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Trasporto per vie navigabili: diritti dei passeggeri

Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 disciplina i diritti dei viaggiatori che decidono di avvalersi di forme di trasporto per vie navigabili. Di seguito trovate in breve quello che bisogna sapere prima di partire.

Il Regolamento in questione si applica a tutti i passeggeri che viaggiano su navi e traghetti (e in parte anche su navi da crociera) per mare, fiumi, laghi o canali, qualora il porto d'imbarco si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'UE o se il porto di sbarco si trovi nell'UE e il servizio sia effettuato da un vettore dell'Unione.

Sono esclusi dall’applicazione della suddetta normativa i viaggi che coinvolgono piccole imbarcazioni (con trasporto massimo di 12 persone, e/o equipaggio di 3 persone, e/o senza mezzi di propulsione meccanica), i viaggi brevi (distanza complessiva di sola andata inferiore a 500 metri), i viaggi su originali o singole riproduzioni di navi storiche progettate prima del 1965 e che possono traportare al massimo 36 passeggeri, nonché ai viaggi con navi da escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere.

I diritti dei passeggeri previsti dal Regolamento sono irrinunciabili, il che significa che non possono essere oggetto di limitazioni o di rinuncia, in particolare per effetto di clausole inserite nel contratto di trasporto.

Con eccezione delle tariffe sociali, le condizioni e le tariffe applicate non devono essere discriminatorie: non si può essere oggetto di un trattamento diverso né in ragione della nazionalità del passeggero, né in base del luogo di stabilimento del vettore o del venditore né in ragione di una disabilità.

Le compagnie devono fornire informazioni in merito al prezzo del biglietto, ai diritti dei passeggeri ed alle circostanze del viaggio sia prima che durante il viaggio.


Quali diritti spettano nelle ipotesi di cancellazione o ritardo di navi e traghetti?

Il passeggero ha diritto ad avere entro 30 minuti dall'orario previsto per la partenza informazioni riguardanti l'orario di partenza e di arrivo stimato.

Nel caso di maggiori ritardi, ossia nel caso di ritardi superiori a 90 minuti la compagnia deve offrire, se possibile, spuntini e pasti.

Inoltre, qualora si renda necessario il soggiorno per una o più notti, il vettore deve offrire, sempre se possibile, fino a 3 pernottamenti, limitando il costo a 80,00 Euro a notte per passeggero escluso il trasporto verso e dal luogo di pernottamento.

Tali obblighi in capo al vettore vengono tuttavia meno nel caso in cui il ritardo o la cancellazione siano dovuti a gravi condizioni metereologiche che mettano a rischio la sicurezza del viaggio.

Qualora il ritardo – superiore a 90 minuti – o la cancellazione possano essere ragionevolmente previsti, la compagnia deve immediatamente offrire la scelta tra 1) il trasporto alternativo alla destinazione finale alla prima opportunità e 2) il rimborso del prezzo del biglietto e se necessario il ritorno del passeggero al primo punto di partenza.

Inoltre, proporzionalmente al ritardo subito, il passeggero ha diritto ad una compensazione che potrà variare dal 25% al 50% del costo del biglietto. Si ha diritto ad una compensazione pari 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo di:

a) 1 ora in un servizio regolare di durata fino a 4 ore;
b) 2 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 4 e le 8 ore;
c) 3 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 8 e le 24 ore;
d) 6 ore in un servizio regolare di durata superiore alle 24 ore.

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato rispettivamente nelle ipotesi a) - d) al passeggero spetta una compensazione pari al 50% del prezzo del biglietto.

Attenzione: non ha diritto alla compensazione il titolare di un biglietto aperto (ossia senza data e/o orario prestabilito), colui che è stato informato della cancellazione o del ritardo prima dell'acquisto del biglietto e il passeggero che sia causa del ritardo.

Inoltre, il diritto alla compensazione non si applica qualora il ritardo o la cancellazione siano determinati da cause metereologiche che mettano a rischio il funzionamento del mezzo o da cicorstanze straordinarie che ostacolano l'esecuzione del servizio passeggeri e che non potevano essere evitate.

Diritti dei passeggeri con disabilità e delle persone a mobilità ridotta

A questa particolare categoria di passeggeri l'Unione Europea offre una serie di tutele per far sì che possano viaggiare senza alcuna difficoltà.

Innanzitutto bisogna ricordare che il vettore può porre delle condizioni al trasporto. Particolarmente potrà rifiutarsi di accogliere a bordo passeggeri con disabilità solo qualora il trasporto degli stessi non sia concretamente realizzabile o non sia realizzabile in sicurezza a causa della struttura del porto e/o della nave. In questo caso il passeggero avrà diritto all'intero rimborso del costo del biglietto e ad un trasporto alternativo.

In secondo luogo il vettore, se strettamente necessario, può esigere che il viaggiatore disabile sia accompagnato da una persona che possa fornirgli assistenza la quale viaggerà gratuitamente.

Oltre ai precedenti casi il vettore e gli operatori turistici forniscono gratuitamente, nelle rispettive aree di competenze, assistenza alle persone con disabilità o con mobilità ridotta. Tale assistenza, se possibile, deve essere adattata alle esigenze della individuali della persona e viene fornita a condizione che il passeggero comunichi le proprie esigenze al momento della prenotazione o almeno 48 ore prima che l'assistenza si renda necessaria. In assenza di tale comunicazione i vettori e gli operatori terminali compiono ogni sforzo ragionevole ai fini di fornire assistenza. Il vettore e gli operatori terminali designano e comunicano il luogo presso cui le persone con disabilità possono annunciare il proprio arrivo e chiedere assistenza. Il passeggero deve presentarsi personalmente all'orario stabilito dal vettore (a condizione che non sia piú di 1 ora prima dell'imbarco) oppure, qualora nulla sia stato stabilito, almeno 1 ora prima dell'imbarco.

Se il passeggero con disabilità è accompagnato da un cane di assistenza riconosciuto questo deve essere sistemato insieme alla persona a condizione che sia stabilita una notifica al vettore.

Per la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità o comunque specifiche usate dalla persona con disabilità sono responsabili il vettore o l'operatore terminale. Pertanto il passeggero avrà diritto al risarcimento del danno subito.


Reclami

I vettori e gli operatori dei terminali devono istituire un meccanismo accessibile per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal Regolamento in questione. Il reclamo deve essere presentato entro 2 mesi dalla data del disservizio.
Lettera tipo - Diritti dei passeggeri di navi
Per richieste di una compensazione in base al Regolamento (UE) 1177/201 in caso di ritardo di navi.
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