Cofinanziato
dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
  indietro

19.06.2018

Trasporto aereo

 
Posso richiedere il rimborso del biglietto aereo che non ho utilizzato?
Una premessa importante
Se e a quali condizioni un biglietto aereo può essere cancellato, modificato o rimborsato generalmente dipende dalla classe di prenotazione. È bene verificare prima di prenotare se è possibile annullare il biglietto e a quanto ammontano i costi per una tale operazione. Ai biglietti aerei più economici (e quelli delle compagnie aeree low cost) corrispondono di regola condizioni molto restrittive per rimborsi e modifiche; tuttavia la maggior parte delle compagnie aeree offrono classi di prenotazione flessibili, a un costo superiore, che permettono ai passeggeri di ottenere un rimborso integrale oppure di cambiare la loro prenotazione gratuitamente ad esempio a una data diversa.

A cosa ho diritto se non utilizzo il biglietto aereo?
Il consumatore che non utilizza il biglietto prenotato può in ogni caso chiedere il rimborso di tasse ed oneri, ovvero quegli importi che non coprono direttamente le spese sostenute dalle compagnie aeree (quali ad esempio la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva o il diritto imbarco passeggeri). Leggendo attentamente le voci riportate sul biglietto, si nota che questo riporta alcune sigle, quali HB, EX, IT o VT, che rappresentano tasse ed oneri che il consumatore paga quando acquista un biglietto, in aggiunta al mero costo della tratta. Queste quattro voci vanno sempre rimborsate al passeggero che rinuncia al proprio volo, poiché la compagnia è tenuta a pagare questi importi solo se il passeggero effettivamente usufruisce del servizio acquistato. Pertanto, conoscere la ripartizione del prezzo del biglietto è utile se non si usufruisce del volo e si vuole ottenere almeno un rimborso parziale.

… e se mi ammalo e non posso partire?
Il rischio della malattia e più in generale di non usufruire dei servizi acquistati grava sul consumatore e non sulla compagnia aerea. I consumatori dovrebbero quindi valutare l'opportunità di stipulare un'apposita assicurazione viaggio che copra il prezzo del biglietto in caso di malattia improvvisa. Per il consumatore è altrettanto interessante sapere che spesso tra i numerosi articoli delle condizioni generali di trasporto predisposte dalle compagnie aeree, si nasconde l'informazione che in determinati casi quali la morte o una malattia grave del passeggero stesso o di un parente stretto, su richiesta esplicita e dietro presentazione di idonea documentazione, il rimborso del prezzo totale del biglietto viene accordato. Tuttavia, le consulenti del CEC Italia sanno bene che queste clausole spesso non sono affatto facili da trovare. In questi casi conviene ad ogni modo contattare la compagnia aerea e presentare una richiesta di rimborso.

… e se la compagnia ha rivenduto il posto da me prenotato?
Se la compagnia aerea è stata in grado di rivendere il posto prenotato - e cancellato - ad un altro passeggero e l'aeromobile è quindi partito al completo, in linea di principio il vettore non ha il diritto di addebitare alla persona che ha cancellato la prenotazione quasi il 100% della tariffa. In pratica, tuttavia, per il passeggero è pressoché impossibile dimostrare che il posto prenotato è stato rivenduto e che la compagnia aerea non ha pertanto subito alcun danno. Tali rivendicazioni devono essere, se del caso, fatte valere in tribunale.

Riassumendo:
  • A seconda della tariffa, un biglietto aereo può essere cancellato o modificato gratuitamente. Di regola ai biglietti aerei più economici corrispondono condizioni molto restrittive in merito a rimborso o a modifiche, mentre i biglietti più costosi, a tariffa flessibile, permettono solitamente un rimborso, anche totale, oppure modifiche gratuite.
  • In caso di malattia grave oppure decesso di un parente stretto alcune compagnie prevedono un rimborso integrale del biglietto, se il passeggero non è potuto partire a causa di tali circostanze.
  • Indipendentemente da ciò, se il consumatore non utilizza il biglietto, può chiedere il rimborso di tasse ed oneri, in quanto la compagnia aerea deve pagare questi importi solo se il passeggero usufruisce effettivamente del volo.


Purtroppo, soprattutto le compagnie aeree low-cost hanno trovato il modo di privare di fatto i consumatori del legittimo rimborso di tasse e diritti: alcune compagnie aeree (e tanti portali di prenotazione) addebitano al consumatore delle spese di annullamento per la richiesta di rimborso. Solo se la quota di tasse ed oneri rimborsabili è superiore a questa spesa di annullamento, la compagnia aerea (o il portale di prenotazione) effettua il rimborso, sottraendo questa tassa di elaborazione da quanto spetta al passeggero per tasse ed oneri. Tuttavia, si ricorda che nella causa C-290/16, i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGCE) hanno stabilito che le spese di annullamento richieste dalle compagnie aeree possono essere oggetto di verifica riguardo al loro eventuale carattere abusivo.

Ulteriori informazioni:
Molto utile in merito al rimborso dei biglietti inutilizzati è un opuscolo elaborato da ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e consultabile al seguente link:
https://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Trasparenza_delle_tariffe/index.html.
Oltre a ciò, ENAC ha pubblicato una grafica dettagliata che spiega quali sono le voci che compongono il costo finale di un biglietto aereo e quali di queste voci sono rimborsabili qualora il passeggero decida di non usufruire del servizio acquistato. La grafica è consultabile alla Carta dei Dirtti dei Passeggeri, scaricabile attraverso questo link a pagina 52.


Il Centro Europeo Consumatori Italia è a Vostra disposizione scrivendo a info@euroconsumatori.org o chiamando il numero 0471-980939!


Bolzano, 19/06/2018
Comunicato stampa

 

  indietro