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Pronto Consumatore Edizione EuropaPer essere informati mensilmente sulle novità nella tutela dei consumatori a livello europeo, abbonateVi gratuitamente al Pronto Consumatore in versione newsletter.Pronto Consumatore Edizione Europa Settembre 2007Supplemento all'edizione europea del Pronto Consumatore (Bolletino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano ) n. 53 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di BolzanoTrasporto aereo I Nuove regole per le persone disabili o con mobilità ridottaIl 26 luglio 2007 sono entrate in vigore alcune delle disposizioni contenute nel Regolamento CE 1107/2006 relativo al trasporto aereo di persone con disabilità e con mobilità ridotta. Il regolamento si applica a tutti i voli in partenza, in transito o in arrivo in un aeroporto di uno Stato membro.Dal 26 luglio i vettori aerei e gli operatori turistici non potranno più rifiutare di accettare una prenotazione per un volo o di imbarcare una persona con disabilità o con mobilità ridotta; fanno eccezione i casi in cui il rifiuto derivi dal rispetto degli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale, oppure i casi in cui le dimensioni dell'aereo o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto delle persone con disabilità o mobilità ridotta. In questi casi la persona ha diritto al rimborso del biglietto o ad un volo alternativo. Il vettore aereo dovrà inoltre mettere a disposizione del pubblico le norme di sicurezza e le eventuali restrizioni relative al trasporto delle persone in oggetto, mentre l'operatore turistico lo dovrà fare in relazione ai viaggi, vacanze o circuiti tutto compreso che vende, organizza o propone. Per i passeggeri con disabilità e con mobilità ridotta sono in vista ulteriori miglioramenti della situazione: il 26 luglio 2008 entreranno infatti in vigore le rimanenti disposizioni contenute nel Regolamento in oggetto. Trasporto Aereo II Il CEC incontra l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) Bolzano e la società gestrice dell'aeroporto bolzanino ABDUna grande fetta dei reclami gestiti dai vari Centri Europei dei Consumatori (CEC) riguarda il trasporto aereo. Questo settore è disciplinato dai Regolamenti CE n. 889/2002 (ritardo, danneggiamento e smarrimento del bagaglio) e n. 261/2004 (grandi ritardi, cancellazioni e negato imbarco). Inoltre, ogni Stato membro ha designato un organismo responsabile dell'applicazione del regolamento n. 261/2004 (c.d. national enforcement bodies - NEB). In Italia l'organo deputato a tali controlli è l'ENAC.L'incontro a luglio tra rappresentanti del CEC, dell'ENAC di Bolzano nonché della ADB, società che gestisce l'aeroporto di Bolzano, è stato occasione di scambi di informazioni e di esperienze. Le responsabili dell'ABD hanno spiegato come in concreto gestiscono i problemi dei passeggeri in caso di ritardi/cancellazioni/negati imbarchi e i problemi legati al bagaglio. Vista la mancanza di un rappresentante delle compagnie aeree presso l'aeroporto altoatesino, la ADB si trova a dover gestire per conto dei vettori aerei i problemi dei passeggeri. È stata illustrata anche la Carta dei Servizi. Dalle statistiche predisposte dalla ABD emerge che i passeggeri dell'aeroporto del capoluogo altoatesino sono molto soddisfatti dei servizi ivi offerti. Il responsabile dell'ENAC ha infine mostrato come in concreto viene controllata l'applicazione dei Regolamenti comunitari sul trasporto aereo. Avviene infatti molto spesso che le compagnie aeree non rispondono adeguatamente e tempestivamente ai reclami inviati alle compagnie. Di conseguenza sempre più di frequente i reclami vengono inoltrati alle sedi ENAC interessate (quelle dell'aeroporto di partenza o di destinazione del volo) affinché quest'organo verifichi eventuali violazioni delle compagnie e applichi le sanzioni previste. Una buona collaborazione tra CEC e NEB è molto importante per aiutare i passeggeri a fare valere i loro diritti. Attraverso questo incontro è stato fatto un primo importante passo in questa direzione. Per informazioni più dettagliate sui due Regolamenti comunitari in materia di trasporto aereo e sulle attività dell'ENAC: www.enac-italia.it. Caso del meseQuesto mese vi esponiamo un caso legato al danneggiamento di un bagaglio durante un volo. Una consumatrice, una volta scesa dall'aereo e recatasi a ritirare il suo bagaglio, ha dovuto constatare che lo stesso era stato danneggiato. Giustamente la signora si è recata allo sportello reclami per compilare il c.d. modulo PIR (Property Irregularity Report) e segnalare il danneggiamento del bagaglio. Una volta rientrata dalla vacanza, la consumatrice ha inviato un reclamo alla compagnia aerea, chiedendo il rimborso del prezzo della valigia. A dimostrazione del danno al bagaglio, la consumatrice si era in precedenza recata presso il negozio doveva aveva acquistato la valigia stessa ed il negoziante aveva effettuato una valutazione del danno. Un Regolamento della Comunità Europea e la Convenzione di Montreal per i casi di danneggiamento, smarrimento o ritardo nella consegna del bagaglio prevedono che il consumatore ha diritto ad essere rimborsato o risarcito per queste eventualità. E così è stato anche nel caso pratico in quanto la consumatrice ha ottenuto il rimborso per il suo bagaglio danneggiato.
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