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Pronto Consumatore Edizione Europa Gennaio 2009

Supplemento all'edizione europea del Pronto Consumatore (Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano ) n. 4 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano


EDUCAZIONE AL CONSUMO

www.dolceta.eu - La Commissione Europea informa

La Commissione Europea, in collaborazione con diverse università, ha creato un nuovo strumento di informazione per i cittadini UE sui loro diritti di consumatori attraverso il sito web www.dolceta.eu. Il sito è stato concepito sia come software didattico per i consumatori interessati che come fonte di materiali per insegnanti e formatori. Oltre alle informazioni generali contiene anche esercizi di vario genere nonché altro materiale interattivo. Le informazioni sono state suddivise in due moduli. Il modulo 1 "diritti dei consumatori" si occupa fra l'altro di contratti di compravendita, contratti a distanza, pubblicità, sicurezza dei prodotti e risoluzione delle controversie; il modulo 2 "servizi finanziari" tratta invece il settore del credito, dei mezzi di pagamento e degli investimenti.
Il sito è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Le informazioni giuridiche e pratiche contenute sono state adattate alle diverse situazioni presenti nei singoli Stati membri.
Il sito contiene inoltre dei link utili a tutti quei consumatori che vorrebbero approfondire ulteriormente le proprie conoscenze nei vari settori.


DIRITTO DEI CONSUMATORI

Cosa è utile sapere sull'argomento garanzia legale

Ormai i consumatori avranno finito di scartare i regali di Natale e se li staranno godendo. Cosa si può fare però se il televisore nuovo di zecca non mostra nessuna immagine? O se la fotocamera non ha affatto la risoluzione tanto esaltata dal venditore? In questi casi si applicano le regole vigenti in tutta l'UE sulla garanzia legale che ha una durata minima di due anni. Un vizio è ciò che rende la cosa non idonea all'uso cui è destinata o che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. Il difetto di conformità deve essere denunciato al venditore (meglio se con raccomandata a.r.) entro 2 mesi dalla sua scoperta. Il consumatore ha il diritto al ripristino della conformità, cioè alla riparazione o alla sostituzione. La riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (con contestuale restituzione di quanto pagato) sono possibili solo in casi eccezionali, ossia quando la riparazione o la sostituzione non sono possibili o comportino necessariamente notevoli inconvenienti per il consumatore o quando il venditore non provvede entro un lasso di tempo ragionevole. Se il difetto si manifesta entro i primi 6 mesi, spetta al venditore dimostrare che il difetto stesso è dovuto ad un uso scorretto del prodotto da parte dell'acquirente. Dopo questo termine la situazione si complica per il consumatore: l'onere della prova ricade infatti su di lui.
Cosa si può fare, se Gesù Bambino ha portato un paio di pantaloni del colore o della taglia sbagliata? Purtroppo non esiste un diritto al cambio del capo! Nella pratica sono molti i venditori che cambiano senza problemi anche la merce non difettosa. Tuttavia non esiste una legge che glielo impone. Se al momento dell'acquisto si concorda la possibilità di cambiare la merce, al consumatore conviene farsi rilasciare una conferma scritta dell'accordo, eventualmente sullo scontrino.


Il caso del mese
Un consumatore portoghese, si è rivolto al nostro ufficio perché è stato vittima di un furto durante il suo soggiorno presso un albergo italiano. Dopo il check-out, il consumatore ha dato in custodia i propri quattro bagagli, depositando gli stessi nell'apposito ripostiglio che l'albergo ha messo a disposizione degli ospiti. Rientrato in albergo quello stesso pomeriggio al fine di ritirare i propri bagagli, il consumatore ha dovuto suo malgrado constatare che una delle sue valigie era scomparsa. Nonostante i vani tentativi del personale di trovare il bagaglio mancante, solo tre valigie sono state restituite al consumatore. Lo sfortunato viaggiatore ha poi prontamente inviato una formale richiesta di risarcimento del danno e diversi solleciti all'albergo, senza ricevere però alcun tipo di riscontro. Anche il CEC ha inviato diverse richieste di risarcimento e vari solleciti, ma l'albergo non ha mai risposto. Le agguerrite consulenti del CEC hanno quindi deciso di tentare con la via della conciliazione e hanno inviato il caso a RisolviOnline, il servizio di conciliazione on-line della Camera Arbitrale di Milano. RisolviOnline ha contattato l'albergo e questo si è reso disponibile a partecipare alla procedura conciliativa. La procedura conciliativa - dopo lo scambio di alcune e-mail tra CEC, albergo e conciliatore - si è risolta positivamente per il consumatore visto che l'albergo ha risarcito l'intero valore del bagaglio!
Per maggiori informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie potete consultare il nostro sito. Vi ricordiamo che il servizio RisolviOnline è gratuito per i consumatori fino al 31/03/2009!