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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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28.06.2017

Antitrust sanziona compagnie aeree per la no show rule

 
Multa da un milione di euro alle compagnie aeree British Airways e Etihad Airways; Iberia, KLM ed Emirates si sono invece impegnate a modificare le loro pratiche commerciali.
I consulenti del Centro Europeo Consumatori (CEC) – Italia, ufficio Bolzano lo sanno bene: la cosiddetta “no show rule” è una pratica che fa inbestialire i consumatori, soprattutto perché il più delle volte non ne sono a conoscenza. Si tratta di una regola tariffaria praticata da moltissime compagnie aeree secondo la quale al passeggero che non si presenti all'imbarco del volo di andata (in caso di biglietto multi-tratta, del volo precedente) è imposta automaticamente la cancellazione del volo di ritorno (o quella successiva) oppure –, per poter utilizzare il biglietto acquistato, al passeggero viene chiesto un nuovo pagamento.

Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (AGCM) l'applicazione della no show rule è in sé lecita, ma deve essere accompagnata da un'adeguata informativa ai clienti, bilanciando interessi commerciali dei vettori con l'interesse dei consumatori alla fruizione integrale del biglietto. A tal proposito in passato erano state verificate le pratiche commerciali adottate da Alitalia, Air France, Lufthansa e Brussels Airlines. Questa volta l'Autorità è stata chiamata a controllare le pratiche commerciali di British Airways, Etihad Airways, Iberia, KLM ed Emirates.

I procedimenti si sono conclusi con sanzioni per un totale di un milione di euro alle compagnie aeree British Airways e Etihad Airways. Secondo l'AGCM infatti le pratiche commerciali scorrette messe in atto da tali compagnie consistono nell'omessa informativa ai consumatori - durante la procedura di acquisto online dei biglietti di andata e ritorno o sequenziali - circa esistenza, condizioni e limiti della no-show rule, nonché nella mancata predisposizione di una procedura idonea a consentire al passeggero, senza costi aggiuntivi, di fruire del volo di ritorno (e delle tratte successive del viaggio di andata multi-tratta), anche in caso di mancata utilizzazione del volo di andata o del segmento precedente previsto nel biglietto già acquistato.

L'Antitrust italiana ha invece accolto positivamente l'impegno da parte di Emirates, Iberia e Klm di informare adeguatamente il consumatore sull'esistenza e le modalità applicative di tale regola e ad implementare una procedura intesa a consentire al passeggero la fruizione, senza oneri, dei voli successivi, qualora avverta tempestivamente la compagnia della sua intenzione. British Airways ed Etihad Airways non hanno, invece, inteso modificare le modalità di comunicazione e applicazione della no show rule contestate loro nel corso del procedimento e dovranno comunque comunicare le misure attuate per ottemperare alla diffida dell'Autorità.

I provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (n. PS10047 PS10381 PS10181 PS10624 PS10642) sono disponibili sul sito internet dell'AGCM.

Comunicato stampa
Bolzano, 28/06/2017

 

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