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Diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 prevede una serie di diritti per i passeggeri nel trasporto ferroviario.

Quando il treno è in ritardo

Particolarmente interessanti per tutti i passeggeri sono gli indennizzi previsti in caso di ritardo dei treni.

Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere fra:

- il rimborso integrale del biglietto, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile;

- il proseguimento del viaggio seguendo eventualmente anche un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppure anche ad una data successiva, a discrezione del passeggero.
Se il passeggero non ha scelto il rimborso, ha diritto ad un indennizzo minimo del:
- 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra i 60 e 119 minuti;
- 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo di 120 minuti ed oltre.

Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti, la soglia minima per un indennizzo non deve superare i 4 Euro.

Nel calcolo del ritardo non è computato il ritardo che l’impresa ferroviaria può dimostrare di avere accumulato al di fuori del territorio dell’UE.

La Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito in una recente sentenza (26/09/2013 in C-509/11) che il pagamento dell’indennizzo è dovuto anche se il ritardo era causato da una circostanza definibile come “forza maggiore”. Un trasportatore ferroviario non potrà quindi rifiutare il pagamento dell’indennizzo nemmeno se il ritardo era dovuto ad una bufera di neve, ad un’alluvione o ad un terremoto.

Il Regolamento prevede anche delle prestazioni d'assistenza:
- pasti o bevande gratuite in caso di ritardo di almeno 60 minuti;
- se a causa di un ritardo si rendesse necessario il pernottamento, l'impresa ferroviaria deve offrire la sistemazione in un hotel nonché il trasporto tra la stazione e l'albergo.

Se il treno è bloccato sui binari, deve essere organizzato il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile.

Il passeggero può richiedere che l’impresa ferroviaria certifichi sul biglietto che il treno ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi - ciò è importante in sede di reclamo.

Persone disabili e a mobilità ridotta

Per i disabili e le persone a mobilità ridotta il Regolamento prevede che debbano essere garantiti l'assistenza e l'accesso ai treni. Le prenotazioni e i biglietti delle persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta non devono contenere costi aggiuntivi. Su richiesta, l’impresa ferroviaria deve fornire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso ai treni.

Le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta assistenza a bordo.

In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione fornisce gratuitamente l’assistenza necessaria all’interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto. In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano indicate informazioni facilmente accessibili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all’assistenza.

L’assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo all’impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto, e a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un’ora stabilita dall’impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza. Se non è stata stabilita un’ora entro cui la persona con disabilità o a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, deve recarsi al punto designato almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato.

In assenza di una tale notifica, l’impresa ferroviaria e il gestore della stazione devono comunque compiere ogni sforzo ragionevole per fornire l’assistenza necessaria alla persona con disabilità o a mobilità ridotta per poter viaggiare.

In caso di responsabilità dell’impresa ferroviaria per la perdita totale o parziale o del danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, non si applicano limiti finanziari al risarcimento.

Perdita o danni al bagaglio

In caso di perdita o danni al bagaglio o in caso di ritardata consegna è sancito il diritto ad una compensazione entro certi limiti, ma solo se si tratta del bagaglio “registrato”, ovvero dato in consegna al trasportatore ferroviario.

Normalmente i passeggeri portano con sé del bagaglio “a mano” in questo caso i passeggeri devono vigilare sul proprio bagaglio e il trasportatore non risponde di eventuali perdite, furti o danneggiamenti.

Responsabilità in caso di incidente
Se a causa di un incidente ferroviario un passeggero rimane ferito o addirittura muore, la compagnia ferroviaria è tenuta al risarcimento, a meno che la causa dell’incidente non sia estranea alla sfera di controllo del trasportatore ferroviario.

Reclami

Le imprese ferroviarie devono istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami.
I passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo dever fornire una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta.
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 prevede altresì che ciascuno Stato UE istituisca degli organismi nazionali indipendenti con poteri sanzionatori, aventi il compito di vigilare sulla applicazione del Regolamento (i cosiddetti NEB – National Enforcement Bodies).

Qualora il passeggero non riesca a risolvere il suo problema attraverso il reclamo al trasportatore, ha l’ulteriore possibilità di rivolgersi all’organismo nazionale segnalando la presunta violazione. La lista dei National Enforcement Bodies è pubblicata sul sito della Commissione Europea.


Lettera tipo - Indennizzi in caso di ritardo del treno
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 prevede una compensazione minima del 25% del prezzo del biglietto per ritardi da una a due ore nonché del 50% del prezzo del biglietto per ritardi di due ore e oltre. Sono previste anche delle prestazioni di assistenza, come l'offerta di un pasto o di bevande gratuite e se si rendesse necessario un pernottamento in una città, l'impresa ferroviaria deve offrire la sistemazione in un hotel nonché il trasporto tra la stazione e l'albergo.
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