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Su un sito internet avete trovato un paio di sneakers che sognate da tempo, le ordinate e pagate con carta di credito. Verificando l'estratto conto della vostra carta di credito scoprite poi che il venditore vi ha addebitato un importo superiore rispetto al prezzo indicato sul sito. In questo caso dovreste attivare una procedura di chargeback.
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Procedura di chargeback

Su un sito internet avete trovato un paio di sneakers che sognate da tempo, le ordinate e pagate con carta di credito. Verificando l'estratto conto della vostra carta di credito scoprite poi che il venditore vi ha addebitato un importo superiore rispetto al prezzo indicato sul sito. In questo caso dovreste attivare una procedura di chargeback.

Che cos'è il chargeback

l termine è utilizzato dai circuiti internazionali di carte di pagamento ed indica una modalità attraverso cui vengono gestite le richieste di storno della transazione da parte dei titolari di carte di credito. Questo avviene ad esempio quandola transazione non è riconosciuta dal titolare, il titolare non riceve la merce acquistata o la merce ricevuta non è conforme.

Presupposto per avviare la procedura di chargeback è che il bene o servizio sia stato pagato con una carta di credito. Chi per il pagamento ha invece utilizzato una carta di debito (quale ad esempio il bancomat) in Italia – a differenza di altri Paesi dell'UE – non può attivare questa procedura.

Normativa


In Italia la procedura di chargeback è disciplinata dal decreto legislativo n.11/2010 e prevede che il titolare della carta di credito debba rivolgersi senza ritardo alla sua banca e alla società di carta di credito.

La richiesta di chargeback deve in ogni caso essere presentata entro 13 mesi dalla data di addebito.

Attenzione:


Verificate attentamente i termini e le condizioni contrattuali dell'istituto che ha emesso la vostra carta di credito a proposito della procedura di chargeback. L'istituto emittente deve restituire immediatamente l'importo al consumatore. In caso di fondato sospetto di frode può sospendere il pagamento. Anche a rimborso avvenuto l'istituto può dimostrare che il consumatore ha autorizzato il pagamento e farsi restituire l'importo.

Lo strumento del chargeback costituisce un utile alleato affinché il consumatore possa riottenere la somma non solo in caso di transazioni non autorizzate, ma anche in caso di mancata consegna della merce,improvvisa insolvenza o fallimento del commerciante.

In tutti i casi citati, rivolgetevi il prima possibile alla vostra banca e all'istituto che ha emesso la carta di credito per attivare la procedura di chargeback

Franchigia

Se il pagamento è avvenuto attraverso una carta di credito ricaricabile, solitamente a carico del titolare della carta vi è una franchigia. In caso di esito positivo della procedura di chargeback all'utente verrà quindi rimborsata la differenza tra il prezzo pagato e la franchigia.

Con il recepimento in Italia della direttiva europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Service Directive – PSD 2) attraverso il decreto legislativo n. 218/2017 l'importo massimo della franchigia a carico del titolare di una carta di credito ricaricabile in caso di addebiti non autorizzati è stato ridotto da 150 a 50 Euro.
Lettera tipo - Richiesta di chargeback
In Italia la procedura di chargeback è disciplinata dal decreto legislativo n. 11/2010 e prevede che il titolare della carta di credito debba rivolgersi senza ritardo alla sua banca e alla società di carta di credito. La richiesta di chargeback deve in ogni caso essere presentata entro 13 mesi dalla data di addebito. Per maggiori informazioni in merito alla procedura di chargeback consultate il nostro sito: https://www.euroconsumatori.org/it/procedura_di_chargeback
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