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Pronto Consumatore Edizione EuropaPer essere informati mensilmente sulle novità nella tutela dei consumatori a livello europeo, abbonateVi gratuitamente al Pronto Consumatore in versione newsletter.GENNAIO 2001Redazione: Centro Europeo ConsumatoriOFFERTE DI FINANZIAMENTI DALL'ESTERO SEMPRE MOLTA ATTENZIONE!Negli ultimi tempi sempre più numerose sono le offerte, soprattutto a mezzo di quotidiani locali, di presunti facili e vantaggiosi finanziamenti provenienti da intermediari anche con sede in altri Stati, come Svizzera ed Austria. Attenzione perché nessuno attualmente presta denaro al 3- 5%; quasi tutti, invece, vogliono incassare laute commissioni in anticipo, senza offrire la certezza di alcun risultato: anche 4, 6 addirittura 8 - secondo la nostra esperienza - sono stati i milioni sborsati in anticipo da ignari consumatori alla disperata ricerca di un finanziamento, che poi, quasi sempre, non arriva mai! Una piccola novità comunque è arrivata: dopo ben quattro anni dall'entrata in vigore della Legge 108/96 (Legge sull'usura) che lo aveva previsto, il Governo ha finalmente emanato il regolamento che istituisce la figura del mediatore creditizio e che ne istituisce l'Albo. Vedremo nei prossimi mesi se questa potrà costituire una forma di maggior garanzia per tutti coloro che ricorrono al credito extrabancario per far fronte ai propri debiti.NOTAI AUSTRIACI BRUTTE NOVITÀ!Brutte novità per chi desiderava autenticare un contratto di compravendita davanti ad un notaio austriaco. L'Ordine dei notai austriaco, con una sua recentissima circolare, ha infatti imposto a tutti i propri iscritti l'assoluto divieto di autenticare atti di compravendita immobiliare sottoposti ad essi da cittadini sudtirolesi, pena pesanti sanzioni disciplinari. Cosa molto grave ad avviso del nostro Centro in quanto un tale divieto contrasta nettamente con quanto previsto dalla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria aggiuntiva della Convenzione dell'Aia del 1 marzo 1954, ratificata con Legge 2.5.1977, n. 342, la quale prevede che "…gli atti privati redatti in uno dei due Stati e la cui autenticità sia attestata da un Tribunale, un'Autorità amministrativa o un notaio di tale Stato non hanno bisogno nell'altro Stato di alcuna legalizzazione o formalità analoga".vedi testo lettera aperta Il caso del meseNell'estate del 1999 una famiglia austriaca compra da un rivenditore austriaco un tagliaerba prodotto da una ditta italiana. Dopo aver usato la macchina solo 5 volte, nell'autunno di quell'anno, il telaio del tagliaerba si rompe proprio all'altezza del punto di collegamento con la ruota anteriore destra, in modo da rendere impossibile l'ulteriore utilizzo della macchina. La famiglia in questione tenta di rivolgersi al rivenditore per avere una riparazione in garanzia, ma scopre che il negozio è stato nel frattempo chiuso. Tramite il Centro Europeo dei Consumatori si instaura una copiosa corrispondenza con la ditta italiana e dopo aver spiegato ampiamente la situazione dei consumatori, la ditta si dichiara disposta a fornire gratuitamente un nuovo telaio .SCHEDA INFORMATIVA CATENE DI S. ANTONIO E SISTEMI MULTI-LEVEL-MARKETING"Offresi lavoro part time con un guadagno dai 2 ai 4 milioni al mese". Non passa un giorno senza che una consumatrice o un consumatore ci chiami per chiederci se dietro a tali promozioni, ci sia una reale possibilità di guadagno per dei lavori part time. In considerazione del fatto che molto spesso dietro a tali offerte si celano della ditte con intenzioni poco serie, abbiamo elaborato una scheda informativa, nella quale cerchiamo di dare delle indicazioni, sulla base delle quali il consumatore possa vagliare le offerte summenzionate. Va comunque messo subito in rilievo che in tutti questi casi si tratta di proposte di lavoro e che aderendovi si perde lo stato di consumatore e con ciò anche i diritti e le tutele previste dalle leggi sulla tutela del consumatore.LEGISLAZIONE L'AUSTRIA TRADUCE IN LEGGE LA DIRETTIA EUROPEA SULLA GARANZIA n° 1999/44/CEIl fatto che ciascun Stato membro abbia una diversa disciplina della garanzia per i vizi delle cose vendute, ha, fino ad oggi, costituito una remora agli acquisti transfrontalieri. A tal fine è stata emanata la direttiva n° 1999/44/CE, che non solo impone l'armonizzazione della garanzia legale a livello europeo, ma la migliora sotto certi aspetti: il termine per far valere la garanzia legale viene portato a due anni rispetto al termine di un anno ancora vigente in Italia. Viene inoltre stabilito che, nel caso il vizio si manifesti nei primi 6 mesi dall'acquisto, l'onere di provare che non era presente già prima incombe al venditore e non al consumatore. Una novità per l'Italia sarà l'introduzione, in sede di conversione della direttiva, di una garanzia legale anche per la vendita di cose usate. Nonostante il termine ultimo per la conversione della direttiva sia dicembre 2001 l'Austria vi ha già provveduto e si spera che anche l'Italia non aspetti troppo .
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