Cofinanziato
dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
Pronto Consumatore - Edizione Europa Ottobre 2025
Supplemento all'edizione del Pronto Consumatore (Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano) n. 75 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano
165.46 Kb

 

Pronto Consumatore - Edizione Europa ottobre 2025

Supplemento all'edizione del Pronto Consumatore (Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano) n. 75 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano.

VIAGGI

Multe per infrazioni stradali dall’estero

Ogni anni il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia riceve centinaia di segnalazioni relative a sanzioni per infrazioni stradali dall’estero. Quando si riceve una comunicazione del genere, la prudenza è sicuramente una buona regola, ma ignorare un’eventuale presunta sanzione cestinandola e liquidandola sempre come tentativo di truffa non è una buona idea. Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario non si sia mai recato nel Paese che ha emesso la sanzione. Non è infrequente, infatti, che si presentino casi di errore di lettura della targa (ad esempio, targhe italiane e francesi sono simili e possono essere confuse tra loro dalle Autorità). Quando si riceve dunque una multa dall’estero, anche se si è sicuri di non aver commesso l’infrazione sollevata, è bene mettersi in contatto con l’Autorità di riferimento per verificare cosa è accaduto.

E-COMMERCE

La Commissione europea contro le truffe online

La normativa UE, precisamente la c.d. “Digital Services Act”, prevede l’onere per le piattaforme online e per i motori di ricerca di grandi dimensioni di tutelare i consumatori dalle truffe attenuando i rischi associati alla diffusione di contenuti illegali. La Commissione europea ha a tal proposito inviato una richiesta di informazioni ad Apple App Store, Booking.com, Bing, Google Play e Google Search per sapere quali misure stanno adottando per affrontare i rischi associati alle frodi finanziarie. Tra le truffe più comuni figurano, ad esempio, le app fraudolente che sembrano app bancarie o di trading e le offerte di alloggio contraffatte.

CHARGEBACK

Fallimento Fly Go – Posso ancora ottenere un rimborso?

Dopo l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del sito di prenotazione voli Fly Go Voyager Srl da parte del tribunale competente di Bucarest, molti consumatori si trovano nella spiacevole situazione di aver pagato per dei biglietti aerei che non hanno mai ricevuto. Il termine per la presentazione delle richieste di risarcimento al tribunale competente è già scaduto, tuttavia rimane ancora la possibilità di ricorrere alla procedura di chargeback. Questo strumento, disponibile per coloro che hanno pagato con carta di credito o altri metodi di pagamento che lo prevedono, consente di richiedere all'emittente della carta l'annullamento della transazione e il rimborso delle somme versate e offre una maggiore probabilità di ottenere un rimborso in tempi relativamente brevi.

CASO DEL MESE
Nell'aprile 2024 una consumatrice italiana aveva sottoscritto un abbonamento ad un'app di yoga e fitness di un fornitore tedesco. Nell'aprile 2025 le sono stati addebitati 119,99 euro perché il suo abbonamento era stato rinnovato automaticamente. La consumatrice ha immediatamente chiesto il rimborso e la disdetta dell'abbonamento, poiché non era stata informata del rinnovo automatico. Secondo l’azienda l'importo era stato calcolato correttamente, poiché l'abbonamento non era stato disdetto prima del rinnovo. Ai sensi dell'articolo 65-bis del Codice del consumo però, i professionisti devono avvisare i consumatori della data entro cui possono inviare formale disdetta e la mancanza di tale comunicazione consente ai consumatori, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese. La consumatrice ha chiesto aiuto al Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ed il reclamo è stato condiviso con il CEC Germania, che ha contattato l'azienda e ottenuto il rimborso completo per la consumatrice.