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Pronto Consumatore Edizione EuropaPer essere informati mensilmente sulle novità nella tutela dei consumatori a livello europeo, abbonateVi gratuitamente al Pronto Consumatore in versione newsletter.Pronto Consumatore Edizione Europa Giugno 2007Supplemento all'edizione europea del Pronto Consumatore (Bolletino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano ) n. 39 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di BolzanoComputer Apple iBook con errore di progettazioneIl Centro Europeo Consumatori (CEC) della Danimarca ha comunicato alla rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net), della quale fa parte anche il CEC di Bolzano, di aver ricevuto numerosi reclami nel 2006 da parte di consumatori danesi relativi a dei notebook della ditta Apple – in particolare il modello iBook G4 – che si bloccavano continuamente.Nella maggior parte dei casi, il notebook aveva appena poco più di un anno di vita, cosicché la Apple aveva rifiutato le richieste dei consumatori, adducendo che il termine per la garanzia di buon funzionamento era ormai scaduto. Con l’accumularsi delle lamentele il Consiglio Danese dei Consumatori ha pensato di mandare il notebook difettoso ad un laboratorio indipendente per farlo analizzare. Questo ha scoperto che il problema era dovuto all’esistenza di saldature difettose sulla scheda madre. Sulla base dei risultati del laboratorio, il Consiglio dei Consumatori danese ha infine deciso che la Apple dovesse restituire ad un consumatore interessato il prezzo del notebook. La Apple nel frattempo continua a negare che si tratta di un errore di progettazione. ECC-Net Study visit: Visita al Centro Europeo Consumatori di DublinoIl 10 e 11 maggio 2007 il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ha fatto visita, insieme ai CEC della Grecia e di Cipro, ai colleghi irlandesi di Dublino.Dall’incontro e dallo scambio con i colleghi greci e ciprioti è emerso chiaramente che manca ancora nei consumatori europei la consapevolezza di avere determinati diritti e di poterli anche fare valere. Il Centro Europeo Consumatori in Grecia e anche quello di Cipro sono dei membri ancora relativamente nuovi della Rete dei Centri Europei dei Consumatori (ECC-Net) e pertanto questi colleghi hanno approfittato da una parte dell’occasione per chiedere ai “veterani” dei CEC d’Irlanda e d’Italia suggerimenti e consigli sulle diverse modalità per rendere più accessibili ai consumatori le informazioni sui loro diritti, dall’altra hanno altresì riferito dell’attività d’informazione da loro svolta. Caso del meseUna consumatrice si è rivolta al Il caso che vi proponiamo questo mese riguarda i pacchetti turistici. Un consumatore ha acquistato per se e la sua famiglia un pacchetto turistico per l’Egitto. L’agenzia viaggi nel caso specifico era anche l’organizzatore, ovvero il c.d. tour operator. Il giorno della partenza la nostra famiglia però ha avuto una brutta sorpresa: Il pulmino che li doveva portare in aeroporto infatti non è passato a prenderli! Chiamando l’agenzia i consumatori hanno scoperto che l’orario di partenza del volo era stato anticipato ma nessuno li aveva avvisati! In questi casi il Codice del Consumo prevede che “il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”. Si tratta del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, ovvero del pregiudizio dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo, oltre al pregiudizio economico della perdita del prezzo e del mancato guadagno. Il consumatore ha inviato un reclamo al tour operator chiedendo la restituzione del prezzo del pacchetto turistico e 1.000,00 Euro a testa a titolo di risarcimento per il danno da vacanza rovinata. Il tour operator ha accolto soltanto in parte le richieste del consumatore in quanto ha concesso solo 300,00 Euro di risarcimento a persona. Forse se il consumatore avesse citato in giudizio l’organizzatore del viaggio avrebbe ottenuto qualcosa di più. Dobbiamo però anche aggiungere che i giudici italiani non ancora hanno elaborato dei criteri generali per la quantificazione del danno da vacanza rovinata e ogni giudice decide caso per caso secondo equità.
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