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Pronto Consumatore Edizione EuropaPer essere informati mensilmente sulle novità nella tutela dei consumatori a livello europeo, abbonateVi gratuitamente al Pronto Consumatore in versione newsletter.Pronto Consumatore Edizione Europa Gennaio 2005Supplemento all'edizione europea n. 4 - redazione: Centro Europeo ConsumatoriCOMMERCIO ELETTRONICO Acquistare on-line con sicurezzaCome nel commercio tradizionale anche nel e-commerce ci sono dei rischi e pericoli, ma che possono essere ridotti notevolmente con pochi accorgimenti (conto in gestione fiduciaria, borsellino elettronico, etc.). Valgono inoltre per questa forma di vendita a distanza delle particolari norme a tutela del consumatore (diritto di recesso, diritto ad un ampia informazione da parte del venditore, etc.). Non sempre però i consumatori ne sono a conoscenza.Ragion per la quale il Centro Europeo Consumatori ha pubblicato sul proprio sito un vademecum, ricco di consigli pratici e link utili per acquistare con sicurezza (... continua). SERVIZI FINANZIARI Una truffa milionaria ?!?La ditta VIP International GmbH con sede a Wörgl, Tirolo, sembra aver truffato migliaia di consumatori, paventando la possibilità di guadagnare forti somme investendo in un Forex Fond.Più di 1.000 consumatori dovrebbero aver affidato i loro risparmi alla VIP Int. ma solo pochi hanno colto l’occasione di fare un esposto alla Polizia Tirolese, nonostante questa abbia contattato via e-mail anche i nostri concittadini. Fatto grave, visto che sarebbe essenziale attivarsi subito, per avere qualche probabilità di vedersi restituire anche solo una parte delle somme investite. Infatti, in caso di condanna dei responsabili della ditta saranno rimborsati solo coloro che hanno richiesto formalmente il risarcimento di quanto investito. VIAGGIARE Insicurezza fra viaggiatori dopo il maremoto nell’Asia sud orientaleIn un contratto di viaggio l’obbligazione del consumatore non è quella di usufruire della vacanza prenotata, ma bensì quella di pagarla. Il tour operator si obbliga invece ad organizzare e far godere la vacanza pagata dal consumatore. La prestazione degli operatori turistici può però divenire impossibile per ragioni imprevedibili e sopravvenute, come è il caso del maremoto nell’oceano Indiano. Anche l’invito esplicito della Farnesina (Ministero degli Esteri) di non partire per una determinata meta turistica costituisce un factum principis, che impossibilita i tour operator ad eseguire la propria prestazione. In questi casi il contratto di viaggio si ritiene risoluto ed il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo del viaggio.Il diritto al rimborso viene però meno, quando cessa l’allarme della Farnesina e quando gli operatori turistici sono di nuovo in grado di garantire l’adempimento delle prestazioni essenziali del contratto di viaggio. Chi ciò nonostante decidesse di non partire dovrà far fronte alle penali di disdetta contrattualmente stabilite. Il caso del meseIl consumatore in panne questa volta era un cittadino maltese. Il signore aveva acquistato a Malta un divano di fabbricazione e marca italiana. Ben presto si dovette però render conto che il mobile non possedeva le qualità e caratteristiche descritte nella pubblicità.Nonostante anche a Malta sia già in vigore la nuova garanzia legale, il venditore di divani non si degnò neanche a rispondere alle richieste giustificate del consumatore. Il CEC provò quindi a contattare il produttore italiano per vedere se questi poteva intervenire presso il negozio. Anche un’associazione di consumatori di Malta si rivolse nuovamente al venditore. L’intervento congiunto portò ad un buon risultato: il negozio maltese si adoperò per rimediare ai vizi denunciati dal consumatore. Proprio un buon inizio per una proficua collaborazione con uno degli nuovi Stati membri.
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