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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano

Le clausole vessatorie

Vi siete mai chiesti per quale motivo in svariati contratti voi consumatori dobbiate pagare delle penali molto consistenti in caso di recesso mentre il professionista può recedere senza pagare alcunché? Oppure vi siete mai chiesti perché in alcuni contratti si trovano soltanto obblighi a vostro carico mentre di obblighi a carico della controparte nel contratto non c'è traccia?

La risposta è molto semplice: in questi casi siamo in presenza di una cosiddetta clausola vessatoria. Queste clausole sono state disciplinate in una direttiva comunitaria (la n. 13/1993) e inseriti in Italia agli artt. 33-38 del nostro Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).

Cosa determina la vessatorietà?
Nei contratti conclusi tra un consumatore ed un professionista si considerano vessatorie quelle clausole che - malgrado la buona fede (ovvero indipendentemente dall'intenzione) - determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Una clausola risulta ad esempio vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2 del Codice del Consumo, se:
- esclude o limita i diritti dei consumatori nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto di quest'ultimo;
- prevede un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- esclude o limita i diritti dei consumatori nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto di quest'ultimo;
- prevede un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
  • esclude o limita i diritti dei consumatori nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto di quest'ultimo;
  • prevede un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
  • consente al professionista di trattenere una somma versata dal consumatore se quest'ultimo recede dal contratto, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a recedere;
  • prevede l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto e via dicendo.

Anche se il Codice del Consumo prevede esplicitamente che le clausole presenti nella lista appena citata siano nulle e che il contratto rimane valido per il resto, il concreto accertamento della vessatorietà delle clausole è di competenza del Giudice che ne deve valutare ed interpretare la concreta applicazione.

Da ciò deriva l'importante conseguenza che il consumatore non può semplicemente non ritenere applicabile al suo contratto una clausola perché a suo parere è una clausola vessatoria: per questo accertamento il consumatore si deve rivolgere ad un Giudice.

Il principio della "doppia firma"
In molti casi il principio della "doppia firma" può essere indicativo della presenza di una ipotetica clausola vessatoria: vi viene chiesto di firmare il contratto una seconda volta, facendo riferimento a specifici punti, articoli o clausole del contratto. Valutate bene se sottoscrivere due volte questi punti ed in ogni caso leggete attentamente le clausole alle quali si riferisce la doppia firma.

Ma anche la doppia firma non "tutela" il venditore al cento per cento: il Giudice può - nonostante la doppia sottoscrizione - accertare un significativo squilibrio e dichiarare nulla una clausola.

A chi è rivolta la tutela?
Naturalmente la tutela è rivolta a tutti i consumatori, ovvero a tutte le persone fisiche che concludono un contratto per scopi estranei alla loro attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Cosa fare in presenza di una clausola vessatoria
Se avete sottoscritto un contratto e siete convinti che questo contenga una clausola vessatoria, ciò non significa automaticamente che il contratto non è valido e che non lo dobbiate rispettare, anzi. Ovviamente però vi potete tutelare e in questo caso soltanto in via giudiziale. Come anticipato, non è sufficiente che voi o il vostro legale riteniate che una clausola sia vessatoria, in quanto è - come già anticipato - il Giudice a dover accertare l'eventuale vessatorietà di una clausola.

L'art. 37 del Codice del Consumo prevede la cosiddetta azione inibitoria. Si tratta di un procedimento giudiziario che può essere instaurato ad esempio dalle associazioni a tutela dei consumatori proprio al fine di tutelare i consumatori dalle clausole abusive. Così potrebbe succedere che a seguito della vostra segnalazione ad una associazione a tutela del consumatore che poi inizia una azione inibitoria, la clausola inserita nel vostro contratto sia dichiarata vessatoria; oltre a ciò il Giudice può anche ordinare l'inibizione dell'uso delle condizioni contrattuali di cui ha accertato l'abusività. Maggiori informazioni a proposito dell'azione inibitoria sono presenti nella nostra Guida ai reclami per i consumatori.