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QUANDO SI PASSA LA DOGANA

OGGETTI E GENERI DI CONSUMO

Circolazione entro l’UE

Il territorio dei Paesi aderenti all’Unione Europea costituisce uno spazio unico entro il quale possono liberamente circolare persone, merci e capitali degli stessi Paesi. Tuttavia per alcune categorie di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o di consumo (alcool e bevande alcoliche, tabacchi lavorati) la libera circolazione è permessa solo entro determinati quantitativi.

Alcool e tabacchi (provenienza UE) quantitavi ammessi
sigarette 800 pezzi
sigaretti (max. 3 gr) 400 pezzi
sigari 200 pezzi
tabacco da fumo 1 kg
bevande alcoliche fino a 22% 20 litri
bevande alcoliche > 22% 10 litri
vino 90 litri
vino spumante 60 litri
birra 110 litri

I prodotti trasportati in quantità superiore ai limiti ammessi si considerano acquistati per fini commerciali e la loro circolazione è soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento.

Dal 1° luglio 1999 è venuta meno la disposizione transitoria che consentiva ai viaggiatori comunitari muniti di biglietto per il trasporto aereo o marittimo di effettuare acquisti di oggetti e generi di consumo in esenzione IVA presso punti di vendita situati all'interno di porti ed aeroporti comunitari (duty free shop), nonché negli spacci funzionanti a bordo delle navi o degli aerei.

Esportazione

Non è previsto alcun limite di valore. Possono però esservi disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione.

Importazione

È concessa un’esenzione dai dazi doganali per gli oggetti e i generi di consumo che i viaggiatori portano con se, a condizione che si tratti di importazioni prive di carattere commerciale e che il loro valore non superi il 175 €. Tale limite è ridotto a 90 € per i minori di anni 15. Inoltre per alcune categorie di beni (prodotti alcolici, tabacchi, ecc.) l’esenzione è accordata entro i quantitativi indicati nella Tabella 2. Per ciascuna categoria di prodotti (tabacchi, alcool, profumi, ecc.) l’esenzione dai diritti doganali spetta per un solo prodotto.
Il valore dei generi compresi nei quantitativi elencati nella tabella non va considerato nel valore globale di 175 € degli oggetti da ammettere in franchigia.
I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall’esenzione per i tabacchi e gli alcolici; quelli inferiori a 15 anni, anche dall’esenzione per il caffè.

alcool, tabacchi, profumi, caffè e tè (Provenienza Extra-UE) quantitativi ammessi
sigarette 200 pezzi
sigaretti (max. 3 gr) 100 pezzi
sigari 50 pezzi
tabacco da fumo 250 grammi
bevande alcoliche e bevande distillate superiori a 22% 1 litro
alcool etilico non denaturato di 80 gradi e più 1 litro
bevande distillate e bevande alcoliche fino a 22 gradi 2 litri
vino 2 litri
vino spumante/liquoroso 2 litri
profumi 50 grammi
acqua di toeletta 1/4 litro
caffè 500 grammi
estratti o essenze di caffè 200 grammi
100 grammi
estratti o essenze di tè 40 grammi

Se eccedono i limiti di franchigia previsti, le merci e gli oggetti importati devono essere dichiarati in dogana. Sulle quantità eccedenti devono essere pagati i diritti doganali.
I viaggiatori provenienti da Paesi non comunitari che portano nel proprio bagaglio oggetti e generi di consumo per un valore superiore a quello consentito in esenzione senza dichiararli in dogana, oltre a dover pagare i diritti doganali, rischiano delle sanzioni - amministrative o penali - che variano a seconda della gravità della violazione.

I viaggiatori non residenti nell’Unione Europea possono ottenere il rimborso dell’IVA per le merci acquistate nella Comunità, facendosi rilasciare dal venditore la fattura e rispedendogliela dopo averla fatta vistare dalla dogana di uscita (alla quale deve essere esibita la merce).

BENI CULTURALI

Esportazione temporanea o definitiva

Per i beni culturali elencati nell’allegato al Regolamento CEE n. 3911/92 (come ad esempio gli oggetti di interesse storico o artistico, i quadri, le sculture e i vasi ornamentali con più di 50 anni o i mobili con più di 100 anni) il viaggiatore dovrà munirsi di un'autorizzazione da presentare in dogana, rilasciata dall’Ufficio esportazioni delle Sovrintendenze, valida per tutte le dogane comunitarie.
Per l’esportazione di beni culturali che non rientrano nell’elenco allegato al Regolamento CEE e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico o archeologico, il viaggiatore dovrà munirsi di un’autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ufficio esportazioni delle Sovrintendenze ai beni culturali (autorizzazione che, però, è valida solo per l’uscita dall’Italia).

Nel caso vi siano dei dubbi sul valore storico, artistico od archeologico dell’oggetto è consigliabile chiedere una valutazione all’Ufficio esportazioni delle Sovrintendenze.

Importazione:

Il viaggiatore deve esibire alla dogana la fattura di acquisto o la certificazione sull’origine del bene. La dogana, per accertare il carattere di „opera d’arte“, può richiedere l’intervento dell’Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

ALCUNI CONSIGLI NEL CASO DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Apparecchiature foto-video ed elettroniche
Nel caso che il viaggiatore si rechi all’estero con macchine fotografiche, videocamere, personal computer, è opportuno che porti con sé la ricevuta di acquisto o il certificato di garanzia delle apparecchiature, in modo da poter dimostrare, al rientro, che i beni sono stati regolarmente acquistati o importati in Italia.

In mancanza di tali documenti è consigliabile, al momento della partenza, recarsi presso gli uffici doganali dei porti o degli aeroporti per fare una dichiarazione di possesso da esibire al rientro in Italia.

Pellicce ed articoli in pelle di animali protetti
Il viaggiatore, prima di uscire dal territorio nazionale, è tenuto a presentarsi presso un ufficio del Corpo forestale dello stato, che rilascerà un certificato di temporanea esportazione.


Fonte: Carta doganale del viaggiatore - Ministero delle Finanze



Situazione al 05-2007
Foglio info n. 36



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