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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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20.12.2016

Bagagli in ritardo, smarriti o danneggiati: che diritti ho?

 
Molti passeggeri sanno di cosa si sta parlando: all'arrivo aspettano, ma la valigia non compare sul nastro dei bagagli. Molti viaggiatori si sono già trovati di fronte ad una situazione simile. L'ECC Italia – ufficio di Bolzano – vuole riepilogare i diritti che i passeggeri possono far valere nei confronti della compagnia aerea.
In casi come questi il Regolamento (CE) n. 889/02 (nonché la Convenzione di Montreal) prevedono determinati diritti che i passeggeri possono far valere nei confronti del vettore aereo. In caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio, il consumatore può acquistare una serie di beni di prima necessità (biancheria intima, spazzolino e dentifricio ecc.) nel Paese di destinazione e farsi rimborsare la spesa sostenuta. Il limite massimo di risarcimento è stabilito in 1.131 DSP (=Diritti Speciali di Prelievo, che corrispondono a circa 1400 Euro). È importante conservare ricevute o scontrini che possano documentare gli acquisti effettuati.
La responsabilità del vettore può essere esclusa solo nel caso in cui la compagnia aerea abbia preso tutte le misure possibili per evitare il danno o nel caso in cui fosse stato impossibile prendere tali misure. Tale sarebbe ad esempio il caso in cui la compagnia aerea potesse provare che a causa di uno sciopero imprevedibile non fosse in grado di garantire un servizio regolare.
Anche in caso di distruzione, perdita o danno ai bagagli il legislatore prevede il diritto al risarcimento nell'ammontare massimo di 1.131 DSP.
In caso di bagaglio registrato, il vettore è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Ciò comporta che il consumatore non è tenuto a provare che la compagnia aerea abbia agito in modo colposo. In caso di bagaglio non registrato invece ogni responsabilità è esclusa a meno che si riesca a provare il comportamento colposo del vettore.
In caso di danneggiamento della valigia, per dimostrare l'entità del danno molte compagnie richiedono al consumatore di presentare una dichiarazione di "non riparabilità" della valigia da parte di un venditore di valigie, oppure, se la valigia è invece è riparabile, un preventivo dei costi per la riparazione.
In caso di perdita del bagaglio, al consumatore viene solitamente richiesta una lista degli oggetti ivi contenuti con l'indicazione del valore di ogni singolo oggetto.

In caso di smarrimento, danneggiamento e ritardo del bagaglio è richiesta una segnalazione immediata presso lo Sportello Reclami in aeroporto e la compilazione del modulo reclami PIR (Property Irregularity Report). Attenzione: Il PIR non sostituisce il reclamo, che deve comunque essere inviato alla compagnia aerea entro i seguenti termini:
nel caso in cui il bagaglio sia stato danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo entro 7 giorni, mentre in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. La legge non prevede esplicitamente la raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia è preferibile scegliere questa forma per avere la certezza che il reclamo arrivi a destinazione e per riuscire a provare che i termini sono stati rispettati.
Inoltre c'è la possibilità di stipulare un'assicurazione bagaglio per coprire i danni derivanti al bagaglio durante la vacanza. La somma assicurata varia da compagnia a compagnia, anche se difficilmente coprirà interamente il danno.
Per esporre reclamo potete utilizzare le nostre lettere-tipo, che possono essere scaricate dal nostro sito al seguente link: http://www.euroconsumatori.org/82039d82386.html (in fondo).
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci telefonicamente allo 0471/980939 oppure scrivendoci un'email all'indirizzo info@euroconsumatori.org.
 

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