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25.09.2025
Finte multe o vere sanzioni? Il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC) fa chiarezza
Alcune testate giornalistiche hanno recentemente riportato segnalazioni di presunte truffe riguardanti finte multe recapitate dall’estero. Non sempre però ignorare comunicazioni di questo tipo si rivela una buona idea. Il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC), che ogni anno riceve centinaia di segnalazioni relative a sanzioni dall’estero, prova a fare chiarezza e spiega a cosa prestare attenzione.
Notifiche di sanzioni dall’estero: anche con lettera semplice
Le segnalazioni che arrivano al CEC Italia riguardano spesso multe che vengono recapitate soprattutto da Austria, Germania o Francia, così come da altri Paesi dell’Unione Europea. Possono riguardare sanzioni per eccesso di velocità, mancato pagamento del pedaggio autostradale o divieto di sosta, solo per citare i casi più diffusi. Le relative comunicazioni possono pervenire agli interessati anche per posta ordinaria e non necessariamente con lettera raccomandata. Ciò perché le regole per le notifiche possono cambiare tra i diversi Stati e la legge applicabile è quella del Paese che emette la sanzione.Ricevere una sanzione per posta ordinaria non è, dunque, sempre un segnale che indichi una possibile truffa e la comunicazione non va ignorata o cestinata alla leggera.
La norma di riferimento per le multe che arrivano da altri Paesi europei è la Direttiva UE 2024/3237, che modifica e integra la precedente Direttiva UE 2015/413. Tale normativa semplifica per i Paesi UE l’accesso e lo scambio delle informazioni riguardanti gli automobilisti e indica le modalità di notifica ed esecuzione delle sanzioni a livello transfrontaliero, agevolando la riscossione all’estero.
Da ricordare che la sanzione notificata dovrà comunque indicare i contatti dell’Autorità competente dello Stato dove è stata commessa l’infrazione, i dati del veicolo, il luogo, la data e la natura dell’infrazione, nonché le indicazioni per pagare la multa o esercitare il proprio diritto di ricorso (che potrebbe anche essere escluso per alcune tipologie di sanzione).
Prudenza sì, ma ignorare le comunicazioni è sempre una cattiva idea!
Quando si riceve una comunicazione del genere dall’estero, la prudenza è sicuramente una buona regola. Ciò non significa però che ignorare un’eventuale presunta sanzione e cestinare il tutto, liquidandola sempre come tentativo di truffa sia una buona idea. Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario non si sia mai recato nel Paese che ha emesso la sanzione. Non è infrequente, infatti, che si presentino casi di errore di lettura della targa (ad esempio, targhe italiane e francesi sono simili e possono essere confuse tra loro dalle Autorità). Quando si riceve dunque una multa dall’estero, anche se si è sicuri di non aver commesso l’infrazione sollevata, è bene mettersi in contatto con l’Autorità di riferimento per verificare cosa è accaduto. Spesso l’invio di una mail che dimostra che si tratta di un errore può bastare per far annullare la multa ed evitare di incorrere poi in brutte sorprese, come la ricezione di ulteriori sanzioni più elevate, di cui viene chiesta l’esecuzione in Italia. È importante anche prestare attenzione ai termini indicati e attivarsi tempestivamente. Anche il fatto che il pagamento venga richiesto attraverso un bonifico SEPA non è necessariamente un indice di potenziale tentativo di truffa: tale modalità di pagamento è ad esempio la norma per le richieste di pagamento di pedaggio sostitutivo dall’Austria.In conclusione, il Centro Europeo Consumatori Italia raccomanda sempre di essere prudenti e fare attenzione ogniqualvolta perviene una comunicazione che chiede un pagamento di una sanzione dall’estero. Di base essere scettici va bene e, in caso di dubbi, va verificata autonomamente la veridicità della comunicazione ricevuta presso le relative Autorità estere. Un utile consiglio è poi quello di farlo nella lingua del Paese notificante, magari anche grazie all’aiuto di traduttori automatici, se non si è in grado da soli: eventuali comunicazioni in italiano potrebbero essere, infatti, ignorate! Bollare però automaticamente come tentativi di truffa queste comunicazioni non è consigliabile e può costare caro!
Il CEC Italia resta a disposizione dei consumatori coinvolti per fornire assistenza gratuita e chiarimenti sul tema. È importante sottolineare che però, molto spesso, il CEC Italia non potrà intervenire direttamente e l’automobilista interessato dovrà comunque attivarsi autonomamente per proporre eventuali ricorsi: il procedimento, se attivato da Autorità estere, è infatti di tipo amministrativo ed escluso dalla competenza consumeristica. Un intervento invece non è escluso se ad agire per la riscossione siano agenzie di recupero crediti o concessionari di servizi privatizzati.
È possibile contattare il Centro Europeo Consumatori Italia telefonicamente al numero 0471 980939 o via mail all‘indirizzo info@euroconsumatori.org (Bolzano)
oppure allo 06 44238090 o all‘indirizzo ufficio.stampa@ecc-netitalia.it (Roma).
Bolzano, 25 Settembre 2025
Comunicato stampa
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