Giugno 2005 - Centro europeo consumatori
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GIUGNO 2005


Redazione: Centro Europeo Consumatori
Supplemento all'edizione Europa n. 39


ALIMENTAZIONE

Noni, il succo dei miracoli?

I produttori e venditori del succo Noni tramite internet e la stampa narrano la buona novella del succo della morinda citrifolia, venduto ad esempio come “Tahitian Noni”. Così si legge ad esempio che nel 88% dei casi il noni serve contro le allergie, e nel 51% dei casi contro la sclerosi multipla. In Italia, però, il noni è registrato come alimento, e la legge in materia vieta espressamente l’attribuzione di virtù terapeutiche a detti prodotti. Affermazioni come “diminuisce e migliora i sintomi di …” sono perseguibili a titolo d’illecito amministrativo. Da oltre frontiera intanto arrivano novelle meno buone: l’associazione dei consumatori austriaca (VKI) sul suo sito riferisce di 3 casi di persone che hanno subito un trauma epatico, probabilmente riconducibile all’assunzione del noni. Anche il magazine WISO del secondo canale televisivo germanico ZDF ha indagato sul miracoloso succo, giungendo al risultato che nonostante il suo sapore strano potrebbe anche piacere a qualcuno – ma definitivamente non serve in caso di malattia.


CONFRONTO PREZZI

In quale capitale europea conviene fare shopping?

I nostri colleghi del CEC di Dublino hanno appena pubblicato un mini raffronto prezzi avente ad oggetto nove capitali europee. Secondo la loro piccola indagine, Madrid si piazza prima in classifica con i prezzi più bassi a differenza di Roma, città molto meno allettante da questo punto di vista. Pertanto, mentre nella capitale spagnola per comprare il cd degli U2 “How to dismantie an atomic bomb” bastano 15,95 euro, per lo stesso cd a Roma occorre sborsare ben 22,50 euro. Il raffronto in versione integrale è disponibile sul sito www.euroconsumatori.org.


CLAUSOLE VESSATORIE

Istituzione di una banca dati

Nel 1993, è stata emanata una direttiva europea relativa alle clausole vessatorie alla quale l´Italia ha dato attuazione nel 1996. Come strumento d´ausilio, la Commissione europea ha ora istituito, a favore degli Stati membri, una banca dati delle clausole vessatorie, che può essere consultata sul sito della Commissione Europea.


CASO DEL MESE

Nel 1999, un consumatore francese aveva acquistato una caldaia presso una ditta italiana. Quando, qualche anno dopo, questa ha cessato di funzionare, per fare valere la garanzia convenzionale ancora valida, egli non aveva lasciato davvero nulla d’intentato. Tutti i suoi sforzi nonché l´intervento di distributori e altri partner commerciali della ditta in Francia, si erano, tuttavia, rivelati perfettamente inutili. Non potendo stare più a lungo senza acqua calda né riscaldamento, decise dunque di acquistare una nuova caldaia senza darsi, però, completamente per vinto. Tramite i colleghi francesi, il CEC di Bolzano viene quindi investito del suo caso. A nostra grande sorpresa, grazie al cambio di gestione, la ditta si dimostra estremamente disponibile e rispettosa dei diritti del consumatore, nonché consapevole di quanto una politica siffatta possa apportare all’azienda in termini di immagine e dunque, in ultima analisi di guadagni. Essa rimborsa quindi il prezzo della caldaia senza perdersi in tante discussioni. Il presente caso dimostra che la tutela del consumatore non debba essere per forza contrapposta agli interessi d’azienda.



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