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La riforma delle garanzie di consumoImportanti miglioramenti e questioni aperte dal punto di vista dei consumatoriLa nuova videocamera non funziona, la riparazione della stufetta elettrica è andata male, la nuova macchina sta più in officina che sul parcheggio di casa - chiunque di noi ha dovuto affrontare inconvenienti del genere, magari rimediando anche una sonora arrabbiatura al momento del reclamo. La garanzia legale sui prodotti tutela appunto i consumatori nel caso di difetti o carenze della merce acquistata, sancendo altresì gli obblighi del fabbricante. Il giorno 23 marzo 2002 è entrato in vigore il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE in tema di garanzie di consumo. La riforma porterà notevoli miglioramenti anche per i cittadini italiani e rappresenta una pietra miliare nella politica di tutela dei consumatori, affermando una serie di principi importantissimi. Quali? La "conformità" al contratto, in relazione al vizio innanzitutto. Il concetto di vizio rimane nella sua sostanza invariato: è vizio quello che rende la cosa inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. Interessante è invece la novità del concetto di "conformità al contratto": il venditore ha infatti l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Sono conformi al contratto ad es. quei prodotti che riflettono la descrizione fatta dal venditore e che possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello. È interessante notare che anche le dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura sono vincolanti per il venditore. Questi può sottrarsi alla responsabilità derivante da dette dichiarazioni pubbliche, quando dimostri che egli non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza, oppure che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto, in modo da essere conoscibile al consumatore oppure ancora che la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. A quali contratti si applicano le nuove norme? Le nuove norme si applicano non solo ai contratti di vendita di beni di consumo, bensì anche ai contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (es. quando si incarica un falegname di produrre un mobile di casa). Per i beni immobili e per gli acquisti di beni mobili effettuati entro il 23.3.02 si applicano le vecchie norme sulla garanzia. Validità della garanzia La legge estende a due anni dalla consegna (finora era solo un anno!) la validità della garanzia, mentre i consumatori avranno tempo 2 mesi (anziché 8 come era fino ad ora) dalla scoperta del vizio per denunciare al venditore o all'artigiano il difetto sul prodotto acquistato. L'azione diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. La denuncia Va fatta per iscritto - raccomandata a.r. o telegramma - entro il termine di cui sopra. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto oppure l'ha occultato. Beni usati Viene sgombrato il campo da ogni dubbio sull'applicazione della garanzia ai prodotti usati: le nuove norme si applicano anche ai prodotti usati, es. auto usate; la durata della garanzia può essere in questo caso limitata ad un periodo non inferiore all'anno; la valutazione del difetto va però fatta tenendo conto dell'usura del bene in relazione all'uso che ne è stato fatto. L'onere della prova Fino ad ora era il consumatore a dover provare che il difetto era presente già al momento dell'acquisto del bene; con la nuova normativa se il difetto si presenta entro 6 mesi dall'acquisto, si presume che questo esistesse già al momento dell'acquisto e il consumatore non deve più dare alcuna prova; se, invece, il difetto si evidenzia 6 mesi dopo l'acquisto si inverte l'onere della prova: sarà allora il consumatore e non più il venditore a dover provare che il difetto era presente al momento dell'acquisto. I rimedi previsti/Cosa può richiedere il consumatore Rispetto a quanto finora previsto in tema di garanzia legale, cambia l'ordine dei diritti e relativi rimedi posti a tutela del consumatore
Imperatività delle nuove norme Viene sancito l'importante principio - peraltro già affermato dalle norme sulle clausole vessatorie - che è nullo ogni patto volto a limitare o escludere i diritti previsti dalla nuova legge a favore del consumatore nei confronti del venditore! In pratica il consumatore non può essere costretto in nessun modo a rinunciare ai diritti previsti per la nuova garanzia. Garanzia convenzionale Oltre quanto visto, il venditore o il produttore possono offrire al consumatore un'ulteriore garanzia, che preveda ulteriori vantaggi per quest'ultimo, oltre a quelli, irrinunciabili, offerti dalla garanzia legale. Lo scontrino o la ricevuta fiscale È di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dall'acquisto lo scontrino o la ricevuta fiscale. Senza scontrino, la prova di dove e quando si è acquistato il prodotto diventa più difficile. Da quando si applicano le nuove norme? Dal 23 marzo 2002, data di entrata in vigore della nuova legge (decreto legislativo 2.2.2002, n. 24). Le nuove norme non si applicano a vendite di beni e contratti equiparati per i quali la consegna del prodotto sia avvenuta anteriormente a tale data. Per questi continuano comunque ad applicarsi le precedenti regole sulla garanzia (art.1460 e seguenti - vedi ns. foglio informativo "La garanzia"), che rimarranno comunque in vigore accanto alle nuove. Per quei prodotti immessi sul mercato prima del 23.3.2002, non si applicano fino al 30.6.2002 le norme relative alla garanzia convenzionale. 04-2002 Foglio n° 17
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