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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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25.07.2018

Sciopero Ryanair - cosa c'è da sapere

 
Chi viaggia in aereo ultimamente non ha vita facile: in questo periodo sono numerosi i voli in ritardo o cancellati. Non ci sono miglioramenti in vista, anzi: il vettore irlandese Ryanair ha annunciato centinaia di cancellazioni per voli in partenza o con destinazione Spagna, Portogallo e Belgio per il 25 e 26 luglio a causa di uno sciopero del personale navigante. Lo sciopero annunciato per l'Italia è stato revocato, tuttavia anche i passeggeri italiani dovranno comunque fare i conti con grossi disagi.
“Innanzitutto va detto che in caso di annullamento del volo la compagnia aerea non può semplicemente abbandonare il passeggero a se stesso”, sottolinea Monika Nardo, consulente legale del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia. Il Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei n. 261/2004 prevede che al viaggiatore debba essere data la scelta tra il rimborso integrale del biglietto e la riprotezione gratuita su un volo alternativo, non appena possibile, per la destinazione finale, o ad una data successiva di suo gradimento. La compagnia è tenuta ad adempiere tale obbligo anche quando la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali.

Oltre a ciò il vettore è tenuto a fornire ai passeggeri i servizi di assistenza in relazione alla durata dell'attesa. Pertanto, qualora il passeggero accetti la riprotezione sul primo volo disponibile della compagnia aerea, ad esempio il giorno dopo, quest'ultima è tenuta a prestare l'assistenza, ossia pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasferimento tra aeroporto e albergo e servizi di comunicazione, fino a quando il passeggero raggiunge la destinazione finale. Il diritto ad assistenza termina però se il passeggero sceglie il rimborso del biglietto del volo cancellato oppure concorda con il vettore aereo l'imbarco su un volo alternativo a una data successiva a scelta del passeggero.

Il citato Regolamento stabilisce che i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 Euro in base alla lunghezza della tratta a ristoro dei disagi subiti, se la cancellazione del volo non è stata comunicata in tempo. Il vettore operativo non deve però corrispondere la compensazione, se la cancellazione è avvenuta a causa di una circostanza eccezionale. Nei considerando del Regolamento (CE) n. 261/2004 lo sciopero viene indicato come esempio di circostanza eccezionale. Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha però statuito che uno sciopero che dipende dalla situazione interna alla compagnia (nel caso esaminato dalla Corte si trattava di un c.d. sciopero selvaggio) non è da considerarsi circostanza eccezionale. Pur non potendo affermare con certezza se gli scioperi di questi giorni siano o meno da considerare quali circostanze eccezionali, i passeggeri che hanno subito la cancellazione del volo a causa di uno sciopero, possono tentare di chiedere a Ryanair il pagamento della compensazione pecuniaria.

Va inoltre ricordato che chi ha acquistato un volo Ryanair collegato ad un pacchetto turistico (ad esempio volo + albergo) deve rivolgersi al proprio tour operator. Quest'ultimo ha l'obbligo di trovare una soluzione alternativa per i consumatori, senza costi aggiuntivi.

Il Centro Europeo Consumatori (CEC) consiglia ai passeggeri colpiti da queste cancellazioni di rivolgersi immediatamente alla compagnia aerea per farsi prenotare un volo alternativo per la destinazione finale, non accontentandosi del mero rimborso del biglietto. Il contatto con la compagnia dovrebbe avvenire per iscritto, ad esempio tramite chat: in questo caso sarete in grado di dimostrare cosa vi è stato offerto e cosa è stato accordato! Anche le richieste di rimborso vanno fatte per iscritto; nel caso di Ryanair consigliamo di utilizzare le apposite sezioni del sito internet del vettore .

“Nel caso in cui il passeggero non dovesse ricevere risposta o una risposta negativa dal vettore irlandese, i consumatori si possono rivolgere gratuitamente al nostro Centro: in collaborazione con gli altri Centri della Rete ECC-Net possiamo cercare di risolvere i Vostri reclami in via stragiudiziale”, ricorda Milena Favretto del CEC. Sul sito internet del CEC sono disponibili ulteriori informazioni e utili lettere-tipo da inviare alla compagnia aerea. I passeggeri possono mettersi in contatto con le esperte del Centro al numero 0471-980939 oppure inviare la documentazione relativa alla pratica via e-mail a info@euroconsumatori.org.

Il nostro Centro ha inoltre preparato un video proprio a proposito degli scioperi Ryanair – sul nostro canale YouTube, Maria Pisanò, direttore del Centro vi spiega tutti i vostri diritti!


Bolzano, 25/07/2018
Comunicato stampa

 

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