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dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano

Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, istituito con Regolamento (CE) 1896/2006 (https://bit.ly/2STeHH4), è una procedura semplificata attraverso la quale ogni cittadino (ma anche un’impresa), può recuperare un credito pecuniario non contestato, e cioè una somma di denaro liquida ed esigibile (vale a dire determinata nell’ammontare e non sottoposta a termine o condizione) da una persona o da un’azienda stabilita in un Paese dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) diverso dal proprio. Può accadere infatti, nel caso in cui si debba recuperare del denaro nei confronti di un soggetto stabilito in un Paese diverso dal proprio, di lasciarsi scoraggiare dalla prospettiva di non trascurabili difficoltà, costi eccessivi e dispendio di tempo, timori che troppo frequentemente inducono a rinunciare a far valere i propri diritti. Attraverso il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è invece possibile avvalersi di una procedura scritta, poco dispendiosa, e per la quale non è necessaria l’assistenza di un legale.

Quando è possibile attivare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento?

Si applica alle controversie transfrontaliere civili e commerciali; una controversia è definita transfrontaliera quando almeno una delle parti in causa non è stabilita nel Paese in cui si trova il tribunale competente. È possibile utilizzare la procedura, ad esempio, se hai acquistato un prodotto online e lo hai restituito al venditore esercitando il diritto di recesso; hai correttamente restituito il bene al venditore e questo ti ha assicurato il rimborso nel termine di qualche giorno. Il rimborso, tuttavia, non avviene nelle tempistiche previste e nonostante i tuoi solleciti, il professionista non fornisce riscontro alle tue richieste.

Non è possibile utilizzare il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento nel caso di controversie relative a:

• regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni
• fallimenti, concordati e procedure affini
• la sicurezza sociale
• i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se

a) sono stati oggetto di accordo tra le parti
b) se vi è stata ammissione di debito, o riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
Si ricorda che il regolamento istitutivo del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento non è applicato in Danimarca e dunque un’azione nei confronti di un soggetto danese deve essere proposta attraverso una procedura nazionale.


Come individuare l’autorità giudiziaria competente?

E’ importante ricordare che, sebbene l’organo giurisdizionale competente a occuparsi della controversia è solitamente il tribunale del luogo in cui è domiciliato il convenuto, specifiche disposizioni sulla competenza giurisdizionale sono contenute nel Regolamento Bruxelles I bis (https://bit.ly/3jT20b7). È bene precisare, inoltre, che se la controversia riguarda un contratto con un consumatore e l’ingiunzione è richiesta nei confronti di quest’ultimo, la competenza giurisdizionale è dell’autorità giudiziaria dello stato in cui il consumatore è domiciliato.
Per individuare in ciascuno Paese il giudice competente a ricevere la domanda è possibile avvalersi dell’apposita funzione di ricerca (https://bit.ly/34UjAoN) disponibile sul Portale europeo della giustizia elettronica. In Italia l’organo giurisdizionale competente è il Giudice di Pace per le ingiunzioni di valore non eccedente i 5000 euro. Per importi superiori, la competenza ad emettere l’ingiunzione è del Tribunale.
Si ricorda inoltre che l’ingiunzione di pagamento europea è emessa dai tribunali, salvo che in Ungheria, stato in cui la procedura è di competenza dei notai.


Come si attiva il procedimento?

Per attivare la procedura giudiziale è necessario compilare il modulo di domanda (modulo A), disponibile online (https://bit.ly/34WWDkT) sul Portale europeo della giustizia elettronica (https://bit.ly/3iX6D2K) in ogni sua parte. Poiché non è richiesto di allegare documenti, è importante indicare nell’apposita sezione (punto n. 10) almeno un elemento significativo di prova delle circostanze invocate come base del credito a sostegno della richiesta : prova scritta, perizia, prova testimoniale, ispezione di un oggetto o di un sito, o diversa altra prova da specificare posto che il giudice deciderà se emettere o non l’ingiunzione sulla base delle informazioni che verranno fornite attraverso la compilazione del modulo A.
È importante, inoltre, ricordare che il modulo A deve essere redatto nella lingua ufficiale dell’organo giurisdizionale a cui viene formulata l’istanza, o in altra lingua accettata da quest’ultimo. Le informazioni sulle lingue accettate dall’organo giudiziario competente possono essere richieste direttamente al relativo ufficio giudiziario.
L’ufficio giudiziario competente, ricevuta la domanda, può chiedere alla parte di completare o rettificare la stessa attraverso la compilazione del modulo B, fissando altresì un termine entro il quale il richiedente/ricorrente deve procedere con le modifiche o le integrazioni.
Se a seguito dell’eventuale rettifica, il giudice non può accogliere la domanda così come formulata dalla parte richiedente, sottopone a quest’ultimo una proposta di modifica della domanda attraverso l’apposito modulo C; entro un determinato termine, fissato dallo stesso giudice, il richiedente è invitato ad accettare o rifiutare la proposta di ingiunzione di pagamento relativa all’ammontare fissato dall’autorità giurisdizionale.
Se il richiedente accetta la proposta del giudice, quest’ultimo emette l’ingiunzione di pagamento europeo per la parte della domanda accettata. Se, invece, il richiedente non invia alcuna risposta entro i termini fissati o rifiuta la proposta del giudice, la domanda di ingiunzione viene respinta nella sua interezza. La richiesta di ingiunzione di pagamento è, inoltre, rigettata se il credito risulta manifestamente infondato o non sono soddisfatte le condizioni espressamente richieste dal regolamento; la domanda è formalmente respinta attraverso il modulo D, nel quale vengono esplicitate le cause del rigetto e contro cui non è possibile proporre impugnazione. È in ogni caso possibile, a seguito di rigetto, avviare un procedimento civile ordinario oppure presentare una nuova domanda di ingiunzione di pagamento europea.
Se invece la domanda è stata correttamente presentata o adeguatamente modificata/rettificata, il giudice emette l’ingiunzione di pagamento europea, di norma entro 30 giorni dalla domanda, attraverso la compilazione del modulo E.
Il convenuto (soggetto contro il quale è presentata la domanda) è informato, attraverso opportuna notifica, della possibilità di pagare il credito richiesto dal ricorrente oppure di presentare, entro 30 giorni, opposizione all’ingiunzione di pagamento. Tale opposizione deve essere proposta attraverso il modulo F, recapitato unitamente alla notifica dell’ingiunzione.
In caso di mancata opposizione, il giudice, servendosi dell’apposito modulo G, dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento.
Durante l’intero svolgimento del procedimento non è necessaria l’assistenza di un legale.


A quanto ammontano le spese del procedimento?

Le spese processuali da sostenere se si utilizza il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, così come quelle eventuali per la traduzione dei moduli, si differenziano da Paese a Paese. E’ possibile ottenere maggiori informazioni anche in relazione alle modalità di pagamento qui (https://bit.ly/2SR8bjV).
In Italia, le spese variano a seconda del valore della causa (da 43 € per le cause di valore sino a 1100 € sino a 1686 € per valore superiore ai 520 000 €).
Il contributo unificato può essere pagato tramite banca utilizzando il modello F23 (https://bit.ly/3lNAXOO) oppure presso gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale (https://bit.ly/3dpU8eM) o presso i rivenditori di valori bollati.
Per i pagamenti dall’estero è possibile effettuare un bonifico transfrontaliero al seguente IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100 e codice BIC: BITAITRRENT.


Cosa accade dopo la dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione di pagamento?

Uno dei principali vantaggi del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento consiste nel fatto che l’ingiunzione, dopo essere divenuta esecutiva nello stato di origine (e cioè in quello nel quale il giudice è stato adito), potrà liberamente circolare negli altri Stati membri senza necessità di alcun procedimento intermedio (c.d. exequatur). È bene precisare che l’esecuzione della sentenza avviene in conformità alle norme e alle procedure nazionali proprie dello Stato in cui la stessa deve essere eseguita. Per identificare l’autorità competente in materia di esecuzione, è possibile utilizzare un apposito strumento di ricerca (https://bit.ly/2STfU14).