti all'area dell'euro saranno ridefiniti in euro, o per legge o da parte dei gestori dell'indice. In tutti i casi i contratti restano invariati.
Jean Allix, DG XXIV
(1) L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti.
(2) Direttiva 93/13/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
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