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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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05.03.2013

Più diritti per chi viaggia in autobus

 
Ci sono delle novità per quei consumatori che per i loro viaggi nell'UE scelgono corriere e pullman: lo scorso 1° marzo è entrato in vigore il Regolamento UE 181/2011 che prevede nuovi diritti per i passeggeri nel trasporto effettuato con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite.
Per quanto riguarda i viaggi a lunga distanza (ovvero quelli oltre 250 km), ai passeggeri d'ora in poi spetta tutta una serie di diritti che ricordano quelli già da tempo previsti per i passeggeri aerei e dei treni.

Infatti, in caso di cancellazione del viaggio o nel caso di un ritardo alla partenza superiore a novanta minuti se si tratta di viaggi di oltre tre ore, il passeggero ha diritto a ricevere prestazioni di assistenza: spuntini, pasti e bevande in relazione alla durata del ritardo e, in caso di necessità, la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti, per un importo totale di 80 Euro a notte - tranne in caso di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali.

In caso di "overbooking", di cancellazione oppure in seguito ad un ritardo di oltre 120 minuti dall'orario di partenza, il passeggero può scegliere fra la rinuncia al viaggio con conseguente rimborso del prezzo, e la continuazione o il reinstradamento. Se il vettore non offre tale scelta, è dovuto inoltre un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del biglietto stesso. Il passeggero ha diritto a ricevere informazioni quando il servizio subisce una cancellazione o un ritardo rispetto alla partenza.

Sono poi previste delle misure a favore dei passeggeri per i casi di decesso, lesioni personali, perdita o danneggiamento - anche ai bagagli - causati da incidenti stradali, ed infine sempre per quanto riguarda i viaggi a lunga distanza è prevista l'assistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori.

Per quanto riguarda invece tutti i servizi di trasporto di linea con autobus, indipendentemente dalla distanza, i passeggeri d'ora in poi hanno innanzitutto diritto a ricevere informazioni sul viaggio prima e durante il viaggio stesso, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure on line. Ove possibile, tali informazioni devono essere fornite in formati accessibili a richiesta, per favorire le persone a mobilità ridotta. I passeggeri con disabilità in caso di perdita o di danneggiamento delle loro attrezzature hanno diritto ad un risarcimento pari al costo della sostituzione o della riparazione.

Il Regolamento prevede esplicitamente il divieto di ogni discriminazione basata direttamente o indirettamente sulla cittadinanza, in termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri: con eccezione delle tariffe sociali, non dovremmo quindi più vedere categorie speciali di biglietti non acquistabili dai non residenti.

Se durante il viaggio qualcosa va storto o i diritti del passeggero non vengono rispettati, il consumatore deve essere posto nella condizione di effettuare un reclamo: il Regolamento prevede il dovere per i vettori di predisporre un sistema di trattamento dei reclami. Infine in ciascun Stato UE sono istituiti degli organismi nazionali indipendenti con poteri sanzionatori, che devono vigilare sulla applicazione del Regolamento (i cosiddetti NEB - National Enforcement Bodies).

Per ulteriori informazioni sull'argomento il Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano è a disposizione al numero telefonico 0471/980939 oppure inviando una e-mail a info@euroconsumatori.org.


Bolzano, 5/3/2013
Comunicato stampa

 

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