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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano

Incidenti in mare - i diritti dei passeggeri

Il Regolamento (CE) n. 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente è in vigore dal 31 dicembre 2012 nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo. Tale Regolamento include alcune disposizioni della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (nella versione modificata con il protocollo del 2002).

Il Regolamento è valido per tutti i vettori che effettuino trasporti internazionali, inclusi quelli tra Stati membri dell’UE e determinati tipi di trasporti nazionali*, purché:

  • la nave batta bandiera di uno Stato membro o sia registrata in uno Stato membro, oppure
  • il contratto di trasporto sia stato concluso in uno Stato membro, oppure
  • il luogo di partenza e/o di destinazione, in base al contratto di trasporto, sia situato in uno Stato membro.


Esso disciplina la responsabilità del vettore nei confronti dei passeggeri, del loro bagaglio, dei loro veicoli e di eventuali ausili alla mobilità in caso di incidente.

Il Regolamento non modifica il diritto del vettore di limitare la propria responsabilità in caso di incidente ai sensi della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come modificata dal protocollo del 1996.

Con il termine “incidente” sono qui intesi sia i “sinistri marittimi” (il vero e proprio naufragio, il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, un'esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave) sia altri sinistri che sorgano durante il trasporto.

Quali sono i diritti dei passeggeri in caso di un incidente?

In caso di perdita o danni ai bagagli a mano (i bagagli che il passeggero ha nella propria cabina)
Sinistro marittimo: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore fino a un massimo di 2.250 DSP**, a meno che il vettore dimostri che l’incidente non è avvenuto per colpa sua.
Altro sinistro: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore fino a un massimo di 2.250 DSP, se dimostra che l’incidente è imputabile al vettore.

In caso di perdita o danni a bagagli che non siano quelli a mano
Il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore fino a un massimo di 12.700 DSP (veicoli, inclusi i bagagli trasportati all’interno o al di sopra del veicolo) o di 3.375 DSP (altri bagagli), a meno che il vettore dimostri che l’incidente non è avvenuto per colpa sua.

In caso di perdita o danni a oggetti di valore
Il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore fino a un massimo di 3.375 DSP in caso di perdita o danni riguardati denaro contante, titoli negoziabili, oro, argenti, gioielli, preziosi e opere d’arte, solo nel caso in cui tali oggetti fossero stati depositati presso il vettore affinché li custodisse in luogo sicuro.

In caso di perdita o danni ad ausili alla mobilità o altre apparecchiature specifiche per i passeggeri a mobilità ridotta
Sinistro marittimo: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore che copra il valore di sostituzione o i costi di riparazione dell’apparecchiatura in questione, a meno che il vettore dimostri che l’incidente non è avvenuto per colpa sua.
Altro sinistro: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore che copra il valore di sostituzione o i costi di riparazione dell’apparecchiatura in questione, se dimostra che l’incidente è imputabile al vettore.

Diritto ad un anticipo di pagamento in caso morte o lesioni personali
In caso di morte o lesioni personali di un passeggero, egli o un’altra persona avente diritto al risarcimento ha diritto a un anticipo di pagamento sufficiente a coprire le necessità economiche immediate. L’anticipo di pagamento viene calcolato in proporzione al danno subito e avviene entro 15 giorni. In caso di morte non può essere inferiore a 21.000 Euro.

Diritto ad un risarcimento in caso di morte o lesioni personali
Sinistro marittimo: il passeggero ha in ogni caso diritto a un risarcimento da parte del vettore o dell’assicurazione del vettore fino a un massimo di 250.000 DSP, tranne in circostanze che siano al di fuori del controllo del vettore (ovvero guerre, calamità naturali, azioni di terzi). Il risarcimento
concesso può ammontare a un massimo di 400.000 DSP, a meno che il vettore dimostri che l’incidente non è avvenuto per colpa sua.
Altro sinistro: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore o dell’assicurazione del vettore fino a un massimo di 400.000 DSP, se dimostra che l’incidente è imputabile al vettore.

Procedimento e varie

Denuncia scritta
In caso di danni al bagaglio a mano o ad altri bagagli il passeggero è tenuto a denunciare il danno al vettore per iscritto e nei termini. In caso contrario il passeggero perde il diritto a un risarcimento.

In caso di danni visibili ai bagagli a mano il reclamo va fatto prima di sbarcare o al momento dello sbarco; per tutti gli altri bagagli, prima o al momento della loro riconsegna. In caso di danni non visibili o perdita dei bagagli, il termine per la presentazione è di 15 giorni dalla data dello sbarco o della riconsegna o dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna.

Termini di scadenza per l’azione risarcitoria
In generale l’azione per il risarcimento dei danni va avviata entro due anni presso il foro competente. L’inizio del termine di prescrizione può variare a seconda del tipo di perdita.

Esonero e limiti di responsabilità
La responsabilità del vettore può essere limitata nel caso in cui riesca a dimostrare che la morte o le lesioni personali subite da un passeggero o i danni ai suoi bagagli sono totalmente o parzialmente imputabili al passeggero stesso. I limiti dei vari importi di risarcimento non valgono, se viene dimostrato che i danni sono imputabili al vettore o a un suo sottoposto o a un incaricato del vettore o al vettore di fatto, il quale ha agito con l’intenzione di causare tali danni o nella consapevolezza che tali danni sarebbero probabilmente occorsi.


*Per le tratte nazionali operate da navi appartenenti alla classe A le disposizioni si applicano solo a partire dal 31 dicembre 2016, mentre per le tratte nazionali operate da navi appartenenti alla classe B dal 31 dicembre 2018.


**DSP: Diritti Speciali di Prelievo - Nominano un'unità di conto del FMI - Fondo Monetario Internazionale. Sono la base di calcolo anche nell'ambito delle pretese risarcitorie per danni così come previsto in diverse Convenzioni internazionali. Sul sito internet del FMI si trova una tabella di conversione.


Lettera tipo - Incidente in mare
Per richieste di una compensazione in base al Regolamento (CE) n. 392/2009 in caso di un incidente in mare.
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