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Raccolta di testi e regolamenti


1) Le disposizioni del Trattato
L'articolo 3 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, quale modificato dal Trattato sull'Unione europea, definisce gli obiettivi generali in materia economica: coordinazione della politica economica nel quadro del libero mercato; instaurazione di una moneta e di una politica monetaria uniche, ciò che implica ai fini del Trattato una politica di stabilità di bilancio, dei prezzi e dei tassi di cambio.
Il Titolo VI del Trattato è dedicato alla "Politica economica e monetaria". Precisando le modalità di applicazione dell'articolo 3 A esso prevede in particolare :
  • la creazione di una Banca centrale europea (BCE) che gestisce in modo indipendente la moneta unica creata dal Trattato e di cui stabilisce la composizione e il funzionamento;

  • alcune fasi di introduzione della moneta unica :
    - al 1°.01.1994 le banche centrali diventano indipendenti dal potere politico; è creato un Istituto monetario europeo (IME) che prepara il terreno per la moneta unica;
    - l'attuazione e la data della terza fase devono essere decise entro il 31.12.1996. In questa fase il tasso di conversione della moneta unica nelle unità monetarie nazionali (UMN) è irrevocabilmente fissato; la moneta unica sostituisce le monete degli Stati membri che rispettano criteri di stabilità di bilancio e monetaria; alcuni Stati beneficiano di una deroga.


2) Conclusioni del Consiglio europeo di Madrid

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre ha, in conformità del Trattato, definito lo scenario della terza fase : q non appena possibile nel 1998 viene stabilito l'elenco degli Stati partecipanti alla moneta unica e quindi viene istituita la BCE. Le banconote e le monete cominciano ad essere fabbricati.
  • Il 1°.01.1999 inizia la terza fase, quella in cui la moneta unica esiste (per la politica monetaria, tra banche, per il cambio e l'emissione del debito pubblico).

  • Il 1°.01.2002 vengono messi in circolazione le banconote e le monete in euro ed entro il 1°.07.2002 prendono fine la doppia circolazione e il corso legale delle banconote e delle monete in UMN.

Il Consiglio ha inoltre deciso in modo definitivo il nome della moneta unica: l'euro.


3) Regolamenti

  • Il regolamento nr. 1103/97 del 17 giugno 1997 , che stabilisce alcune disposizioni relative all'introduzione dell'euro, prevede che l'euro sostituisca l'Ecu il 1° gennaio 1999, garantisce la continuità dei contratti all'atto del passaggio alla moneta unica, fissa le regole di conversione e di arrotondamento per passare all'euro.

  • Il regolamento nr. 974/98 , riguardante l'introduzione dell'euro, specifica che l'euro è l'unità monetaria a partire dal 1°.01.1999, utilizzato dalla BCE e dalle banche centrali, mentre continuano a esistere durante il periodo di transizione le UMN, secondo il principio "né obbligo, né divieto" di utilizzazione dell'euro e stabilisce un periodo di sei mesi al massimo di doppia circolazione delle banconote e delle monete all'inizio del 2002.

  • Il regolamento nr. 975/98 riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete e banconote espresse in euro destinate alla circolazione.

Questi due ultimi regolamenti sono stati parafati in occasione del Consiglio di Bruxelles il 3 maggio 1998 all'atto della scelta degli Stati membri partecipanti all'euro a partire dal 1999.


4) Le raccomandazioni

Tre raccomandazioni sono state adottate dalla Commissione il 23 aprile 1998:
  • Raccomandazione riguardante il dialogo, il seguito e l'informazione per facilitare la transizione (invitando segnatamente all'istituzione di osservatori del passaggio all'euro).

  • Raccomandazione riguardante le spese bancarie di conversione verso l'euro che ritiene necessaria la gratuità della conversione dei pagamenti in entrata e della conversione di un conto UMN in euro alla fine del periodo transitorio e una stessa tarifficazione dei servizi sia in UMN o in euro. La Commissione raccomanda di non fatturare la conversione di pagamenti in uscita, la conversione del conto nel corso del periodo transitorio, lo scambio di banconote. Essa richiama le banche alla trasparenza sui tassi e sulle spese di conversione e all'informazione della loro clientela.

  • Raccomandazione riguardante la doppia indicazione dei prezzi e altri importi monetari che è consigliato prevedere secondo i principi legali di conversione e di arrotondamento in euro (del regolamento nr. 1103/97).



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