SETTEMBRE 2001
Redazione: Centro Europeo ConsumatoriMicrosoft Office XP
Nel maggio del 2000 il Tribunale di Monaco di Baviera (Landgericht München) ha vietato la vendita di Windows 2000 OEM, visto che dava in dotazione al consumatore al posto di una copia completa del programma solo una cd. Recovery-Disc. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione germanica (Bundesgerichtshof) nell'ottobre dello stesso anno: l'utilizzabilità di un programma software non può essere legato ad un solo PC. Dal maggio del 2001 è in vendita il nuovo programma Microsoft Office XP (per Experience, esperienza). L'ultima trovata di Microsoft: Il programma è concepito in modo da poterlo avviare soltanto 50 volte. Dopo di che l'utente deve richiedere alla Microsoft via internet o telefono un accesso illimitato al programma. Durante tale procedura vengono richiesti anche molti dati personali, oppure quest'ultimi vengono direttamente scaricati dalla Microsoft dal PC dell'utente. La nuova trovata però - parlando ai fini di tutela consumeristica - è in contrasto con le norme europee, come anche con la sopracitata sentenza tedesca.Le Viacard prepagate in Lire varranno anche dopo l'arrivo dell'euro
Subito dopo aver acquistato quest'estate una Viacard per un valore di Lire 150.000.- un consumatore germanico si accorge che la carta riporta come data di scadenza il 31.12.2001. Certo che per capodanno non avrà esaurito il suo credito ci ha chiesto cosa ne sarà, considerato anche che da gennaio 2002 le Viacard saranno emesse solo in euro. Abbiamo girato la domanda alla società delle Autostrade, la quale precisa che le Viacard prepagate con data di scadenza 31.12.2001 potranno essere normalmente utilizzate fino al 31.10.2002 e che sarà possibile effettuare un pagamento in parte con una tessera in Lire ed integrare con una seconda tessera in euro o viceversa. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.autostrade.it.Il CEC chiede una maggior tutela nella vendita di multiproprietà
Poche settimane fa a Bolzano si è tenuto l'ennesimo meeting con vendita di multiproprietà. Alcuni consumatori non solo hanno firmato un contratto d'acquisto, ma dietro richiesta dei promotori, hanno anche provveduto a versare un anticipo di alcuni milioni alla società venditrice, obbligandosi per il resto con il solito contratto di finanziamento. La legge sulla multiproprietà parla però chiaro: è vietato richiedere o accettare dall'acquirente degli acconti fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso. La violazione di tale disposizione comporta una sanzione da 1 a 6 milioni di lire. Non solo, in caso di tempestivo recesso da parte del consumatore la società venditrice in questione chiede una penale del 35% del prezzo di acquisto e ciò in contrasto con la legge che parla solo del rimborso di spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto, quantificabili a nostro parere in poche migliaia di lire.Tale pratica e purtroppo molto diffusa: troppi malcapitati cedono alla richiesta di versare dei cospicui anticipi all'atto della sottoscrizione del contratto di acquisto di multiproprietà. Alla richiesta di restituzione del versato per tempestivo esercizio del diritto di recesso si vedono poi opporre la clausola della penale del 35% del prezzo di acquisto. Solo dopo una più o meno lunga serie di lettere da parte dei consumatori e delle associazioni consumeristiche i malcapitati si vedono restituire quanto versato.
Per tali motivi è essenziale che la legge sulla multiproprietà venga modificata nel senso di prevedere a fronte della violazione di richiedere o accettare degli acconti non solo una sanzione amministrativa, ma anche l'immediata restituzione di quanto ingiustamente percepito senza la possibilità di richiedere alcun rimborso spese.
