Maggio 2007 - Centro europeo consumatori
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Pronto Consumatore Edizione Europa

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Pronto Consumatore Edizione Europa Maggio 2007

Supplemento all'edizione europea del Pronto Consumatore (Bolletino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano ) n. 32 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano



Numero d'emergenza 112

Il numero per le chiamate di emergenza ovunque vi troviate in Europa

Ogni anno, sempre più cittadini viaggiano in Europa. È quindi rassicurante avere a disposizione un numero unico per le chiamate di emergenza in tutti i paesi dell'Unione. In situazioni di emergenza sanitaria, si tratti di infarto, incidente automobilistico o un incidente sulle piste da sci, ogni secondo è fondamentale per la vita dei pazienti.
Componendo il numero 112 da telefono fisso o cellulare, ovunque in Europa, il cittadino viene messo in comunicazione con un operatore che può occuparsi direttamente della sua chiamata di emergenza oppure inoltrarla all'apposito servizio di emergenza. In un caso o nell'altro, gli sarà riservata la stessa assistenza che riceverebbe nel suo paese.
Ricordiamo che in Italia il numero unico nazionale di chiamata sanitaria d'emergenza è l'1-1-8; componendo il numero 1-1-2 invece al cittadino risponderà l'Arma dei Carabinieri che poi inoltrerà la chiamata ai diversi soggetti dell'emergenza.
Per maggiori informazioni potete consultare il nostro comunicato stampa.



Trasporto aereo I

La compagnia aerea Club Air torna a volare

Pochi giorni fa, come risulta sul sito internet www.clubair.it, è stato annunciato dalla compagnia che la stessa riprenderà a volare a partire dal 2 maggio 2007. Oltre a questo avviso, sempre sul sito della compagnia, è presente un'ulteriore informazione che riguarda i voli cancellati dalla compagnia lo scorso anno. In base alle informazioni fornite dalla Club Air sul sito sarà possibile ottenere un nuovo titolo di viaggio a nome dello stesso passeggero e relativo allo stesso itinerario del volo che era stato cancellato. Sarà necessario inviare una richiesta via mail all'indirizzo commerciale@clubair.it o via fax al numero +3904586117848.
Consigliamo pertanto a tutti i passeggeri che erano stati coinvolti nelle cancellazioni dei voli Club Air di contattare la compagnia aerea seguendo le indicazioni presenti sul sito e Vi ricordiamo inoltre che il Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano è a Vostra disposizione per ulteriori informazioni al numero di telefono 0471/980939 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.


Trasporto aereo II

La Commissione concede agli Stati membri sei mesi di tempo per dare piena applicazione al Regolamento sui diritti dei passeggeri aerei

L'entrata in vigore del Regolamento UE 261/2004 a febbraio 2005 avrebbe dovuto dare inizio ad una nuova era nel settore del trasporto aereo. Questo Regolamento stabilisce quale rimborso, risarcimento o compensazione spetta al passeggero in caso di overbooking, cancellazione e ritardo del volo. La Commissione ha effettuato uno studio per valutare a che punto è l'applicazione di tale Regolamento e, visti i risultati poco soddisfacenti, ha dato sei mesi di tempo agli Stati membri per adottare tutte le misure necessarie per migliorare l'attuale situazione. Contemporaneamente la Commissione intensificherà la cooperazione con gli organismi di controllo e con le compagnie aeree e avvierà una campagna informativa che avrà luogo direttamente negli aeroporti dell'Unione Europea.
Per maggiori informazioni potete consultare il nostro comunicato stampa.


Caso del mese

Questo mese vi raccontiamo quello che è successo ad una consumatrice lettone durante un viaggio in Italia. La consumatrice ha acquistato un paio di scarpe in una nota catena di negozi italiana. Il giorno seguente la signora ha indossato le scarpe che però si sono rotte. La consumatrice è quindi tornata immediatamente in negozio, dove le scarpe le sono state regolarmente sostituite. Infatti l'art. 130 del Codice del Consumo, che si occupa della garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo, sancisce il principio della responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Una volta tornata in Lettonia però, la consumatrice ha indossato le "nuove" scarpe e anche queste si sono rotte immediatamente! A questo punto il nostro CEC ha contattato il venditore, chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del bene. La normativa infatti prevede che se il consumatore ha già richiesto uno specifico rimedio (nel nostro caso la prima sostituzione), che si è rivelato inutile, ha diritto alla risoluzione del contratto. Ed in effetti così è stato visto che il venditore ha restituito alla consumatrice la somma pagata per le scarpe.



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