Cofinanziato
dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
  indietro

03.05.2017

Diritti dei passeggeri aerei - La Commissione europea informa sulle agenzie che dichiarano di recuperare risarcimenti per i passeggeri

 
Chi vola in aereo nell'UE e subisce ritardi o cancellazioni, in alcuni casi ha diritto ad un risarcimento per i disagi e le attese. Nella pratica ottenere queste compensazioni pecuniarie non è sempre facile e sul mercato sono quindi apparse delle agenzie che dichiarano di ottenere questi risarcimenti per i consumatori. La Commissione europea ci tiene a fare chiarezza sul punto.
La Commissione europea ha di recente pubblicato alcune informazioni (http://bit.ly/2nCOQmh) per spiegare a chi viaggia in aereo il ruolo delle agenzie di reclamo per i diritti dei passeggeri aerei, dopo aver ricevuto svariate segnalazioni e denunce di pratiche e comportamenti scorretti in merito. Si tratta di varie aziende che offrono al passeggero di chiedere un risarcimento alla compagnia aerea per conto dello stesso passeggero. La Commissione ricorda innanzitutto che i passeggeri dovrebbero per prima cosa cercare di contattare la compagnia aerea prima di considerare qualsiasi altra azione. A tal fine è possibile scaricare gratuitamente dal sito internet del Centro Europeo Consumatori Italia – ufficio di Bolzano, le lettere-tipo da inviare alla compagnia in caso di reclamo (http://bit.ly/2nCAWk0 – i moduli sono disponibili in italiano, tedesco ed inglese).

Ricorda poi la Commissione che in tutti gli Stati Membri esistono organismi nazionali responsabili, ovvero autorità pubbliche responsabili dell'esecuzione della normativa sui diritti dei passeggeri a livello nazionale. Queste autorità possono essere contattate liberamente e sono in grado di fornire tutte le informazioni necessarie. Per ritardi e cancellazioni avvenute in territorio italiano (o in arrivo da Paesi terzi se il vettore è una compagnia comunitaria), i passeggeri si possono rivolgere alle direzioni aeroportuali dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC - http://bit.ly/2nCEdzR). A questo link è possibile trovare tutte le autorità nazionali nei singoli Paesi UE: http://bit.ly/2iF13Yh.

Oltre a rivolgersi ad una associazione a tutela del consumatore e alle autorità nazionali, la Commissione sottolinea che per risolvere i loro reclami, i passeggeri-consumatori possono rivolgersi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Questi i consigli della Commissione Europea ai passeggeri che intendono rivolgersi alle agenzie di reclamo:
  • le agenzie di reclamo devono indicare chiaramente il prezzo dei loro servizi; il prezzo pubblicizzato sui loro siti internet deve essere fin dall'inizio quello finale, comprensivo quindi di tutte le tasse e spese applicabili;
  • in linea con la legislazione nazionale applicabile, le agenzie devono essere in grado di dimostrare il loro potere di rappresentanza, vale a dire il fatto di agire in qualità di agente per conto dei passeggeri;
  • le agenzie non dovrebbero ricorrere ad insistenti attività di telemarketing non richieste per promuovere i loro servizi;
  • nessuna agenzia viaggi o tour operator è autorizzato a trasmettere i dati personali dei passeggeri a queste agenzie, salvo specifica autorizzazione da parte del passeggero.



Tutte le informazioni in merito ai diritti dei passeggeri aerei sono disponibili sul sito internet del CEC Bolzano: http://bit.ly/2ogchVc.




Comunicato stampa
Bolzano, 03/05/2017

 

  indietro