Dicembre 2009 - Centro europeo consumatori
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Pronto Consumatore Edizione Europa

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Pronto Consumatore Edizione Europa Dicembre 2009

Supplemento all'edizione europea del Pronto Consumatore (Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano) n. 74 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano



RIVOLUZIONARIA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La compensazione pecuniaria spetta anche in caso di ritardo del volo

Il Reg. (CE) n. 261/2004 prevede ben precisi diritti per i viaggiatori-consumatori vittima di ritardi, cancellazioni o negato imbarco. In particolare, per i casi di cancellazione del volo e di negato imbarco (ad esempio in caso di overbooking), è previsto il rimborso del biglietto inutilizzato in caso di rinuncia al volo, l'assistenza nelle ore di attesa e il pagamento di una compensazione pecuniaria (eccetto per i casi in cui il volo è stato cancellato per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali) di Euro 250, 400 o 600, in base alla lunghezza della tratta.
In caso di ritardo, i passeggeri avevano invece fino a pochi giorni fa, soltanto diritto all'assistenza (pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, eventualmente anche la sistemazione in albergo, garantendo il relativo trasporto; 2 telefonate o 2 messaggi via telex, fax o posta elettronica) e al rimborso del biglietto inutilizzato in caso di rinuncia al volo, ma ciò soltanto se il ritardo era di almeno 5 ore. Una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee rivoluziona ora l'interpretazione del citato Regolamento dichiarando che la situazione dei passeggeri che subiscono un ritardo è pressoché analoga a coloro che subiscono una cancellazione, in quanto entrambi subiscono un danno, rappresentato da una perdita di tempo che, considerato il suo carattere irreversibile, può essere risarcita unicamente con una compensazione pecuniaria. Resta ora da vedere se le compagnie si adegueranno alla decisione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito.


TRASPORTO AEREO

Dichiarato lo stato d'insolvenza della compagnia aerea Myair

Con sentenza del 29/10/2009 la compagnia aerea MyAir è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Tutti i creditori della compagnia aerea, e quindi anche i passeggeri che hanno subito la cancellazione del volo e sono tutt'ora in attesa del rimborso del biglietto, potranno presentare entro il 30 gennaio 2010 la c.d. "domanda d'insinuazione al passivo", corredata da valide prove attestanti il proprio credito (quali ad esempio copia del biglietto aereo, prova dell'avvenuto pagamento, copia delle lettere di richiesta di rimborso inviate al vettore aereo), presso la Cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Vicenza (Contrà Santa Corona, 26 - 36100 Vicenza (VI), Italia). L'udienza per l'accertamento dello stato passivo è stata fissata per il giorno 02/03/2010. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Myair.


AREA EURO

Pagamenti transfrontalieri più semplici

Dal 1° novembre 2009 sono diventati i bonifici transfrontalieri più semplici, veloci e meno costosi. I consumatori e le imprese possono ora fare transazioni di addebito diretto tra i diversi paesi dell'area Euro. I consumatori hanno così la possibilità di compiere pagamenti ricorrenti come fatture di acqua, gas, elettricità, telecomunicazioni, o abbonamenti a riviste e periodici. L'ordine di addebito è disposto dal creditore, ma il cliente ha sempre il diritto di decidere se accettare o meno l'addebito sul proprio conto bancario.
Un'altra novità riguarda le commissioni per i pagamenti nazionali e quelli transfrontalieri per valori fino a 50.000 Euro, con chiari miglioramenti per i trasferimenti all'estero che fino a ieri erano generalmente più cari di quelli nazionali mentre ora non ci sono più differenze. Le banche dell'area Euro hanno tempo fino a novembre 2010 per passare al nuovo sistema, mentre per gli istituti che non appartengono all'area dell'euro, il termine per il passaggio è posticipato al 2014.



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