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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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28.05.2021

Viaggi e turismo: Il Centro Europeo Consumatori Italia pubblica le FAQ sulle novità introdotte dal Decreto Sostegni

 
La conversione in legge del Decreto Sostegni (legge 21 maggio 2021 n. 69, in vigore dal 22 maggio 2021) ha introdotto rilevanti novità per i consumatori, soprattutto relativamente ai termini di utilizzo dei voucher emessi a titolo di rimborso per viaggi, pacchetti turistici, soggiorni ed eventi cancellati a causa della pandemia. Con il proliferare dei provvedimenti normativi che regolano gli effetti dell’emergenza sanitaria in corso aumenta anche la confusione dei consumatori: “Ho prenotato un volo, sarà necessario un tampone per imbarcarmi?” o "Cosa accade se non utilizzo il voucher che l’albergatore ha emesso la scorsa estate?” sono solo alcune delle numerose domande a cui il Centro Europeo Consumatori Italia è chiamato ogni giorno a rispondere. Per aiutare i consumatori a destreggiarsi fra i più recenti aggiornamenti normativi e comprendere così se e quando potranno ricevere l’agognato rimborso, il Centro pubblica un aggiornamento delle FAQ, consultabile qui.

La principale modifica apportata dal recente provvedimento è senza dubbio quella relativa alla durata dei voucher che viene estesa da 18 a 24 mesi per quelli relativi a servizi di trasporto, pacchetti turistici e soggiorni e da 18 a 36 mesi per spettacoli, eventi sportivi, musei e altri luoghi della cultura. Tale novità comporta che, per richiedere il rimborso in contanti di un voucher non utilizzato sarà necessario aspettare la nuova scadenza (24 o 36 mesi dall’emissione), eccezion fatta per i voucher emessi per i servizi di trasporto, per i quali è possibile chiedere il rimborso monetario già 12 mesi dopo l’emissione.

La legge n. 69/2021 prevede anche che se il servizio di trasporto, il soggiorno o il pacchetto turistico sono stati acquistati tramite agenzia di viaggio, con il consenso delle parti il voucher del consumatore può essere ceduto all’agenzia stessa; sembrerebbe dunque che ciò rappresenti un’ulteriore possibilità di rimborso anticipato del voucher, ma non è chiaro in che termini e a quali condizioni tale cessione possa essere effettuata.

Per quanto riguarda gli eventi, la norma prevede ora che la durata dei voucher relativi a spettacoli dal vivo già emessi al 22 maggio, è estesa a 36 mesi solo se l’evento è rinviato ad una data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.

Nessuna menzione, infine, del Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con la legge 77/2020 a garanzia dei voucher che potrebbero non essere rimborsati a causa dell’insolvenza o fallimento dell’operatore turistico emittente.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, oltre a leggere le FAQ complete disponibili sul sito, è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori Italia e richiedere una consulenza personalizzata.
 

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