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E-mail pubblicitarie non richieste

Cos'è lo spam?


Sarà capitato anche a Voi di trovare la vostra casella di posta elettronica intasata di e-mail pubblicitarie da ditte a voi completamente sconosciute.


Questi messaggi di massa vengono chiamati "spam" (il termine è tratto da uno sketch dei Monty Python, nel quale un'orda di vichinghi rende impossibile ogni conversazione gridando "spam, spam" - in senso figurativo la pubblicità di massa rende impossibile una normale comunicazione in internet), e ne esistono vari tipi: pura pubblicità, lettere a catena e falsi allarmi virus, cd. "hoaxes" (vedi foglio informativo "Viruswarning???"), nonché varianti miste. Secondo le stime di uno studio della Commissione Europea, gli utenti di internet - senza rendersene conto - ogni anno pagano 10 miliardi di euro per questi messaggi-spazzatura (il termine usato è Junk-Mails, che significa esattamente la stessa cosa, ed è un sinonimo di spam). Da qui si evince chiaramente la gravità della situazione e l'urgenza di agire in merito.

Cosa dice la legge?

In Europa il settore è regolato da tre direttive: la 95/46 sulla tutela dei dati in generale, la 97/66 sulla tutela dei dati nella telecomunicazione nonché la 97/6 sulle vendite a distanza.

Le prime due direttive stabiliscono che il consumatore deve dare il suo consenso per ricevere della pubblicità. In Italia questo è regolato con il principio di Opt-In: il consumatore deve esplicitamente richiedere l'invio della pubblicità (vale a dire che dovrà appositamente contrassegnare una casella).

L'ultima direttiva invece, la quale regolamenta le vendite a distanza - e con ciò anche tutto il commercio elettronico ovvero e-commerce - obbliga l'esercente, il quale vuole avvalersi della posta elettronica come mezzo di pubblicità, a richiedere previamente il consenso del consumatore. Questa direttiva in Italia è stata recepita con il decreto legge n. 185 del 22 maggio 1999; il decreto prevede sanzioni dai 500 ai 5.000 Euro, le quali possono essere raddoppiate in casi gravi o ripetuti.

L'autorità competente per oltraggi compiuti da aziende italiane è la Polizia Postale. Se volete far applicare le sanzioni sopra menzionate dovrete quindi rivolgervi alla Polizia Postale e presentare un esposto (portate con voi il messaggio in questione stampato).

Quali altre possibilità ci sono?

Lo spam inoltre è in contrasto con la netiquette, cioè il codice di autoregolamentazione di internet. Nel momento in cui un provider vi fornisce l'accesso a internet, voi sottoscrivete un contratto (nella maggior parte dei casi questo avviene già attraverso internet), nel quale vi impegnate a rispettare la netiquette.

La stessa cosa viene richiesta alle aziende che registrano un dominio (www.nomdedelladitta.com è un dominio) dalle autorità competenti. Per i domini italiani www.nomedelladitta.it) è competente la Naming Authority (www.nic.it). Firmando il modulo di richiesta di un dominio .it un esercente si obbliga a rispettare la netiquette.

Perciò chi da il via ad una campagna di pubblicità tramite e-mail, viola la netiquette ed il contratto firmato con il suo provider o la Naming Autorithy, e questi possono cancellare il dominio o l'indirizzo e-mail in questione.

E adesso cosa faccio?

  • messaggio pubblicitario non richiesto da un indirizzo email .it (ad es. staff@nomedelladitta.it, il sito www.nomedelladitta.it esiste):
    Inoltrate questo messaggio alla Naming Authority (abuse@NA.nic.it e per conosenza - cc - a info@nic.it) spiegando che si tratta di un'email pubblicitaria non richiesta. La Naming Authority può fermare queste attività (ulteriori dettagli su http://www.nic.it/NA/mailspam.html). Sul sito della NA trovate anche le spiegazione esatte per la segnalazione.
  • messaggio pubblicitario non richiesto da un indirizzo email concesso da un provider (nome@provider.xy, ad esempio nome@tin.it, nome@libero.it, nome@web.de, etc. - il sito www.nomedelprovider.it è il sito del provider)
    In questo caso il mittente non è intestatario di un dominio, ma spedisce i messaggi tramite un indirizzo concesso da un provider. Inoltrate il messaggio a abuse@provider.xy (ad es. abuse@tin.it), spiegando che si tratta di pubblicità non richiesta.
  • messaggio pubblicitario non richiesto da un indirizzo e-mail.com o .net (ad es. staff@nomedelladitta.com, il sito www.nomedelladitta.com esiste)
    In questo caso inoltrate il messaggio a uce@ftc.gov: è l'indirizzo email della "US Federal Trade Commission", che si occupa di "Unsolicited Commercial Email" (email pubblicitarie non richieste, appunto - è incirca l'equivalente americano della Naming Autorithy). Spiegate anche qui che si tratta di pubblicità non richiesta.
Se ricevete un email non collocabile in una di queste categorie, o non siete sicuri riguardo ad un messaggio in particolare, informatevi su uno dei seguenti siti:
http://spam.abuse.net/spam
http://www.euro.cauce.org
http://www.nic.it

Situazione al 10/2001



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