Cofinanziato
dall'Unione Europea
Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
Pronto Consumatore - Edizione Europa Febbraio 2025
Supplemento all'edizione del Pronto Consumatore (Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano) n. 11 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano
169.01 Kb

 

Pronto Consumatore - Edizione Europa febbraio 2025

E-COMMERCE

Gli svantaggi del "Buy Now, Pay Later"

La modalità di pagamento "Buy Now, Pay Later" (BNPL) consente di acquistare immediatamente un prodotto e di pagarlo in rate successive, spesso senza interessi. Tuttavia, questa soluzione comporta anche qualche rischio. Il primo è sicuramente quello del sovraindebitamento: la possibilità di dilazionare i pagamenti può portare a spendere più di quanto realmente ci si possa permettere. Un secondo punto importante a cui fare attenzione è quello relativo a interessi e commissioni nascosti: sebbene molte piattaforme BNPL dichiarino di non applicare interessi, in caso di ritardo nei pagamenti possono essere applicate penali o commissioni elevate. Non va dimenticato che ci si potrebbe ritrovare alle prese con una gestione complicata delle rate: è facile perdere il controllo delle scadenze, aumentando il rischio di dimenticanze e conseguenti costi aggiuntivi. In caso di problemi con la consegna o con i resi dei beni, così come di presenza di eventuali difetti, la risoluzione degli stessi potrebbe essere più complicata avendo un soggetto intermediario terzo (la piattaforma di pagamento BNPL) tra acquirente e venditore. Per approfondimenti.

INDICAZIONE DEI PREZZI

Offerte speciali e trasparenza

Gli sconti devono essere comunicati in modo trasparente e corretto. Una sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso settembre (C-330/23) chiarisce come le novità introdotte dalla cosiddetta direttiva Omnibus 2019/2161/UE debbano trovare applicazione anche nel caso delle promozioni al dettaglio. Una catena di supermercati tedesca aveva pubblicizzato un prezzo promozionale con uno sconto del 23% e aveva utilizzato come base di calcolo l'ultimo prezzo prima della promozione e non il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. In quel lasso di tempo, tuttavia, la merce era già stata venduta a un prezzo inferiore, quindi la percentuale di sconto avrebbe dovuto essere indicata in relazione al prezzo più basso per non risultare ingannevole. Indicare semplicemente anche il prezzo più favorevole degli ultimi 30 giorni come informazione aggiuntiva, come è stato fatto nel caso specifico, non è sufficiente.

SICUREZZA DEI PRODOTTI

È in vigore il nuovo Regolamento UE

Dal 13 dicembre è in vigore nell'Unione Europea il nuovo regolamento 2023/988/UE sulla sicurezza generale dei prodotti. Il regolamento si applica ai prodotti di consumo immessi sul mercato europeo, indipendentemente dal fatto che siano venduti online o offline, nuovi o usati, riparati o ricondizionati. Il regolamento amplia il concetto di “prodotto sicuro” e stabilisce anche obblighi specifici per i mercati online al fine di proteggere i consumatori da prodotti pericolosi venduti tramite piattaforme digitali.

CASO DEL MESE
Una consumatrice italiana aveva acquistato online un biglietto per un bus a lunga percorrenza per raggiungere l'aeroporto da cui voleva prendere un volo a lungo raggio per le sue vacanze.
Tuttavia, il giorno prima del viaggio, è stata informata che era stata riprenotata sull'autobus successivo a causa di un overbooking. Di conseguenza, la consumatrice non sarebbe riuscita a prendere il volo in tempo. Ha chiamato il servizio clienti, che le ha dato solo la possibilità di cancellare la prenotazione e farsi rimborsare il prezzo del biglietto.
La consumatrice è stata costretta a raggiungere l'aeroporto in auto ed ha dovuto sostenere costi aggiuntivi per la benzina, i pedaggi autostradali e il parcheggio in aeroporto. Al ritorno ha cercato di chiedere il rimborso alla compagnia di autobus, ma le è stato rifiutato. La consumatrice si è rivolta al CEC Italia, che ha inoltrato il caso al CEC Germania, dove ha la sede legale la compagnia di autobus. In seguito all'intervento del CEC, la compagnia di autobus ha infine accettato di rimborsare almeno i costi del trasporto alternativo (carburante e pedaggio).