Cofinanziato
dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano

Contravvenzioni stradali

Numerosi consumatori europei trascorrono le loro vacanze in Italia, visitando il Paese a bordo della propria vettura o di auto prese a noleggio. Terminate le vacanze però, al rientro nel proprio Stato di origine, alcuni turisti si rivolgono alla Rete dei Centri Europei Consumatori, perché si sono visti recapitare un verbale di contestazione di un'infrazione al Codice della strada o una richiesta di pagamento per un presunto pedaggio autostradale non pagato.


Pedaggi

Che l'utilizzo della stragrande maggioranza delle autostrade italiane sia a pagamento e che è virtualmente impossibile uscire dall'autostrada stessa, senza pagare, ormai è più o meno risaputo dai consumatori di tutta Europa.

Nonostante ciò, a volte succede che i consumatori ricevano richieste di pagamento da parte delle società gestrici di autostrade o da società di recupero crediti da loro incaricate, perché hanno omesso di pagare o non hanno pagato per intero il pedaggio.

Chi paga con carta di credito o bancomat o con la Viacard prepagata, al casello automatico potrebbe anche non accorgersi che il pagamento non sia andato a buon fine: può succedere che la carta sia illeggibile, scaduta, o il credtio esaurito. In questi casi viene stampato uno "scontrino", si apre la barriera ed il turista prosegue il viaggio. Dallo scontrino però risulta il mancato pagamento e si viene invitati ad effettuare il pagamento presso un casello dotato di personale, un punto di servizio (Punto Blu) o eventualmente anche online. Molti consumatori stranieri sono convinti che questo biglietto sia la conferma di pagamento… in realtà è il contrario.

Chi omette il pagamento riceve una richiesta di pagamento per posta a casa propria o direttamente dal gestore autostradale o da una società di recupero crediti. Si consiglia di controllare lo scontrino immediatamente e verificare sempre se il pagamento è veramente andato a buon fine.

La domanda sulla durata della prescrizione relativamente ai pedaggi autostradali in Italia non è chiarita. Mentre la prescrizione contrattuale è di 10 anni, per le contravvenzioni, disciplinate dal Codice della Strada, vale un termine di 5 anni. Dal momento che una parte della rete autostradale italiana viene gestita da aziende, spesso i gestori della rete autostradale persistono per un termine decennale.


Contravvenzioni stradali

Che anche il vacanziero straniero debba rispettare le regole del Codice della Strada e che in caso di violazione gli si applicano le sanzioni previste è evidente.

Ma lo straniero che visita l'Italia spesso fa conoscenza per la prima volta con una particolarità locale, le zone a traffico limitato ZTL. Le strade d'accesso alle ZTL sono solitamente contrassegnate con un cartello di divieto di transito e con delle tavole complementari esplicative dei tempi del divieto e delle categorie eventualmente escluse. Molto spesso le ZTL vengono sorvegliate da delle telecamere che registrano il veicolo transitante e rileva così la targa del veicolo stesso.

Sono molti i comuni e le città d'arte, mete predilette dei turisti europei, che hanno istituito queste ZTL nel loro centro storico. Molti turisti non sanno però, che l'ingresso in tali zone costituisce violazione al Codice della strada e comporta una sanzione pecuniaria. Nella prassi molti consumatori stranieri non fanno caso ai segnali o non li sanno interpretare correttamente, ma come si sà la legge non ammette ignoranza.

Altre infrazioni tipiche commesse dai turisti - e non solo - sono il parcheggio in divieto di sosta o il superamento dei limiti di velocità.

In caso in infrazione commessa da parte di un conducente residente all'estero a guida di un veicolo con targa italiana contestata immediatamente, non c'è scampo: il turista pagherà per forza. Potrà scegliere se pagare immediatamente la multa (perdendo però in questo caso il diritto di contestarla), oppure se versare una somma a titolo di cauzione, riservandosi così la possibilità di un ricorso contro il verbale davanti al prefetto o al giudice di pace. Se il turista non effettua ne il pagamento della sanzione, ne il versamento di una cauzione, al veicolo può essere applicato il "fermo amministrativo", la vettura viene bloccata finchè il trasgressore non paga la sanzione.

Nel caso di infrazioni rilevate con sistemi automatici, ad esempio il varco elettronico nelle ZTL, la contestazione immediata non è solitamente possibile. Sono previste in queste ipotesi determinate procedure, sia per conoscere i dati dei proprietari di veicoli esteri, sia per la notifica all'estero del verbale; tali procedure possono variare da Stato a Stato, in funzione degli accordi o delle convenzioni internazionali conclusi tra gli Stati coinvolti.

L'art. 201 del Codice della Strada prevede per i residenti all'estero che la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento dell'infrazione. Dal contesto di questo articolo si può desumere che nel caso in cui lo straniero era alla guida di un'auto noleggiata, possono passare anche più di 360 giorni, se il verbale è notificato entro i 90 giorni previsti per la notifica interna alla ditta di autonoleggio, la quale fornirà poi l'identità del conducente residente all'estero.

Se il verbale di contestazione viene notificato all'impresa di autonoleggio, questa fornisce alle autorità i dati del guidatore. Solitamente le condizioni di noleggio prevedono il pagamento di un importo forfettario per le spese amministrative e molto spesso questo importo viene prelevato direttamente dalla carta di credito del consumatore.

La sanzione si prescrive in cinque anni.

Spesso i consumatori stranieri ricevono dapprima una richiesta di pagamento in forma di "preavviso di contestazione" da parte di agenzie private, incaricate dai Comuni o dalle Forze di Polizia alla riscossione delle sanzioni all'estero. Il pagamento servirebbe ad evitare la notifica del "verbale di contestazione" vero e proprio da parte e i costi per la notifica. A questo proposito è importante sottilineare che il ricorso contro il verbale è possibile soltanto a notifica avvenuta. I cittadini non residenti in Italia possono fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica o al Prefetto o al Giudice di Pace - trattandosi di atti amministrativi difficilmente un consumatore straniero è in grado di presentarlo senza l'assistenza di un legale italiano (il ricorso è possibile solo in lingua italiana).

Una decisone quadro del Consiglio dell'UE (2005/214/GAI) prevede il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie - comprese le sanzioni relative a infrazioni al Codice della strada - nell'Unione Europea. Secondo questa decisione le autorità compenti nello Stato di esecuzione, ovvero lo Stato in cui risiede il trasgressore, dovrebbero riconoscere senza ulteriori formalità una sanzione pecuniaria definitiva di un altro Stato membro e adottare i provvedimenti necessari alla sua esecuzione; lo Stato può negare il riconoscimento solo in alcuni casi tassativi, ad esempio se la sanzione non supera i 70 Euro.

Questa decisione quadro è stata ormai recepita nel diritto nazionale da quasi tutti gli Stati membri. Con il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 37 anche l'Italia ha recepito la rispettiva norma.

Per quanto riguarda del l'individuazione dei dati del proprietario della vettura, le autorità non incontreranno molte meno difficoltà in quanto la nuova direttiva 2011/82/UE prevede delle agevolazioni relative allo scambio transfrontaliero di informazioni relative ai proprietari dei veicoli.

Qualora le autorità dello Stato dell'infrazione intenderanno iniziare ulteriori procedure di sanzione, la nuova direttiva prevede alcuni contenuti obbligatori per la lettera d'informazione al proprietario. La lettera deve contenere l'indicazione della natura dell'infrazione, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, la normativa nazionale violata, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione, nonché la sanzione applicata. La lettera dovrà essere inviata nella lingua del documento d'immatricolazione o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 7 novembre 2013 e riguarderà le seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato rispetto del semaforo rosso, guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, circolazione su una corsia vietata, mancato uso del casco.