Cofinanziato
dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
  indietro

02.09.2021

Geoblocking - Acquisti online senza confini

 
Compriamo sempre di più online e ormai non ci accorgiamo nemmeno che spesso il venditore ha sede in un altro Paese dell'UE. È solo quando non troviamo l'Italia tra i Paesi in cui spedisce la sua merce o veniamo addirittura rinviati automaticamente a un altro sito, che ci rendiamo conto che il nostro shopping non è poi così senza confini. Ma cosa è permesso e cosa no?

Acquisti online oltre confine – Cosa stabilisce l‘Unione Europea

I consumatori dell‘UE dovrebbero essere in grado di utilizzare l'intero mercato dei servizi in Europa senza frontiere, senza essere ostacolati da restrizioni basate sul luogo della loro residenza o sulla loro cittadinanza.
Sempre con questo obiettivo è stata emanata la c.d. Direttiva Servizi (Direttiva 2006/123/CE), creando un quadro giuridico generale per facilitare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri.


Per quanto riguarda l‘e-commerce?

Con la crescita costante del commercio elettronico e il bisogno che lo accompagna di poter acquistare beni oltre i confini nazionali, è nata anche la necessità di creare un quadro giuridico che si occupi esclusivamente del commercio via internet. A questo proposito è stato adottato il Regolamento sul geoblocking (Regolamento 2018/302/UE).

Qual è lo scopo di questa norma?

Il Regolamento sul geoblocking vieta ai fornitori di beni e servizi di commercio elettronico di escludere i consumatori dall‘offerta sulla base della loro residenza o cittadinanza, di rinviarli automaticamente a pagine specifiche di altri Paesi (il cosiddetto rerouting) o di inserire termini e condizioni ingiustificatamente aggravanti.

Ma cos‘è tuttora consentito ai venditori?

Esclusione di alcuni Paesi quali destinazione della consegna
Sebbene il Regolamento UE proibisca ai venditori di negare ai consumatori dell'UE l'accesso all’e-shop da qualunque Paese dell‘Unione provengano, non è esclusa la facoltà di decidere in quali Paesi effettuare o meno la consegna. A questo proposito, tuttavia, va detto che il venditore deve consentire al cliente di ritirare la merce o di organizzare la consegna in modo indipendente.

Spese di spedizione
Né nel regolamento sul geoblocking né nella direttiva sui servizi che l'ha preceduto c'è un insieme di regole vincolanti per i fornitori che prescriva in dettaglio la struttura dei costi di consegna e proibisca in linea di principio le differenze di prezzo, se sono giustificate.

Limitazioni per alcuni contenuti digitali
I servizi digitali, come quelli di streaming, le mediateche, ecc. sono esplicitamente esclusi dal divieto di discriminazione: in questo settore si applicano le regole del copyright che possono limitare l'uso senza confini del servizio.

Siamo abituati a fare acquisti online e ormai diamo per scontato di poter usufruire di un servizio, per esempio, danese direttamente dal nostro divano di casa in Italia. Ma non sempre è stato così, anzi..." fa notare Julia Rufinatscha, consulente del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia, che aggiunge: “A nessun consumatore residente in Unione Europea può essere negato di usufruire di un servizio offerto da un’azienda anch’essa europea sulla base della propria provenienza. Tuttavia è bene prestare attenzione, perché un’azienda potrebbe decidere di non effettuare consegne in un determinato Paese o di applicare spese di spedizione maggiori, se giustificate”. In conclusione, Rufinatscha afferma: “In ogni caso, un acquirente è libero di organizzare da sé la spedizione e, a presindere da ciò, il Regolamento sul geoblocking ha portato indiscutibili vantaggi per tutti i consumatori dell’Unione Europea”.

Maggiori informazioni su questo tema e su come il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia, quale punto di contatto nazionale ufficiale per tutte le questioni relative al geoblocking, può aiutare i consumatori a far valere i loro diritti, si possono trovare qui.

Comunicato stampa
02/09/2021

 

  indietro