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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano

La c.d. direttiva servizi

È già capitato anche a Voi di voler comprare libri da un sito internet di un imprenditore di un altro stato europeo e di venire reindirizzati al sito internet del Vostro Paese, solo perché vivete in un altro Stato dell'Unione europea?

Se è così, la Vostra situazione giuridica è migliorata dalla fine del 2009. Infatti fino al 28 dicembre 2009 tutti i paesi dell'Unione Europea erano tenuti a recepire nella propria legislazione nazionale la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva servizi), la quale vieta discriminazioni riconducibili alla nazionalità o al luogo di residenza.

La Direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva servizi, crea una cornice giuridica generica con la quale dovrebbero essere eliminati quelli inutili e gravosi ostacoli giuridici ed amministrativi alla fornitura di servizi transfrontalieri all'interno dell'UE, in modo da promuovere il potenziale di crescita inutilizzato dei mercati dei servizi in Europa.

Per la Commissione Europea un settore dei servizi dinamico all'interno dell'UE ha un grande significato dal momento che il settore dei servizi è una forza motrice dell'economia europea e crea 9 posti di lavoro su 10.

La direttiva servizi permette ai prestatori di servizi di approfittare della libertà di stabilimento e semplifica ulteriormente la libera circolazione dei servizi fra gli Stati Membri. Questo è un interesse sia del consumatore sia dell'imprenditore che richiedono la prestazione di servizi, perché in tal modo migliora anche la scelta e la qualità dei servizi prestati.

Che cosa s'intende per "prestazione di servizi"?
Per "prestazione di servizi" s'intende qualsiasi attività autonoma fornita dietro un corrispettivo.

Sono però esclusi dal campo di applicazione della direttiva i seguenti settori:
  • servizi non economici d'interesse generale
  • servizi finanziari
  • servizi di comunicazione elettronica in relazione alle materie disciplinate dalle direttive in materia
  • servizi di trasporto
  • servizi delle agenzie di lavoro interinale
  • servizi sanitari
  • servizi audiovisivi
  • giochi di fortuna
  • attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri
  • taluni servizi sociali (nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e al sostegno di persone bisognose)
  • servizi privati di sicurezza
  • attività riservate dalla pubblica amministrazione a notai e ufficiali giudiziari.


La direttiva persegue quattro obiettivi principali in vista della realizzazione di un mercato interno europeo dei servizi. Essi sono:
  • facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazioni di servizi all'interno dell'UE;
  • rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;
  • promuovere la qualità dei servizi;
  • stabilire una cooperazione amministrativa effettiva fra gli Stati membri.

La direttiva prevede che gli Stati membri devono semplificare le procedure e le formalità a favore dei prestatori di servizi, prima di tutto eliminando i requisiti ingiustificati e sproporzionati. Così l'Italia ha per esempio eliminato l'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività per una serie di attività, quali lo shopping televisivo, le cure estetiche, i parrucchieri e le lavanderie a secco. Per poter esercitare queste attività ora è sufficiente una semplice comunicazione.

Oltre a ciò, gli Stati membri devono agevolare la libertà di stabilimento se una persona fisica o giuridica vuole ad esempio costituire una sede duratura in uno Stato dell'UE. Gli Stati membri devono anche semplificare la libera prestazione temporanea di servizi transfrontalieri, se un'impresa vuole offrire in un altro Stato membro dei servizi senza ivi costituire una sede secondaria.

Con la direttiva servizi vengono anche rafforzati i diritti dei destinatari dei servizi (consumatori ed imprenditori), visto che la normativa proibisce clausole discriminatorie fondate sul luogo di residenza o sulla cittadinanza del destinatario (per esempio tariffe discriminatorie). Vale il principio dell'"accesso egualitario" ai servizi. Così adesso nelle zone sciistiche austriache anche scolaresche straniere possono approfittare degli sconti che alcuni noleggiatori di sci concedono agli studenti austriaci; questo prima non era possibile.

Inoltre la direttiva stabilisce misure dirette a promuovere un'alta qualità dei servizi e ad ampliare sia l'informazione sia la trasparenza relativamente ai fornitori di servizi e ai servizi da loro offerti. Le imprese sono obbligate a mettere a disposizione dei destinatari dei servizi informazioni concrete, prima che essi offrano i propri servizi. Così per esempio in relazione al prezzo e alle caratteristiche essenziali dei servizi, alle condizioni e alle disposizioni generali che l'impresa vuole adottare nella fornitura dei propri servizi e ai controlli cui l'impresa è soggetta da parte delle Autorità o associazioni di categoria.

Le imprese sono obbligate a reagire tempestivamente ai reclami dei consumatori e di adottare qualsiasi misura al fine di risolvere in modo soddisfacente le controversie. In particolare le imprese devono indicare le modalità di contatto (per esempio il numero di telefono o l'indirizzo e-mail) ai quali i consumatori possano far pervenire i propri reclami.

Attraverso questa direttiva gli Stati membri sono obbligati ad una reciproca collaborazione in modo che i servizi possano essere controllati efficacemente e in modo da evitare controlli plurimi. Inoltre verrà costituito fra gli Stati membri un meccanismo di allerta precoce. Al fine di realizzare un'efficiente collaborazione amministrativa è essenziale lo sviluppo di un sistema elettronico, attraverso il quale gli Stati membri possano scambiarsi informazioni.

La direttiva ha sollecitato gli Stati membri a semplificare le rispettive procedure amministrative entro la fine del 2009, oltre che ad istituire sportelli unici affinché le imprese possano più semplicemente adempiere alle formalità per via elettronica.

Ulteriori informazioni sulla direttiva servizi sono disponibili sulla pagina internet della Commissione Europea.

Al link appena indicato troverete anche i contatti del Vostro organismo di assistenza. Questi Vi informa:
  • sulle normative vigenti per le imprese negli altri Stati dell'UE;
  • sui mezzi di ricorso disponibili in caso di contenzioso con un prestatore di servizi nonché le associazioni e le organizzazioni da cui potete ottenere assistenza pratica in caso di contenzioso con un operatore commerciale di un altro Paese.