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La class action in Italia

Dal 1° gennaio 2010 i consumatori hanno a disposizione un nuovo strumento quando si tratta di far valere in giudizio i propri diritti: l'azione di classe, meglio conosciuta come class action, che è regolata dall'articolo 140-bis del Codice del Consumo.

Spesso i consumatori rinunciano a far valere i propri diritti in giudizio, soprattutto qualora abbiano subito un danno di modesta entità, perché temono le spese da sostenere, la durata eccessiva della causa, ecc.

Ogni volta che i diritti di una pluralità di consumatori sono stati lesi in modo identico dal comportamento di una impresa, i consumatori possono ora tentare la strada dell'azione collettiva, eventualmente dando il mandato ad un'associazione di tutela dei consumatori: un unico procedimento snello che impegna un unico tribunale, invece che tante azioni individuali separate, davanti a tanti giudici diversi.

L'azione è divenuta esperibile il 1° gennaio 2010 ma può essere promossa soltanto contro illeciti commessi successivamente al 15 agosto 2009.

Sono azionabili in giudizio con questo nuovo strumento:

a) quei diritti contrattuali, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati mediante moduli o formulari predisposti, che sono propri di una pluralità di consumatori e utenti i quali si trovano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica (ad es. quando per ipotesi gli utenti di un operatore telefonico si vedono addebitare in bolletta un importo superiore alla tariffa stabilita dalle condizioni contrattuali);
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale (ad es. quando una pluralità di consumatori hanno utilizzato lo stesso prodotto, come un giocattolo, un elettrodomestico ecc. che si è rivelato essere difettoso ed ha loro causato un danno);
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (come ad es. la pubblicità ingannevole sul sito dell'impresa che induce una pluralità di consumatori a un comportamento economico svantaggioso).

I singoli consumatori in quest'ottica sono pertanto tutti ccomponenti di una classe - di una pluralità di consumatori che si trovano nella stessa posizione nei confronti della stessa impresa che intendono far valere un diritto identico.

Da qui nasce un primo problema di applicazione pratica di questo strumento: difficilmente sarà possibile che una pluralità di persone si trovino in una posizione identica nel vero senso della parola.

Il giudice competente è generalmente il Tribunale del capoluogo della Regione dove ha sede l'impresa. Ci sono però delle eccezioni: se l'impresa ha la sede in Valle d'Aosta è competente il Tribunale di Torino, se l'impresa ha sede in Trentino-Alto Adige o nel Friuli-Venezia Giulia è competente il Tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il Tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il Tribunale di Napoli.

Il procedimento deve essere iniziato da un componente della classe (ovvero un singolo consumatore) che può a tal fine anche dare un mandato ad un associazione di tutela dei consumatori o ad un comitato di cui egli fa parte.

L'azione di classe deve superare un primo ostacolo ovvero l'esame di ammissibilità. Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi; quando i diritti individuali tutelabili non sono identici; quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

Se il Tribunale dichiara la domanda inammissibile, il giudice decide sulle spese, e se il giudice ravvisa la malafede o la colpa grave nell'aver intentato la causa, può condannare il promotore a risarcire i danni dell'impresa (immagine lesa ed altri danni). Inoltre chi ha promosso l'azione deve sostenere le spese per dare la più opportuna pubblicità alla decisione del Tribunale.

Se il Tribunale giudica la domanda ammissibile, esso fissa i termini e le modalità della più opportuna pubblicità dell'azione, a spese del promotore, in modo che gli altri appartenenti alla classe ne possano venire al corrente e possano aderire.

Inoltre il Tribunale definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione.

Il Tribunale fissa un termine perentorio (non superiore di 120 giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità), entro il quale tutti i consumatori che vogliano aderire all'azione debbano depositare gli atti di adesione, anche attraverso chi ha proposto l'azione, in cancelleria. Per l'adesione non è necessario l'aiuto di un difensore.

L'atto di adesione deve contenere, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere e la relativa documentazione probatoria. Chi aderisce all'azione di classe rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo. Chi invece non aderisce anche avendo tutti i requisiti può agire individualmente contro l'impresa.

Se vengono invece proposte altre azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa durante la pendenza del termine, le azioni vengono riunite in un unico processo.

Attenzione: Se è invece scaduto il termine per l'adesione, non c'è più modo di inserirsi nel processo né di iniziare, nemmeno in un momento successivo, un'ulteriore azione di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa.

Se accoglie la domanda, il Tribunale condanna l'impresa e liquida le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione oppure stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.

La sentenza ha efficacia e vincola non solo le parti in senso stretto, il proponente e l'impresa, ma fa stato anche nei confronti degli aderenti.

Le rinunce e le transazioni intervenute tra il proponente e l'impresa non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito.

L'azione di classe italiana può essere costosa. Chi promuove l'azione deve sostenerne le spese, potenzialmente anche notevoli, di pubblicità e in caso di inammissibilità non solo il promotore soccombente deve sostenere le spese di pubblicità ma rischia anche di dover affrontare delle spese dapprima incalcolabili per risarcire i danni dell'impresa.

Se l'azione di classe avrà effettivamente successo e si dimostrerà essere un utile strumento di tutela dei diritti dei consumatori, lo vedremo solo in futuro. Non ci resta che attendere le prime sentenze di merito.