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Il recesso da una prenotazione d'albergo

Siete stati in tutte le agenzie viaggio della vostra città per raccogliere le offerte degli alberghi per il vostro tour della Toscana. Oppure avete trascorso nottate intere davanti al vostro computer per paragonare le tariffe dell'albergo del vostro luogo di villeggiatura preferito. Alla fine avete prenotato e magari pagato parte o l'intero soggiorno, ma una malattia o un evento improvviso vi impediscono di poter partire e di usufruire del soggiorno prenotato. Ma quali sono i diritti dei consumatori in questi casi? Vediamoli nel dettaglio.

La prenotazione di una camera d'albergo può avvenire in diversi modi: telefonicamente, via fax, con una lettera o una e-mail - la legge non prescrive una forma particolare.

La prenotazione della stanza da parte del cliente coincide con il momento della conclusione del contratto. Da ciò deriva la circostanza che la disdetta del consumatore determina l'obbligo del consumatore di tenere indenne l'albergatore della perdita subita, nella misura da valutarsi caso per caso. Come nel caso dei pacchetti turistici, anche nel settore alberghiereo spesso per calcolare la penale di recesso vengono utilizzate delle percentuali rispetto al prezzo complessivo, che aumentano più ci si avvicina alla data del soggiorno. Potrà quindi accadere che dobbiate pagare anche il 100% del prezzo se comunicate soltanto all'ultimo minuto che non potete usufruire del soggiorno nell'albergo che avevate prenotato. Con la conclusione del contratto (quindi al momento della prenotazione) il consumatore si obbliga soltanto a pagare il prezzo, non anche ad utilizzare la camera prenotata.

Dopo alla prenotazione la maggior parte degli albergatori vi chiederà di pagare un anticipo a titolo di caparra. Se è stata versata una caparra penitenziale, l'albergatore la può trattenere nel caso di una vostra disdetta. Se è stata invece concordata una caparra confirmatoria, oltre a trattenersi l'acconto, l'albergatore potrebbe richiedere il pagamento dell'intero corrispettivo del soggiorno prenotato o del maggior danno subito (ad esempio se non riesce più ad assegnare la stanza a terzi oppure aveva respinto altre prenotazioni, per conservare la vostra). Se non viene specificato nulla, si tratta della caparra confirmatoria.

Nel calcolo della penale di recesso dal prezzo devono comunque essere sottratti i costi dei servizi accessori, quali la colazione o la somministrazione di altri pasti.

Prima di pagare l'eventuale caparra, ricordatevi quindi di chiedere (meglio se per iscritto) le condizioni di prenotazione, soprattutto per quanto riguarda le penali di recesso!

L'albergatore non ha diritto a chiedervi il pagamento dell'intero soggiorno nel caso in cui abbia comunque utilizzato la camera per il periodo prenotato. Nella pratica però è molto difficile (si parla infatti di c.d. probatio diabolica) dimostrare che l'albergatore sia riuscito ad affittare la vostra stanza a qualcun altro.

Se decidete di non effettuare il soggiorno, comunicate la disdetta il prima possibile. Le condizioni generali di contratto o gli usi locali delle Camere di Commercio stabiliscono entro quanto tempo si può dare disdetta senza dover pagare penali. In alcuni casi gli usi prevedono ad esempio che, se il cliente non può più usufruire della camera prenotata per la quale abbia versato un anticipo, deve darne comunicazione entro le ore 12 del giorno precedente all'arrivo per avere diritto alla restituzione della somma pagata.

Prenotazioni concluse a distanza
Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i consumatori che prenotano viaggi, voli, concerti e quant'altro utilizzando internet; si tratta pertanto di c.d. contratti conclusi a distanza. Per questi contratti in linea di principio i consumatori possono recedere gratuitamente, entro 14 giorni dalla conclusione, senza pagare alcuna penale per il recesso.

Il Codice del Consumo (art. 55) esclude però espressamente il diritto di recesso per i contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione e al tempo libero, quando al momento della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

Ciò significa che per le prenotazioni alberghiere concluse attraverso un mezzo di comunicazione a distanza (ad esempio su un portale di prenotazione on-line), il diritto di recesso è escluso ed è pertanto solitamente possibile recedere soltanto pagando le penali di recesso previste.

Alcuni portali di prenotazione offrono camere d'albergo con la possibilità di cancellare gratuitamente la propria prenotazione fino ad un giorno prima del soggiorno oppure di stipulare un'assicurazione di annullamento.

Le assicurazioni viaggi per il recesso
Alla luce di quanto abbiamo appena raccontato, è importante valutare attentamente l'opportunità di stipulare un'apposita assicurazione che copra le eventuali penali di recesso (soprattutto se la prenotazione avviene con molto anticipo rispetto alla data del soggiorno o se il prezzo del soggiorno è elevato).

L'assicurazione per il recesso dal contratto di viaggio copre le spese di annullamento nel caso di morte, infortunio o malattia dell'assicurato, di un suo familiare o di altra persona indicata nella polizza. Altri motivi possono essere motivi di lavoro (ad esempio in caso di licienziamento o di spostamento delle ferie voluti dal datore di lavoro), oppure nel caso di danni materiali all'immobile dell'assicurato. Di solito queste polizze prevedono un cd. "scoperto" o "franchigia", a carico dell'assicurato, pari a ca. il 10-20% del costo coperto.

Fra le cause di esclusione previste, tale assicurazione non copre normalmente il recesso dal viaggio, quando questo è dovuto ad una malattia cronica, ad una malattia che è stata oggetto di cura già sei mesi prima dell'effettuazione del viaggio o ad una malattia causata da uso di farmaci o alcolici. Non sono altresì coperti recessi dovuti a casi di guerra, catastrofi, atti di sabotaggio o terrorismo, sciopero.

In caso di sinistro contattate subito (meglio se per iscritto) la compagnia assicuratrice: i termini per la denuncia concessi sono solitamente molto brevi.

La responsabilità dell'albergatore
Ricordate infine che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo (secondo quanto previsto dagli artt. 1783 ss. del codice civile). Per sapere di più.